Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25158 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n.

5373-2017 R.G. proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANNA ROSSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26728/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.N. ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza in epigrafe.

L’istanza è fondata e pertanto la sentenza in epigrafe va corretta nel senso che, laddove nel dispositivo è scritto:” rinvia alla Commissione tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione”: debba leggersi ed intendersi:” rinvia alla Commissione tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione”.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza in epigrafe nel senso che: laddove nel dispositivo è scritto:” rinvia alla Commissione tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione”: debba leggersi ed intendersi: “rinvia alla Commissione

composizione”.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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