Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25159 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25159 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

Data pubblicazione: 08/11/2013

SENTENZA
sul ricorso n. 27640/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

ricorrente
contro
GIL di Magnani Daniela e Deborah & C. S.a.s., in
persona delle legali rappresentanti Magnani Daniela e
Magnani Deborah, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Bettolo n. 4, presso lo Studio dell’Avv. Fabrizio
Brocherio Magrone, rappresentata e difesa dall’Avv.

a■Zb

Giancarlo Migani,

giusta delega a margine del

controricorso;

intimata

avverso la sentenza n. 80/17/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Paola Zermann, per la
ricorrente;
udito Giancarlo Migani, per la resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 80/17/07, depositata il 27
settembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna, rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 190/03/05 della Commissione
Tributaria Provinciale di Rimini che aveva annullato
l’avviso di liquidazione n. 03019000953 col quale,
previa revoca del beneficio di cui all’art. 33, comma
3, 1. 23 dicembre 2000, n. 388, norma che stabiliva una
minore aliquota in misura fissa pei trasferimenti di
beni immobili in aree soggette a piani urbanistici
particolareggiati comunque denominati e regolarmente

2

27 settembre 2007;

approvati, veniva recuperata l’ordinaria imposta di
registro nei confronti della contribuente GIL di
Magnani Daniela e Deborah & C. S.a.s. relativamente
all’acquisto di un compendio immobiliare in Torre
Pedrera (RN) registrato il 27 febbraio 2003 ed inserito
in zona “da assoggettare a progetto speciale «Piano

La CTR, secondo cui l’inerzia dell’Amministrazione
Comunale non doveva “penalizzare” la contribuente,
riteneva che, pel riconoscimento del diritto
all’agevolazione, fosse sufficiente “la semplice
destinazione urbanistica documentata”, senza necessità
di un piano particolareggiato che consentisse di
edificare.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente resisteva con controricorso,
preliminarmente eccependo l’inammissibilità
dell’impugnazione ex adverso.
Diritto

1. Come ricordato in narrativa, la contribuente ha
eccepito l’inammissibilità dell’avversario ricorso per
cassazione l perché tardivamente notificato.
L’eccezione è infondata giacché il ricorso è stato
consegnato per essere notificato a mezzo posta il 12
novembre 2008 – cioè entro l’anno e quarantasei giorni
dal deposito della sentenza della CTR, questo difatti
avvenuto il 27 settembre 2007 – sennonché è risultata
incolpevolmente negativa la notifica nel domicilio

3

Particolareggiato dell’Arenile>>”.

indicato; di qui la lecita e tempestiva ripresa del
procedimento notificatorio poi positivamente terminato
(Cass. sez. un. 2009 del 17352; Cass. sez. trib. n. 586
del 2010).
2. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,

dell’art. 33 1. 2000/388, nonché degli artt. 12 e 14
prel.”, deducendo, dapprima, quale fatto pacifico e
incontroverso, che “l’area oggetto di trasferimento non
era inclusa in un piano particolareggiato approvato”,
cosicché, in mancanza di strumento attuativo, nella
stessa non potevasi edificare; e che, pertanto, la CTR,
in violazione dell’art. 14 prel., erroneamente aveva
applicato una disposizione eccezionale, perché tale
doveva intendersi l’art. 33, comma 3, 1. n. 388 del
2000 in quanto prevedente un’agevolazione a favore di
trasferimenti di aree sulle quali potevasi costruire in
ragione di regolare approvazione di strumenti
urbanistici, fuori dei casi previsti; e, cioè, in
relazione al trasferimento di terreni sui quali,
appunto in mancanza di strumenti urbanistici attuativi,
non potevasi edificare. Il quesito era: “se, ai fini
ella concessione delle agevolazioni previste dall’art.
33, comma 3, 1. 2000/388, sia legittima, ovvero incorra
nel divieto di interpretazione analogica delle norme
eccezionali, la decisione della CTR che – in relazione
al trasferimento di un immobile compreso in un’area per
la quale non è stato assunto alcun piano urbanistico

4

n. 3, c.p.c. per “violazione e falsa applicazione

attuativo – riconosce il diritto alla agevolazione in
base all’assunto che la «semplice destinazione
urbanistica» attuata con lo strumento urbanistico
generale è sufficiente in quanto ritenuta «più
aderente allo spirito ed alla volontà del
legislatore», laddove invece la norma (correttamente

beneficio, «piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati, regolarmente approvati») avrebbe
imposto di escludere il diritto al beneficio per la
mancanza di condizione predetta”.
3.

l’Agenzia delle Entrate

Col secondo motivo,

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c. per “violazione e falsa applicazione
dell’art. 33 1. 2000/388, nonché dell’art. 12 prel.,
sotto altro profilo”, deducendo, a riguardo, che
erroneamente la CTR aveva ritenuto, ai fini
dell’applicazione del beneficio, che questo fosse
rivolto a favore di “soggetti penalizzati con
l’inserimento di aree in proprietà ed edificabili in
Piani Particolareggiati”; laddove, al contrario,
l’agevolazione aveva lo scopo di incentivare
l’urbanizzazione di zone non edificate per cui erano,
appunto perciò, indispensabili i piani d’attuazione. Il
quesito era: “se, ai fini della concessione delle
agevolazioni previste dall’art. 33, comma 3, 1.
2000/388, sia legittima la decisione della CTR che – in
relazione al trasferimento di un immobile compreso in
un’area per la quale non è stato adottato alcun piano

5

intesa nel senso di richiedere, per la fruizione del

urbanistico

attuativo

riconosce

il

diritto

all’agevolazione in base all’assunto che <

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