Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2516 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), P.F.

(c.f. (OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato IRACI SARERI GIACOMO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LEONFORTE;

– intimato –

e sul ricorso n. 26020/2005 proposto da:

COMUNE DI LEONFORTE (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BUTTAFUOCO GIUSEPPE, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.L., P.F., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato IRACI SARERI GIACOMO, giusta

procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 528/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/05/2005;

preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi,

proposti avverso la stessa sentenza; udita la relazione della causa

svolta nella pubblica udienza del 21/10/2009 dal Consigliere Dott.

CECCHERINI Aldo;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

GIUSEPPE VACCARO, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4 giugno 1999, la Corte d’appello di Caltanissetta respinse la domanda dei signori M. e P.L. di opposizione alla stima dell’indennita’ di espropriazione di un loro terreno da parte del Comune di Leonforte, per difetto della condizione dell’azione costituita dal decreto di espropriazione, compensando le spese.

La sentenza fu cassata da questa corte suprema con sentenza 24 gennaio 2001 n. 982 per vizio di motivazione, non essendo stato adeguatamente precisato se il documento decisivo fosse stato irritualmente prodotto o fosse materialmente mancante. La corte respinse invece il terzo motivo di ricorso, concernente l’indennita’ di occupazione temporanea, perche’ la relativa domanda non era stata proposta dinnanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta, come risultava dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio e delle conclusioni riportate in epigrafe della sentenza impugnata.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Catania, decidendo nel contraddittorio tra P.L. e P.F., erede di P.M. deceduto nelle more del giudizio, e il comune di Leonforte, ha provveduto – con sentenza 26 maggio 2005 n. 528 – a determinare l’indennita’ di espropriazione; ha ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra la giusta indennita’ accertata e quella gia’ depositata in via provvisoria per la stessa causale, nonche’ degli interessi legali sulla differenza dalla data del decreto di espropriazione a quella del deposito effettivo; ha dichiarato inammissibile la richiesta di determinazione dell’indennita’ di occupazione provvisoria, ha dichiarato compensate le spese dei precedenti gradi di giudizio e ha condannato il comune al pagamento delle spese del grado.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono L. e P.F. con atto notificato in data 5 settembre 2005, con tre mezzi d’impugnazione.

L’ente resiste con controricorso e ricorso incidentale per tre motivi, illustrati anche con memoria. Ad esso resistono i ricorrenti principali con controricorso. Gli stessi hanno poi depositato memoria segnalando l’esistenza di altro ricorso di contenuto quasi identico pendente presso questa corte tra le medesime parti.

All’udienza di discussione i due ricorsi sono stati riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta di riunione del presente ricorso, contro la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 528/2005, ad altro tra le stesse parti, n. 21473/2005, per il quale non e’ stata ancora fissata l’udienza di discussione, proposto contro altra sentenza (n. 529/2005), ancorche’ pronunciata dalla stessa corte territoriale nella medesima data, non puo’ essere accolta, non ricorrendo il presupposto di applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale censura per violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 e art. 20, comma 4 e per vizi di motivazione in ordine all’interpretazione della domanda, l’affermazione della corte di Catania di inammissibilita’ della domanda di accertamento dell’indennita’ di occupazione temporanea d’urgenza. Premesso che con l’atto di citazione introduttivo del giudizio essi avevano proposto opposizione davanti alla corte nissena assumendo che il valore del fondo doveva essere determinato in una somma di almeno L. 100.000 mq., trattandosi di suolo edificabile, si sostiene che la sentenza di cassazione n. 16149/2000 avrebbe affermato senza motivo – posto che cassava la sentenza impugnata – che non era accolta la terza censura di omessa pronuncia circa la liquidazione dell’indennita’ di occupazione, scrivendo “per una mera svista” che la domanda non era stata proposta con l’atto di opposizione.

La censura e’ inammissibile, vertendo su un punto sul quale si e’ formato il giudicato interno, a seguito del rigetto da parte di questa corte, nella precedente sentenza 22 dicembre 2000 n. 16149, di specifico motivo di ricorso sul punto.

Con il secondo motivo si censura per difetto di motivazione la disposta compensazione delle spese dei due precedenti gradi di giudizio.

In mezzo e’ infondato. Prima della modifica apportata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 all’art. 92 cpv. c.p.c., del 2005, l’indicazione specifica dei giusti motivi della disposta compensazione delle spese non era prescritta, ed era pertanto anche argomentabile da altre parti della sentenza (nella fattispecie, dalla soccombenza dei P. sulla domanda iniziale di risarcimento danni e dall’inammissibile ripetuta richiesta di liquidazione dell’indennita’ di occupazione temporanea d’urgenza).

Con il terzo motivo si censura la liquidazione delle spese per violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 2424 in relazione all’art. 4 e 5 prima parte della vigente tariffa di cui al D.M. 8 aprile 2005, e per difetto di motivazione.

Il motivo, nei limiti nei quali puo’ essere esaminato nonostante la sua genericita’, e’ infondato. La nota spese riprodotta nel ricorso, del cui omesso esame ci si duole, assume un valore di causa desunto dalla stima dell’indennita’ di espropriazione accertata dal consulente (e in effetti recepita dalla corte etnea) e del calcolo degli interessi su tale somma, per un totale di complessivi Euro 641.877,19. Il valore della causa era invece corrispondente al minore importo per il quale la corte di merito ha ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, e cioe’ alla differenza tra quanto accertato in giudizio e quanto in precedenza gia’ depositato presso la medesima cassa, con gli interessi calcolati anch’essi su questo minore importo. Legittimamente, pertanto il giudice di merito non ha applicato alle voci tariffarie dei diritti e degli onorari gli importi indicati dagli odierni ricorrenti, e corrispondenti ad altra finca.

Il primo motivo del ricorso incidentale censura per violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20 l’accertamento dell’indennita’ di espropriazione, laddove la domanda introduttiva del giudizio non aveva tale oggetto, ma quello di condanna al risarcimento dei danni.

Il mezzo e’ inammissibile, essendosi formato il giudicato sul punto che davanti alla corte d’appello era stato chiesto l’accertamento dell’indennita’ di espropriazione, ed essendo stato demandato al giudice di rinvio esclusivamente di accertare se era stato depositato nel giudizio il decreto di espropriazione, quale condizione dell’azione proposta.

Con il secondo motivo si censura per vizio di motivazione l’omesso richiamo del consulente, da parte del giudice del rinvio, nonostante la notevole differenza tra le indennita’ da lui determinate e quelle indicate dal consulente del comune. Il richiamo si poneva come necessario per rispondere a tutti i rilievi contenuti nelle controdeduzioni alla sua relazione di consulenza.

Il motivo, che non indica dove e quando alla corte catanese sarebbero stati posti gli specifici argomenti critici non considerati in sentenza, e non ne riporta il contenuto testuale, e’ inammissibile.

Il terzo motivo censura l’impugnata sentenza per omesso esame di documenti decisivi, costituiti dalle diverse ordinanze che nel corso de tempo hanno determinato le indennita’ offerte ai signori P., dalle quali emergeva che le superfici da espropriare erano inferiori a quelle calcolate dal consulente d’ufficio.

L’asserita decisivita’ dei documenti richiamati non e’ illustrata, ne’ teoricamente argomentabile, dovendosi desumere le superfici espropriate esclusivamente dal decreto di espropriazione, e non dai provvedimenti determinativi delle indennita’ offerte all’espropriato.

In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte suprema di cassazione, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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