Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25160 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25160 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 27750/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente contro
Mulinacci Severo, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Tagliamento

n.

55, presso lo Studio dell’Avv.

Nicola Di Pierro che lo rappresenta e difende
congiuntamente e disgiuntamente con l’Avv. Marco
Cutini, giusta delega in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 08/11/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 55/29/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata 1’1
ottobre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Paola Zerman, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 55/29/07, depositata 1’1
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, rigettato l’appello dell’Ufficio, confermava
la decisione della Commissione Tributaria Provinciale
di Grosseto che aveva annullato l’avviso di
liquidazione n.

19951V/00239600,

questo notificato

successivamente ad altro identico avviso di
liquidazione impugnato dal contribuente Mulinacci
Severo con la corrispondente cartella di pagamento e
nelle more del giudizio annullato in autotutela per
cagione il suo difetto di notifica.
La CTR riteneva che l’impugnato avviso di liquidazione
n. 19951V/00239600 fosse stato emesso in violazione del
principio del “divieto del

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ne bis in idem”;

questo

udienza del 2 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.

perché, a giudizio della CTR, l’art. 42, comma 4,
d.p.r.

29 settembre 1973,

n.

600 consentiva la

rinnovazione di un atto nullo, laddove, invece,
l’impugnato avviso di liquidazione n. 19951V/00239600
era stato oggetto di annullamento “non in presenza di
nullità, ma solo in conseguenza del difetto di

di liquidazione n. 19951V/00239600 era da considerarsi
rinnovato fuori dai casi stabiliti dall’art. 43 del
d.p.r. n. 600 del 1973, norma che permette d’integrare
o modificare “in aumento” gli avvisi di accertamento in
caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi; ciò
che quindi, concludeva la CTR, “costituisce violazione
del giudicato”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
Il contribuente resisteva con controricorso e si
avvaleva altresì della facoltà di depositare memoria.
Diritto

1. L’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza per
“Violazione dell’art. 76 n. 2 del dpr n. 131/86 in
relazione all’art. 360 comma l n. 3 cpc”, deducendo che
l’Amministrazione, non essendo ancora scaduti i termini
entro cui esercitare la pretesa impositiva oggetto del
primo avviso di liquidazione annullato in autotutela,
ben poteva notificare al contribuente un secondo avviso
di liquidazione “identico nei contenuti e nella
motivazione al primo”. Il quesito era: “se, in presenza

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notifica”; cosicché, secondo la CTR, l’impugnato avviso

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d’un avviso di liquidazione per imposta di registro,
che non risulti mai notificato al contribuente e che
sia successivamente annullato dall’Ufficio tributario,
che proceda allo sgravio delle somme iscritte a ruolo,
sia legittima l’emissione e la notificazione, entro i
termini decadenziali di cui all’art. 76 n. 2 dpr n.

caratterizzato dall’essere una mera riscritturazione
del precedente avviso, con conseguente illegittimità
d’una sentenza del giudice tributario che abbia
annullato detto secondo avviso, perché non rientrante
nelle ipotesi di rinnovazione dell’atto impositivo di
cui agli artt. 42 e 43 dpr n. 600/73″.
Il motivo è fondato.
In effetti, come questa Corte ha già avuto occasione di
chiarire, l’art. 43, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973
disciplina la fattispecie della correzione “in aumento”
degli accertamenti fiscali in caso di sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi, potere da esercitarsi
entro i termini in cui l’accertamento è consentito a
pena di decadenza; laddove, invece, la fattispecie che
ci occupa è integralmente diversa, non riguardando la
possibilità di correggere “in aumento” un legittimo
avviso di accertamento, bensì di sostituirne uno
annullato in autotutela; ciò che deve ritenersi
consentito pure quando vien fatto in via prudenziale,
anche se non strettamente necessario, non venendone
alcun danno in capo al contribuente e quindi non avendo
quest’ultimo alcun interesse a contrastare la mera

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131/86, d’un secondo avviso di liquidazione,

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Al SENSI
N. 131
sostituzione di un atto identico; ed, ovviamente,

purché non siano ancora trascorsi i generali termini

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MATERIA TRIBUTARIA

entro cui l’Amministrazione può procedere all’esercizio
della potestà impositiva (Cass. sez. trib. n. 16115 del
2007; Cass. sez. trib. n. 2531 del 2002).
2. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la

del ricorso del contribuente introduttivo della lite
tributaria.
3. Nella particolarità della vicenda, debbono essere
ravvisate le ragioni che inducono la Corte a compensare
integralmente le spese di ogni fase e grado.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,

cassa l’impugnata

sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso
del contribuente avverso l’ avviso di liquidazione n.
19951V/00239600; compensa integralmente le spese di
ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 2 ottobre 2013

controversia deve esser decisa nel merito col rigetto

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