Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2516 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 26/06/2018, dep. 29/01/2019), n.2516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3118-2017 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI

72, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA SABBATUCCI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRANDOLA

23, presso lo studio dell’avvocato LUCIO MARZIALE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNI CASALE, ROBERTA RAMACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7131/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 193 del 2009, rigettava la domanda avanzata da P.S. nei confronti di B.T., avendo accertato che la costruzione realizzata da parte convenuta non era stata edificata in violazione delle norme sulle distanze legali, urbanistiche e sismiche.

In virtù del gravame interposto dalla parte soccombente, per la riforma della sentenza resa a seguito del giudizio di primo grado, la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta.

Avverso la pronuncia della Corte territoriale n. 7131/2015 il P. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un solo motivo, cui replica la B. con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

con l’unico motivo di ricorso il ricorrente assume viziata la pronuncia impugnata a causa dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione; in particolare, la Corte territoriale nel rigettare il proposto appello non avrebbe valutato risultanze probatorie incontrovertibili maturate nel corso del giudizio, oltre all’errore nel ritenere non tempestive le contestazioni sollevate avverso la C.T.U., nonostante quanto disposto dall’art. 157 c.p.c., comma 2. La parte ricorrente si duole del fatto che il giudice distrettuale, in piena corrispondenza con quanto statuito in primo grado, non abbia minimamente tenuto in considerazione le dichiarazioni fornite in sede di interrogatorio formale dalla stessa appellata, nonchè dai testi escussi M.B. e A.V. (rispettivamente figlia e genero dell’appellata), poichè ritenute “generiche asserzioni” dalla Corte.

Aggiunge il ricorrente che erronea sarebbe anche la ritenuta tardività delle osservazioni presentate all’elaborato peritale, in quanto depositate solo il 23/03/2005, fissata l’udienza al 1/04/2005, per cui veniva disposto apposito rinvio all’8/07/2005 per esaminare la consulenza, data entro la quale venivano depositati i rilievi di parte.

La censura è manifestamente infondata.

Occorre premettere, come precisato dalla difesa della controricorrente, che la consulenza disposta dal giudice previa richiesta avanzata da parte dello stesso ricorrente, ha carattere percipiente e non deducente, poichè è stata rivolta all’accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate valutazioni e cognizioni tecniche, e che pertanto non potevano essere surrogabili da altro mezzo di prova, proprio per la particolarità del decisum, che involgeva accertamenti di stretta specialità, da demandare unicamente all’apprezzamento di un consulente tecnico.

Tanto chiarito, la Corte di merito ha disposto la consulenza ritenendola necessaria, in quanto le testimonianze rese e le prove assunte non avevano fornito elementi univoci, al fine di addivenire ad una decisione (vedi al riguardo pag. 5 della sentenza impugnata).

E d’altro canto in virtù dell’insegnamento di questa Suprema Corte (Cass. 15418/2016), qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell’adesione e ciò in quanto l’accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità.

Ne deriva che, alla Corte non si può imputare un comportamento omissivo in merito alla non valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, così come dedotto dal P., poichè disponendo la C.T.U. in un momento solo successivo all’espletamento dell’interrogatorio formale e all’assunzione delle prove testimoniali, implicitamente ha ritenuto, come poi meglio esplicitato nella sentenza, che le risultanze istruttorie fossero sì generiche da non poter fondare un adeguato convincimento.

Del resto ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 1, il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, per cui rientra nella sua più ampia facoltà giungere ad una decisione valutando i fatti che lo stesso ritenga più idonei a tale riguardo. Si tratta del c.d. principio del libero convincimento del giudice, che secondo l’orientamento costante di questa stessa Corte (da ultimo Cass. 26097/2014) è insindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione.

Quanto all’ulteriore censura relativa alla tardività dei rilievi, è pur vero che la Corte di appello ha erroneamente affermato che la contestazione della C.T.U. da parte dell’odierno ricorrente non fosse stata tempestiva, contravvenendo a quanto disposto dall’art. 157 c.p.c., comma 2, (secondo la più recente giurisprudenza, allorchè i rilievi non riguardino il procedimento, ma il contenuto di essa, costituendo argomenti critici a confutazione della stessa, possono essere formulati anche nella comparsa conclusionale: cfr Cass. 15418/2016), tuttavia le critiche mosse all’elaborato dalla consulenza tecnica dalla parte ricorrente attengono ad una generica erroneità e ad una non meglio precisata comparazione delle prove.

Infatti, nella difesa del P., peraltro ribadita nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale, non vengono neanche indicati i rilievi precipui emersi nella consulenza di parte che confuterebbero le risultanze cui è pervenuto l’ausiliare del giudice, al fine di valutarne la loro decisività. Ne deriva che per quanto sopra esposto, le statuizioni elaborate dalla Corte territoriale si palesano corrette, e stante il tenore delle argomentazioni poste dalla stessa a base del proprio convincimento, non risultano censurabili in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della B. che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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