Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25160 del 07/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 07/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 07/12/2016), n.25160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7788-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92,

presso l’avvocato MARCO DE SANTIS, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, PROCURATORE GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 667/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. DE SANTIS che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

l.- La s.r.l. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione – affidato a tre motivi con i quali denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insolvenza – contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Milano ha respinto il suo reclamo nei confronti della sentenza che ne ha dichiarato il fallimento.

Non hanno svolto difese il P.M. e il curatore fallimentare intimati.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- Per quanto ancora interessa, la Corte di merito ha evidenziato – condividendo l’accertamento in fatto operato dal tribunale circa l’insolvenza della reclamante, società facente parte di un gruppo societario al cui vertice è posta la holding Commerfin s.p.a., che detiene il 100% del capitale della I.C. s.r.l. in liquidazione, la quale a sua volta detiene il 100% delle quote di (OMISSIS) – che dalla consulenza espletata in primo grado era emerso che la situazione patrimoniale rettificata della società presentava un attivo di Euro 3.257.850 e un passivo di Euro 3.320.949 con un netto patrimoniale pari a Euro 63.099,10.

Il consulente aveva distinto i debiti verso terzi, in ordine ai quali vi sarebbe stata la liquidità sufficiente (Euro 340.489,00) per pagarli integralmente) dalle obbligazioni verso la controllante Commerfin, in ordine alle quali vi sarebbe lo squilibrio patrimoniale di Euro 63.000,00, oltre ai prevedibili oneri di funzionamento della società per tutta la durata della liquidazione stimati in non meno di Euro 10.000,00 annui.

Il debito verso la controllante, benchè debito astrattamente qualificabile come postergato, in realtà ed in concreto era da ritenersi immediatamente esigibile atteso che la postergazione determina una sospensione dell’esigibilità fin tanto che i debiti verso gli altri creditori non siano soddisfatti. Avuto riguardo alla tempistica di realizzo del credito tributario vantato dalla CRS (Euro 2.595.758), dal cui incasso avrebbe potuto derivare la concreta possibilità di soddisfare il debito verso la controllante Commerfin (Euro 3.055.496), occorreva concludere che la società non era in grado di adempiere regolarmente al rimborso del debito nè sotto il profilo quantitativo nè sotto il profilo della tempistica di pagamento, in quanto si profilava un disallineamento temporale tra il momento di esigibilità del credito di Commerfin, già esigibile ed il momento in cui la società avrebbe potuto incassare il credito IVA.

Le criticità legate all’incasso del credito rendevano irrilevanti la sopravvenuta offerta di acquisto dei macchinari nonchè i valori risultanti dallo stato passivo, prodotto in copia in sede di reclamo.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, irrilevante essendo il passivo accertato, posto che la mancanza di insinuazioni è causa di chiusura e non di revoca del fallimento (v. L. Fall., art. 118) – ciò che rende manifestamente infondato (quindi inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.) il terzo motivo, che fa riferimento all’omesso esame dei crediti ammessi in relazione all’attivo acquisito – osserva la Corte che le rimanenti censure sono inammissibili.

Sia la prima – che fa riferimento all’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’esigibilità del credito IVA – sia la seconda che fa riferimento all’omesso esame della circostanza della sopravvenuta offerta irrevocabile d’acquisto dei macchinari per Euro 70.000,00 – sono inammissibili perchè del tutto aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

Questa, infatti la sintesi sub p. 1.1), ha avuto cura di precisare che il consulente tecnico aveva stimato in Euro 10.000,00 annui i costi di liquidazione della società.

Tale affermazione non risulta neppure genericamente impugnata.

Ciò comporta che anche alla luce del criterio di valutazione di insolvenza delle società in liquidazione per tutte, Sez. 6-1, n. 15442/2011) – il disavanzo accertato dai giudici del merito (Euro 63.099,10) non sarebbe stato colmato neppure dalla vendita dei macchinari per Euro 70.000,00, considerato che la criticità temporale della riscossione del credito IVA si è puntualmente verificata.

Infatti, è la stessa ricorrente che segnala nell’istanza di sollecita fissazione che il credito è stato riscosso nel dicembre 2015. Dunque dopo due anni e sei mesi dalla dichiarazione di fallimento. Con la conseguenza che, sommando il disavanzo di Euro 63.099,10 al costo ultrabiennale della liquidazione, stimato in Euro 10.000,00 per anno, la somma ricavata dalla vendita dei macchinari non avrebbe coperto il passivo. Così come ritenuto sostanzialmente dai giudici del merito.

Infine, sussistono presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA