Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25160 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30771-2018 proposto da:

S.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GILARDONI MASSIMO, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 174/2018 della CORTE D’APPELO di BRESCIA,

depositata il 02/03/2018;

udita la relazionè della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

S.J., cittadino del Bangladesh, impugnò il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, con ricorso che fu respinto dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 21.6.2016.

Il ricorrente propose appello che, con sentenza del 2.3.2018, fu rigettato dalla Corte d’appello di Brescia, osservando che: non sussistevano i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto i motivi dell’espatrio, come desumibili dalle dichiarazioni del ricorrente, erano di ordine personale o economico; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria non avendo il ricorrente allegato di essere vittima di episodi di violenza o che sussista il fondato pericolo di subire un grave danno in caso di rimpatrio; non era altresì riconoscibile il permesso umanitario, in mancanza di allegazione di specifiche situazioni di vulnerabilità, mentre non era sufficiente a tal fine il lavoro part-time svolto.

S.J. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo è dedotta l’ammissibilità del ricorso poichè proposto nel termine di legge.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 2, art. 3 Cedu, per aver la Corte d’appello escluso la protezione sussidiaria senza alcun riferimento alla situazione generale del Bangladesh, e per aver omesso di considerare la condizione di vulnerabilità personale che discende dal Paese di provenienza del ricorrente e dalla permanenza in Libia.

Il primo motivo è manifestamente inammissibile, in quanto del tutto irrilevante, riguardando la questione della tempestività del ricorso stesso, non trattandosi di una censura ad un capo della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è manifestamente inammissibile non avendo il ricorrente allegato fatti specifici e rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, considerato altresì che dalla stessa prospettazione della parte non si evince alcuna fattispecie riconducibile al concreto pericolo per l’incolumità del ricorrente in caso di rimpatrio in Bangladesh.

Al riguardo, la Corte ritiene di dare continuità all’orientamento per cui, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass., n. 15794/19).

Invero, il ricorrente deduce motivi di carattere personale o economico che lo hanno indotto ad espatriare, senza allegare specifiche situazioni integranti le varie fattispecie di protezione internazionale.

Il secondo motivo è manifestamente inammissibile, in mancanza dell’allegazione di specifiche situazioni di vulnerabilità, anche relative alla Libia quale Paese di transito, avendo il ricorrente genericamente invocato il permesso umanitario sulla base della situazione generale del Bangladesh. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsobrificigatd, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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