Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2516 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 04/02/2020), n.2516
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24642/2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;
– ricorrente –
contro
G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 609/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 09/07/2013 r.g.n. 2085/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/09/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PATRIZIA CIACCI per delega verbale Avvocato EMANUELA
CAPANNOLO;
udito l’Avvocato SANTO EMANUELE MUNGARI per delega verbale Avvocato
RAFFAELE TRIVELLINI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l’INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento, in favore di G.E., ritenuta proponibile la domanda azionata sulla scorta di una domanda amministrativa non recante segno di spunta sul beneficio richiesto.
2. Per la Corte di merito era priva di rilievo la mancata indicazione del beneficio preteso potendo comunque desumersi, dalla domanda e dai fatti e circostanze, quale fosse l’oggetto della domanda amministrativa proposta, tanto più che i procedimenti amministrativi e giudiziari avevano condotto, senza particolari difficoltà, all’esito favorevole all’assistita, convalidato dall’ausiliare officiato in giudizio.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, affidando il ricorso a un motivo, cui hanno resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, Dottori Primo ed altri litisconsorti, in qualità di eredi della predetta G., deceduta in corso di giudizio.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. L’Inps denuncia violazione di legge – artt. 442,443 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 18 del 1980, art. 1,D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1,D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, conv. in L. n. 102 del 2009 – per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di improponibilità della domanda giudiziale per la mancata presentazione della domanda amministrativa per il beneficio preteso e perchè non corredata di certificazione medica attestante la sussistenza delle relative condizioni.
5. Il ricorso è da rigettare.
6. In continuità con i precedenti di questa Corte (v., per tutti, Cass. n. 14412 del 2019 e successive conformi), ritiene il Collegio che non sia necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.
7. Nella specie l’assistita aveva sottoscritto, come risulta dall’esposizione in fatto contenuta nel ricorso dell’Inps, il modello A predisposto dall’istituto con cui aveva chiesto di essere sottoposta ad accertamenti quale invalida civile ai sensi della L. n. 118 del 1971 e successive integrazioni e modificazioni.
8. Il modello non prevede ulteriori specificazioni e cioè se pensione di inabilità, assegno o indennità di accompagnamento.
9. Nella specie l’età dell’assistita, ultrasettantacinquenne, consentiva di ritenere, in base ad un’interpretazione in buona fede della domanda, che fosse rivolta ad ottenere l’indennità di accompagnamento.
10. Non risulta, del resto, che nel corso della procedura amministrativa siano sorti dubbi circa la prestazione richiesta, nè che siano stati chiesti chiarimenti in tal senso.
11. La domanda amministrativa era, pertanto, del tutto intellegibile.
12. Deve poi sottolinearsi che l’art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta in materia di giusto processo indicando con tale formula l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.
13. La citata disposizione costituzionale impone di escludere che l’improcedibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa di cui all’art. 443 c.p.c., possa essere estesa a fattispecie non previste dalla legge e, dunque, l’Inps, stante la riserva assoluta di legge, non può individuare nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato o inesatto o incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dallo stesso ente previdenziale.
14. In conclusione, pertanto, deve affermarsi che l’Inps non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità o sulla proponibilità della domanda.
15. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dell’avvocato Raffaele Trivellini dichiaratosi antistatario.
16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Raffaele Trivellini dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020