Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2516 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2516 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 2620/2012 proposto da:
Energeol S.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n.64, presso lo
studio dell’avvocato Cellamare Vincenzo (c/o Studio legale Zunarelli
& Associati), rappresentata e difesa dagli avvocato Celli Alfonso,
Fanti Fabrizio, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Fallimento della Soems S.p.a. In Liquidazione;
– intimato –

Data pubblicazione: 01/02/2018

nonchè contro

in Liquidazione, in persona del

Fallimento della Soems S.p.a.

curatore rag. Danesi Antonella, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Tacito n.41, presso lo studio dell’avvocato Patti Salvatore Lucio,
rappresentato e difeso dall’avvocato Balestra Luigi, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

Energeol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n.64, presso lo
studio dell’avvocato Cellamare Vincenzo (c/o Studio legale Zunarelli
& Associati), rappresentata e difesa dagli avvocato Celli Alfonso,
Fanti Fabrizio, giusta procura a margine del ricorso principale;
-controricorrente al ricorso incidentale avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI’, depositato il
22/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Luisa De Renzis che ha chiesto che la Corte di
Cassazione, rigetti il ricorso principale assorbito il ricorso incidentale
condizionato, con le conseguenze previste dalla legge.

La Corte,
Rilevato:
7

)

1

che Energeol s.r.l. ha proposto ricorso ex art.360 cod. proc. civ. nei
confronti del Fallimento Soems s.p.a. in liquidazione avverso il
decreto del Tribunale di Forli, depositato il 22/12/2011, che ha
respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Energeol s.r.I.,
intesa ad ottenere l’ammissione del credito di complessivi euro

fallita al contratto del 31/1/2009;
che il Fallimento ha depositato controricorso con ricorso incidentale
subordinato basato su due motivi;
Considerato:
che con atto in data 12/9/2017, sottoscritto dai difensori e dal legale
rappresentante, Energeol s.r.l. ha rinunciato al ricorso e che a tale
rinuncia ha reso espressa adesione il Fallimento, con dichiarazione
sottoscritta dal difensore e dal curatore;
che in tal modo si è perfezionata la fattispecie estintiva di cui agli
artt.390 e 391 cod. proc. civ., in relazione al giudizio introdotto col
ricorso principale;
che il ricorso incidentale, proposto in via subordinata nel caso di
accoglimento totale o parziale del ricorso principale, deve ritenersi
assorbito anche nella fattispecie, visto l’effetto preclusivo in radice
della valutazione del ricorso principale prodottosi con la rinuncia della
parte;
che, vista l’adesione del Fallimento, non si dà pronuncia sulle spese,
P.Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio in relazione
principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Così deciso in Roma, in data 27/9/2017

al ricorso

931.037,82, spettante in tesi per l’inadempimento della società poi

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