Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2516 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18169-2011 proposto da:

MINISTERO DIFESA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende o e legis;

– ricorrente –

contro

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato FABIO

PIACENTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato CATALDO FORNARI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1918/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/07/2010, R.G. N. 1287/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato VERDIANA FEDELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Taranto aveva condannato il Ministero della Difesa a pagare a M.A. la somma di Euro 11.361,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di differenze retributive correlate all’esercizio di mansioni superiori (B3) rispetto a quelle di inquadramento (B1; B2 a decorrere dal 15.12.2003).

2. Adita dal Ministero, la Corte di Appello Lecce, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Ministero al pagamento dei soli interessi legali maturati sulla somma riconosciuta dovuta dal giudice di primo grado.

3. La Corte territoriale ha respinto l’eccezione di nullità del ricorso di primo grado formulata dal Ministero, rilevando che il M. aveva descritto la sua posizione lavorativa e le mansioni espletate nel corso degli anni anche con specifico riguardo al quinquennio precedente la notifica del ricorso.

4. Ha ritenuto che dall’attestato di servizio in data 9.2.2004 emergeva che: a far data dal 21.4.1986 il M. era stato addetto alla Scuola Allievi Operai; “in data 25.10.1986 era stato inquadrato nel profilo 58 di “Apparecchiature Elettronico”; all’esito di procedura di riqualificazione con decorrenza dal 15.12.2003 era stato inquadrato nel polo B2 (ex 6^ qualifica professionale) profilo professionale 59 ed era stato destinato al Reparto Direzione Lavoro Servizi/Divisione Sistemi di Combattimento; che il medesimo da tale data era stato impiegato essenzialmente ed esclusivamente in compiti di addestramento teorico/pratico di professionalità inferiori, e tanto sia in occasione dei corsi di qualificazione sia durante i cicli di lavorazione, nel controllo dell’efficienza delle apparecchiature e degli strumenti in dotazione, che aveva applicato i prescritti accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali era stato addetto; che dall’ottobre 1999 il M. aveva “altresì” svolto compiti di addestramento del personale che frequentava i corsi di qualificazione fornendo elementi di base delle procedure di utilizzazione dei programmi informatici.

5. Ha ritenuto che questa attività, nel tempo successivo alla privatizzazione del rapporto di lavoro, comportante procedure di riqualificazione interna del personale, costituiva necessario corollario delle attribuzioni del M., e che essa, per essersi compendiata, stabilmente ed in via permanente, sia nell’addestramento teorico pratico sia nel controllo di efficienza delle apparecchiature, e nell’assistenza agli utenti nell’utilizzo del software di base e dei pacchetti applicativi, nell’assistenza agli utenti nell’utilizzo di procedure di sicurezza ed integrità del sistema, esulava dai compiti propri del profilo B1 e del profilo B2 ed era riconducibile alla posizione economica B3 – profilo tecnico informatico, di nuova istituzione e nel quale erano confluiti i profili 276, 277 278 e 279 e 280 del D.P.R. n. 1219 del 1984, profilo proprio dei lavoratori addetti, tra l’altro, alla realizzazione ed aggiornamento del software, alla redazione ed all’ aggiornamento di documentazione tecnica, all’installazione ed assistenza all’utilizzo del software applicativo, all’assistenza agli utenti nell’utilizzo del software di base e pacchetti applicativi, assistenza agli utenti nell’utilizzo di procedure di sicurezza ed integrità del proprio sistema”. Ha precisato che l'”assistenza agli utenti” avuto riguardo alla tipologia dell’impianto ove il M. lavorava (Arsenale della Marina Militare) non poteva che riferirsi ai dipendneti destinati ad utilizzare i programmi di software ed interessati alle attività di addestramento teorico pratico.

6. Ha escluso che l’attività svolta dal M. potesse ricondursi al profilo B1 “coadiutore tecnico”, nel quale erano confluiti i profili 58, 79, 81 e 85 di cui al D.P.R. n. 1219 del 1984 ed al profilo B2 “elettronico”, nel quale era confluito il profilo 59 di cui al citato D.P.R. in quanto quest’ultimo ricomprendeva solo una parte dei compiti affidati al M. (addestramento di professionalità inferiori in corsi di riqualificazione e durante lo svolgimento dei cicli di lavoro), il quale si era occupato anche del controllo di efficienza delle apparecchiature, estranea al profilo B2.

7. Ha, infine, affermato che, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 sulle somme dovute a titolo di differenze retributive erano dovuti i soli interessi legali e non anche al rivalutazione monetaria.

8. Avverso tale sentenza pubblicata il 2.7.2010 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, il Ministero della Difesa al quale resiste con controricorso M.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività del ricorso, formulata dal controricorrente sul rilievo della sua notifica oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal 2.7.2010, data di pubblicazione della sentenza impugnata.

10. Il Collegio rileva che il termine finale annuale per la proposizione del ricorso per cassazione cadendo il 2.7.2011, coincidente con la giornata del sabato, deve ritenersi prorogato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, al giorno 5.7.2011 (cadente di lunedì), data questa in cui il ricorso (cfr. timbro con sottoscrizione apposto sul ricorso) risulta consegnato dal ricorrente, e ricevuto dall’Ufficiale Giudiziario, ai fini della notifica (ex multis Cass. 11269/2016; Ord. 310/2016).

11. Sintesi dei motivi.

12. Con il primo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio, per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Deduce che l’attestato di servizio rilasciato dalla direzione Generale dell’Arsenale della Marina Militare non sarebbe sufficiente per individuare la posizione lavorativa del M. e le mansioni svolte dal medesimo.

13. Con il secondo motivo il Ministero denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione o falsa applicazione del nuovo ordinamento professionale per il personale civile del Ministero della Difesa adottato in data 29.11.2004., frutto dell’Accordo collettivo “stipulato in applicazione del CCNL – Comparto Ministeri 1998-2001 e del CCNL integrativo – Ministero della Difesa 1998-2001”. In particolare, lamenta che la Corte territoriale avrebbe combinato e sovrapposto profili professionali appartenenti a settori diversi e asserisce che i profili professionali B1 e B2 ricomprenderebbero mansioni proprie del settore elettronico mentre il profilo B3 “Tecnico Informatico” sarebbe proprio del settore informatico. Deduce che l’attività di addestramento e quella di assistenza all’utenza sarebbero tra loro profondamente diverse; che I’ attività di addestramento teorico-pratico di professionalità inferiori, sia nei corsi di qualificazione che durante lo svolgimento dei cicli di lavoro non sarebbe assimilabile a quella di assistenza all’utenza nell’utilizzo del software di base e dei pacchetti applicativi.

14. Sostiene che alla luce dell’Accordo Sindacale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’attività di addestramento teorico-pratico di professionalità inferiori non potrebbe ritenersi estranea alla posizione B2 in quanto il nuovo sistema di classificazione del personale dipendente avrebbe indicato espressamente “a quali precedenti profili e qualifiche professionali i nuovi profili corrispondono nonchè a quali aree funzionali afferiscono”. Assume, inoltre, che per il profilo di “Elettronico” sussisterebbe “una corrispondenza biunivoca tra il vecchio ed il nuovo ordinamento in quanto all’ex profilo 59 del D.P.R. n. 1219 del 1984 corrisponde esclusivamente il profilo di “Elettronico” inquadrato nell’area e nella posizione B2 e che entrambi farebbero riferimento al coordinamento ed addestramento di professionalità di livello inferiore.

15. Con il terzo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e sgg.. Sostiene che, ove si ritenga che il nuovo ordinamento professionale non costituisca accordo collettivo ma abbia la stessa natura dei contratti collettivi integrativi, la Corte territoriale avrebbe violato i canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., perchè avrebbe forzato il dato letterale dell’Accordo relativo al Nuovo Ordinamento Professionale, laddove aveva affermato che le mansioni descritte nell’attestato di servizio erano ascrivibili al profilo di “Tecnico Informatico” e alla posizione B3.

16. Con il quarto motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’Allegato A del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001 e dell’art. 8 del CCNL Comparto Ministeri 2002-2005, per avere la Corte territoriale escluso che rientri nell’ambito delle mansioni proprie del profilo B2 lo svolgimento di attività tecniche in rapporto con professionalità inferiori.

17. Con il quinto motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 59 annesso C) del D.P.R. n. 1219 del 1984 per avere la Corte territoriale non considerato che detta disposizione comprende nell’ambito del profilo professionale di “Apparecchiatore elettronico specializzato” di 5 qualifica l’attività di addestramento di professionalità inferiori, sia in corsi di qualificazione sia durante lo svolgimento di cicli di lavoro e di controllo dell’efficienza delle apparecchiature e degli strumenti in dotazione e di osservanza degli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali il lavoratore è addetto.

18. Con il sesto motivo il Ministero denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione alla affermata prevalenza delle mansioni di addestramento teorico-pratico.

19. Esame dei motivi.

20. Il primo motivo è infondato.

21. Questa Corte ha più volte ribadito che nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, sulle quali questa si fonda;implica una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l’esame non del ricorso introduttivo ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato (ex plurimis Cass. Ord. 3126/2011; Cass. 820/2007, 17076/2004, 2304/2002)

22. Nella fattispecie in esame, a seguito della interpretazione dell’atto introduttivo della presente controversia, la Corte Territoriale ha rigettato l’eccezione di nullità del ricorso di primo grado, supportando tale statuizione con argomentazioni che, risultando esaustive, congrue e corrette sul versante logico e giuridico, non possono essere oggetto di alcuna censura in questa sede.

23. La Corte territoriale ha, infatti, spiegato bene che il M. nel ricorso di primo grado aveva fornito specifiche indicazioni sulla sua posizione lavorativa e sulle mansioni svolte nel corso degli anni e, in particolare, nel corso dell’ultimo quinquennio. Tanto è sufficiente per ritenere esaustiva e lineare la statuizione, costituendo, diversamente da quanto opina il ricorrente, il richiamo all’attestato di servizio mero passaggio argomentativo volto ad introdurre la valutazione di merito del materiale istruttorio (attestato di servizio e deposizioni testimoniali).

24. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente, in quanto involgono, sotto diversi profili, la violazione e/o la falsa applicazione delle clausole negoziali collettive (secondo, terzo, quarto motivo), e del D.P.R. n. 1219 del 1984 (quinto motivo), sono infondati.

25. Va osservato al riguardo che il CCNL Comparto Ministeri del 16.2.1999, CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999, all’art. 13 (Aree di inquadramento) ha previsto (comma 1) un nuovo sistema di classificazione del personale, realizzato attraverso l’accorpamento delle allora vigenti nove qualifiche funzionali in tre aree (Area A – comprendente i livelli dal 1 al 3; Area B – comprendente i livelli dal 4 al 6; Area C – comprendente i livelli dal 7 al 9 ed il personale del ruolo ad esaurimento), ha (comma 2) individuato le “aree” attraverso le declaratorie riportate nell’allegato A) che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, precisando che (comma 3) che all’interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse e che (comma 4) ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e al profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita, ed ha rimesso (comma 5) alla contrattazione collettiva integrativa l’individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree, in relazione alle proprie esigenze.

26. Lo stesso CCNL 19.2.1999 nelle “NORME FINALI” ha previsto che “1. Nella prima applicazione i profili del personale dipendente coincidono, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal D.P.R. n. 1219 del 1984 e dal D.P.R. n. 44 del 1990 all. 1-2-3, sino all’applicazione dell’art. 13, comma 5 del presente CCNL”.

27. Tanto precisato, la censura che addebita alla Corte territoriale confusione per sovrapposizione di profili professionali propri di settori diversi è priva di pregio perchè ciò che viene in discussione non è l’inquadramento formale del M. nell’ambito dell’uno o degli altri settori, nè tampoco il transito dall’una all’altra Aera, quanto, piuttosto ed unicamente, il diritto del medesimo a percepire le retribuzioni correlate allo svolgimento di compiti diversi, e superiori per contenuto professionale, propri di un livello, o meglio, di posizione economica di inquadramento superiore (B3) rispetto a quella rivestita (B1 sino 14.12.2003, B2 successivamente).

28. Con riguardo all’Accordo sindacale recepito nel Nuovo Ordinamento Professionale per il personale civile del Ministero della Difesa, adottato il 29.11.2004, riprodotto nel ricorso, va rilevato che non è in discussione la sua applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio.

29. Esso, con riguardo al profilo di “Coadiutore Tecnico” – posizione B1, individua mansioni connotate dallo svolgimento di compiti a carattere tecnico manuale, richiedente un livello di professionalità elementare, di tipo sostanzialmente esecutivo, non comportanti “particolare perizia tecnica” ma solo conoscenze professionali ” di mestiere”; tant’è che vi sono ricompresi, tra gli altri, compiti di ordinaria manutenzione delle attrezzature e degli impianti, di vigilanza, cura e custodia, movimentazione e immagazzinamento e stivaggio di esplosivi o prodotti chimici, ovvero comportanti l’uso di strumenti di lavoro semplici.

30. La declaratoria relativa al profilo professionale “Elettronico” posizione economica B2, si connota, a sua volta, per un contenuto professionale che, innegabilmente superiore a quello proprio del profilo innanzi descritto, risulta connotata anch’essa da attività di carattere tecnico che si esplica in interventi “usuali” relativi all’installazione, conduzione, revisione e manutenzione di circuiti apparati, sistemi o impianti “sulla base di istruzioni” in interventi di tipo più “sofisticato” e non ripetitivo potendo essere svolti in collaborazione “con le professionalità” superiori.

31. Infine, il profilo professionale di “Tecnico Informatico” posizione economica B3, che la Corte ha ritenuto, senza contestazione alcuna, essere di nuova istituzione, è caratterizzato da un’attività che compendiandosi non solo nella realizzazione e nell’aggiornamento di software e nelle modifiche rese necessarie da interventi di manutenzione tecnica e funzionale, ma anche nell’ “assistenza agli utenti nell’utilizzo delle procedure di sicurezza e integrità del proprio sistema” si connota per un contenuto professionale di maggior pregnanza per professionalità e, ad un tempo, per la presenza di esperienza di tipo formativo- addestrativo, che esula del tutto dalle competenze e dalla professionalità propria dei profili esaminati innanzi (punti 26 e 27 di questa sentenza).

32. Nell’Allegato A) del CCNL del 19.2.1999 l’Area funzionale 13, nella quale sono confluite le categorie 4^, 5^ (quest’ultima di originaria appartenenza del M.) e 6^ del “vecchio” sistema di inquadramento, è definita come quella propria dei “…lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.

33. Nell’ambito della posizione B1 sono individuate posizioni lavorative di più semplice contenuto professionale che postulano “conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati; capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione” e nelle quali sono individuate mansioni di tipo esecutivo, quali quelle di manutenzione e di riparazione di guasti con utilizzazione di apparecchiature di tipo semplice ovvero di vigilanza dei beni e degli impianti dell’Amministrazione. Nella posizione B2 sono, invece, collocate mansioni che postulano “discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; autonomia e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite” e vi sono ricompresi i lavoratori che intervengono “nelle diverse fasi dei processi di lavorazione, individuando e correggendo eventuali difetti del prodotto finito” che eseguono “prove di valutazione sugli interventi effettuati, utilizzando apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l’efficienza” ovvero utilizzano “apparecchiature informatiche semplici” per l’inserimento di dati o per la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione.

34. Infine, nella posizione B3, connotata da “capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati; gestione delle relazioni dirette con gli utenti” sono inquadrati, tra gli altri, i lavoratori che “.. nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche,….cura l’esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico, predispone il manuale operativo, assicura i flussi operativi, realizza i programmi curandone la funzionalità e l’esecuzione”.

35. In siffatto contesto normativo, la Corte territoriale ha ricostruito, in conformità ai principi affermati da questa Corte (Cass. 19779/2014, 25937/2015), il significato della definizione dei profili, desumendolo dalla formulazione letterale delle clausole dell’Accordo del novembre 2004 senza arrestarsi al senso letterale delle parole contenute in ciascuna definizione, ma ne ha esaminato l’intero contenuto descrittivo, ponendo in relazione tra loro i profili B1, B2 e B3, evidenziando, sulla scorta di siffatta indagine, il tratto professionale connotante e differenziale di ciascuna posizione-profilo ed ha, in conformità alla disposizione contenuta nella Norma Finale del CCNL del 19.2.1999 (punto 26 di questa sentenza), tenuto conto ai fini ricostruttivi anche dei profili professionali previsti dal D.P.R. n. 1219 del 1984.

36. Le censure formulate nei motivi in esame non scalfiscono la correttezza del giudizio di concreta riconduzione al profilo di Tecnico Informatico B3 delle mansioni svolte dal M., ove si consideri che queste, secondo un accertamento in fatto non realmente censurato, e nemmeno censurabile in sede di legittimità, si estrinsecavano nell’addestramento teorico-pratico di professionalità inferiori, sia in occasione di corsi di qualificazione, sia durante lo svolgimento dei cicli di lavorazione, nel controllo dell’efficienza delle apparecchiature e degli strumenti in dotazione, con osservanza di tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni, ma anche in modo stabile e permanente dell’addestramento del Personale presso la Scuola Allievi Operai.

37. E’ infondata la, non chiara, censura (quarto motivo) che addebita alla sentenza impugnata vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003, posto che la clausola negoziale si limita a dettare principi generali sul sistema di classificazione del personale, nulla innovando in punto di classificazione del personale.

38. E’ infondata anche la censura (quinto motivo) che lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 59 dell’all. C) D.P.R. n. 1219 del 1984 perchè il sistema di classificazione del personale ivi previsto risulta ormai superato dalla nuova classificazione del personale contenuta nell’art. 13 del CCNL 19.2.1999 (cfr. 25 di questa sentenza); va anche rilevato che l’art. 39 del contratto citato ha disposto che “In attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare risultano disapplicate le seguenti norme f) con riferimento all’allegato A): il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, art. 5 e allegati n. 1, n. 2 e n. 3”.

39. Il sesto motivo è infondato in quanto la Corte territoriale ha spiegato in maniera esaustiva, chiara e lineare che il M. si era occupato in modo stabile e permanente anche dell’addestramento presso la Scuola allievi operai e aveva anche curato il perfezionamento e l’affinamento delle competenze nell’ambito delle procedure finalizzate alla progressione economica endoarea. Nella parte in cui mira ad un nuovo esame del merito dei fatti di causa, il motivo è inammissibile (ex plurimis, Cass. SSU 24148/ 2013, Cass. n. 1541/2016, 15208/2014).

40. Le spese seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore del controricorrente, avvocato Cataldo Fornari.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione in favore del difensore avvocato Cataldo Fornari, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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