Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25159 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19990-2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VELLETRI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA CAPOZZI giusta delega in calce;

– controricorrente –

nonchè contro

VELLETRI SERVIZI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1775/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 1775/04/14 del 21 marzo 2014 con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ed irrogazione sanzioni notificatole dalla Azienda Speciale di Velletri (poi Velletri Servizi spa), per ICI 2008, relativamente ad un immobile di sua proprietà utilizzato in locazione, da una società commerciale, come casa di cura.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto legittimata l’azienda comunale in house all’attività di accertamento e riscossione; nonchè, nel merito, insussistente la causa di esenzione da ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, trattandosi di attività svolta non direttamente dall’ente ecclesiastico o assistenziale, bensì da un soggetto – imprenditore commerciale affittuario, a questo estraneo. Resiste con controricorso il Comune di Velletri. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con i tre motivi di ricorso l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, – violazione normativa e carente motivazione sotto i seguenti aspetti: – mancato rilievo della carenza di potestà impositiva in capo all’azienda comunale, spettando tale potestà esclusivamente al Comune, in quanto ente locale designato dal legislatore ed assegnatario del tributo; – erronea esclusione, nella specie, dell’esenzione ICI di cui al cit. D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i); ciò perchè, ai fini dell’esenzione, rileverebbero esclusivamente la natura giuridica non commerciale dell’ente proprietario; la natura sanitaria, assistenziale o solidaristica esercitata nell’immobile dall’ente stesso, ancorchè attraverso un soggetto terzo; la destinazione dei proventi locativi alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’ente.

p. 3.1 I motivi in oggetto sono infondati.

Per quanto riguarda la legittimazione sostanziale e processuale della Azienda Speciale di Velletri, non è qui in discussione che l’azienda comunale abbia agito in forza di apposita convenzione stipulata con il Comune D.Lgs. n. 446 del 1997, ex artt. 52 e 53.

Ciò attribuiva all’azienda piena legittimazione allo svolgimento di un’attività che – senza estendersi alla individuazione regolamentare dell’aliquota Ici dovuta, nè degli altri elementi di imposizione demandati dal legislatore alla responsabilità amministrativa e politica dell’autorità comunale – si limitava, come previsto dalla legge teste citata, alle operazioni di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo, così come predeterminato dal Comune. Il che esclude, al contempo, che la decisione qui impugnata si ponga in contrasto con quanto stabilito da SSUU 8313/10 in materia di Tarsu, trattandosi nella specie – appunto – dello svolgimento di operazioni strumentali all’attuazione ed al recupero del credito fiscale, ma non determinative della tariffa nè altrimenti impositive.

Vale, per contro, il più volte affermato indirizzo, secondo cui: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, ai quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie” (Cass. 1138/08; così anche nn. 6772/10; 20852/10).

p. 3.2 Per quanto riguarda i limiti di operatività dell’esenzione Ici invocata, soccorre parimenti l’orientamento consolidato di legittimità, al quale si intende dare qui continuità.

Tale orientamento, al quale la sentenza impugnata si allinea, stabilisce che l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, primo comma, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, “esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. L’esenzione non spetta, pertanto, nel caso di utilizzazione indiretta, ancorchè assistita da finalità di pubblico interesse” (tra le tante: Cass. nn.8054/05; 18838/06; 3733/10; 4502/12; 14226/15).

Questo indirizzo è stato anche più recentemente ribadito in forza del principio per cui l’esenzione in esame “è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile dell’attività di assistenza o delle altre equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio dì attività commerciali (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, ora 73, comma 1, lett. c), cuì il citato art. 7 rinvia), sicchè non è applicabile ove l’immobile sia locato, rilevando in tale ipotesi l’utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario, a prescindere dall’attività posta in essere al suo interno dal conduttore e dalle modalità di reimpiego dei canoni riscossi” (Cass. 8870/16).

La circostanza che, come è pacifico nel caso di specie, l’immobile in questione sia adibito ad attività sanitaria e di cura non direttamente dall’ente proprietario, ma in forza di un contratto di locazione a favore di una società commerciale (ancorchè convenzionata con il SSN), esclude – in definitiva – l’esenzione in oggetto; risultando del tutto irrilevante che i proventi locativi vengano destinati dall’ente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Si tratta di soluzione che, d’altra parte, è già stata affermata nei medesimi termini – in relazione a diversi periodi di imposta – tra le stesse parti in causa: Cass. ord. 12854/14.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della quinta sezione civile, il 25 novero 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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