Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25159 del 28/11/2011
Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25159
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2322/2009 proposto da:
M.S. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso l’avvocato MANTOVANI
Bruno, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI CELMO
MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO RAI SERVICE – RISTORAZIONE AZIENDA ITALIA S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 712/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 22/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
04/10/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.S. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi illustrati anche da memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 22 febbraio 2008, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di accoglimento dell’opposizione della M. allo stato passivo del Fallimento R.A.I. Service srl con irripetibilità delle spese del giudizio, che era stata impugnata dalla predetta limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha ritenuto la corte territoriale pienamente condivisibile la motivazione della statuita irripetibilità delle spese esposta nella sentenza di primo grado, criticata dall’appellante in modo generico ed inesatto; ed ha aggiunto la considerazione della mancata opposizione alla domanda da parte del Fallimento, non costituitosi in giudizio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento alla natura del giudizio L. Fall., ex art. 98, nel testo previdente, formulando il seguente quesito di diritto: “ad avviso della Suprema Corte deve ritenersi o meno il giudizio di opposizione nella precedente formulazione della L. Fall., art. 98, un ordinario giudizio di cognizione a cui è applicabile l’art. 91 c.p.c.?”. Con il secondo motivo, denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione di irripetibilità delle spese.
2. Deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel febbraio 2008 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, l’illustrazione del primo motivo si conclude con un quesito che non ha i requisiti sopra indicati, essendo limitato alla generica affermazione di un principio di diritto la cui attinenza con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e con la diversa ratio prospettata non emerge in alcun modo dal quesito stesso. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso non espone alcuna sintesi contenente gli elementi sopra indicati. La declaratoria dell’inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità, senza, alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio di cassazione non avendo la Curatela intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011