Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25161 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15587/2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’avv. Alessandro Berti Arnoaldi Veli in Roma,

via Flaminia 133;ù

– ricorrente –

contro

F.F. S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA C.F.

(OMISSIS)), in persona dei commissari liquidatori pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Marco della Verità, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Paolo Tartaglia in Roma, via

Vittorio Veneto 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, depositata il

giorno 31 marzo 2015, nel giudizio iscritto al n. 293/2009.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Antonio

Didone;

udito l’avv. Berti Arnoaldi Veli per la ricorrente e l’avv. Martino

per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.ssa

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

e, in subordine, per il suo rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna sulla domanda proposta dalla F.F. s.p.a., in amministrazione straordinaria, dichiarò l’inefficacia di talune rimesse effettuate su un conto corrente acceso presso il Credito Italiano s.p.a. – poi Unicredit s.p.a. e finalizzate al rimborso di un finanziamento erogato, pro quota, anche dalla Banca Toscana s.p.a. e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

Proposto appello principale dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed incidentale dalla Banca Toscana s.p.a., la Corte d’appello di Bologna rigettò tutti i gravami con sentenza depositata il 31 marzo 2015.

Ritenne la corte, per quanto qui ancora rileva, di respingere l’eccezione di “difetto di legittimazione passiva” della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in quanto risultava raggiunta la prova che quest’ultima aveva comunque ratificato l’operato di Unicredit s.p.a., quale capofila delle banche che avevano erogato il finanziamento, successivamente rimborsato dalla società poi ammessa all’amministrazione straordinaria.

Avverso la detta sentenza della Corte d’appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., anche quale società incorporante la Banca Toscana s.p.a., cui ha resistito con controricorso la F.F. s.p.a., in amministrazione straordinaria.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., nei termini.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo omesso il giudice di merito di motivare in ordine all’eccepito difetto di potere di rappresentanza in capo alla Unicredit s.p.a..

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1392 e 1399 c.c., della L. n. 154 del 1992, art. 3 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto consentita la ratifica dell’operato del rappresentante pure in difetto di un atto in forma scritta, trattandosi di contratti per i quali detta forma è prevista a pena di nullità.

2. – I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono inammissibili, per difetto di interesse.

Come fondatamente eccepito dalla controricorrente, la corte d’appello nel respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., si ritenuto che quest’ultima avesse ratificato l’operato della Unicredit s.p.a., quale capofila del pool di banche che avevano erogato un finanziamento alla società poi posta in amministrazione straordinaria, ma ha soggiunto che anche in difetto di qualsivoglia potere rappresentativo, restava ferma la soggezione all’azione revocatoria promossa dai commissari straordinari della banca appellante, avendo quest’ultima pacificamente incassato tramite appunto Unicredit s.p.a. le somme provenienti dalla F.F. s.p.a. a titolo di rimborso del finanziamento precedentemente erogato alla medesima.

Siffatta autonoma ratio decidendi della decisione, all’evidenza non risulta censurata attraverso i motivi di ricorso in esame e, pertanto, gli stessi devono ritenersi entrambi inammissibili.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate per ciascuno in Euro 15.200,00, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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