Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25158 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.24/10/2017), n. 25158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n.
5373-2017 R.G. proposto da:
C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE
1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che lo rappresenta
e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANNA ROSSI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 26728/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
depositata il 22/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
C.N. ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza in epigrafe.
L’istanza è fondata e pertanto la sentenza in epigrafe va corretta nel senso che, laddove nel dispositivo è scritto:” rinvia alla Commissione tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione”: debba leggersi ed intendersi:” rinvia alla Commissione tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione”.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza in epigrafe nel senso che: laddove nel dispositivo è scritto:” rinvia alla Commissione tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione”: debba leggersi ed intendersi: “rinvia alla Commissione
composizione”.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017