Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25159 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24405-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

22, presso lo studio dell’avvocato STAGLIANO MARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IGOR VALAS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 320/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 320/31/2015, depositata il 13 marzo 2015, non notificata, la CTR del Piemonte ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra F.B. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Torino, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, con recupero a tassazione di IVA per il 2008, non avendo l’Ufficio riconosciuto un credito da eccedenza d’imposta di cui a dichiarazione in rettifica presentata il 30 maggio 2011, essendo stata omessa dalla contribuente la dichiarazione per l’anno 2007.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società resiste con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale basato su un solo motivo.

Con l’unico motivo la ricorrente in via principale Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e dell’art. 3 Cost., anche nel relativo combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che in caso di omessa dichiarazione il credito IVA possa essere unicamente chiesto a rimborso e non portato in detrazione, laddove la pronuncia impugnata ha ritenuto che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, richiedesse la previa emissione di motivato avviso di accertamento in rettifica.

Il motivo è manifestamente fondato.

La pronuncia impugnata, che nella fattispecie ha ritenuto necessaria la previa emissione di un avviso di accertamento in rettifica, si pone, infatti, in contrasto con il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 2016, 8 settembre 2016, n. 17758), secondo cui “in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso principale, ciò comportando l’assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale col quale la contribuente si è doluta dell’erroneità della disposta compensazione delle spese di lite da parte del giudice d’appello, dovendo, infatti, la pronuncia sulle spese, anche di quelle del presente giudizio di legittimità, in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata, essere demandata alla CTR del Piemonte quale giudice di rinvio, cui la causa va rimessa per nuovo esame sulla base del principio di diritto sopra enunciato.

PQM

Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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