Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25158 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25158 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 27311/08 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente –

4-1’5

Data pubblicazione: 08/11/2013

contro

4

Calista Bruno;

£1
– intimato –

avverso la sentenza n. 300/10/06 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di
Pescara, depositata il 24 settembre 2007;

A

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv.

dello Stato Paola Zerman, per la

ricorrente;

Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 300/10/06, depositata il 24
settembre 2007, la Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, in riforma
della decisione n. 59/03/04 della Commissione
Tributaria Provinciale della stessa Città, accoglieva
il ricorso del contribuente Calista Bruno,
aggiudicatario di immobile ad asta giudiziaria, avverso
il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di
rimborso d’imposta avanzata in relazione al “beneficio
prima casa”.
La CTR, pur preso atto che il contribuente non aveva
dichiarato di voler usufruire del beneficio,
dichiarazione da farsi a pena di decadenza al momento
della registrazione, riteneva lo stesso dovuta
l’agevolazione; secondo la CTR, in effetti, non poteva
esigersi dal contribuente la tempestiva dichiarazione
per causa di “forza maggiore”, questa consistita nel
non aver egli potuto “concorrere alla formazione del
titolo giudiziale del trasferimento della proprietà
2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

dell’immobile”; dichiarazione, osservava peraltro la
CTR,

che

il

contribuente

aveva

comunque

rimborso”,

“unitamente all’istanza di

reso

senza che

l’Ufficio nulla avesse eccepito a riguardo.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Diritto
1. Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate

censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c., deducendo, “Violazione dell’art. 112
c.p.c. per omessa pronuncia”, perché l’Ufficio, pur
avendo eccepito che il contribuente non aveva fatta la
dichiarazione prescritta a pena di decadenza, ragione
per cui la CTP aveva rigettato il ricorso del
contribuente avverso il provvedimento di silenzio
rifiuto di rimborso,

“t41/4 CTR non ha invece in alcun

modo considerato l’eccezione dell’Agenzia violando così
l’art. 112 c.p.c.”. Il quesito era: “se ha violato
l’art. 112 c.p.c. la CTR di Pescara che ha accolto
l’appello del contribuente omettendo di considerare
l’eccezione presentata dall’Agenzia sia in primo che in
secondo grado relativa al fatto che non era stata
presentata

alcuna

dichiarazione

parte

da

del

contribuente di esser in possesso dei requisiti per
godere dei benefici agevolativi per la prima casa”.
Il motivo è infondato perché, in realtà, la CTR ha
respinto l'”eccezione” dell’Ufficio ritenendo che dal
contribuente

esigersi

non poteva

3

la

prescritta

L’intimato contribuente non si costituiva.

dichiarazione per causa la “forza maggiore”, questa da
farsi consistere nella natura giudiziale dell’atto di
trasferimento, cosicché avrebbe dovuto ritenersi valida
la dichiarazione contenuta nella richiesta di rimborso.
2.

Col secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle

Entrate censurava la sentenza a’ sensi dell’art. 360,
l,

n.

5,

c.p.c.,

deducendo,

“Difetto di

motivazione su un punto decisivo della controversia”,
ad verba “costituito dalla mancanza della dichiarazione
per godere i benefici della prima casa”, aggiungendo,
altresì, che “era comunque determinante considerare,
per l’integrazione della fattispecie agevolativa, ai
sensi

della

1.

75/1993,

se

successivamente

il

contribuente avesse reso la dichiarazione, circostanza
del tutto ignorata dai giudici”.
Il motivo è inammissibile perché non coglie le

ratio

decidendi dell’impugnata sentenza (Cass. sez. trib. n.
23946 del 2011), decisione che è invece proprio fondata
sulla circostanza pacifica e incontroversa della
mancanza della dichiarazione al momento della
registrazione, dichiarazione ritenuta però inesigibile
per “forza maggiore” e pertanto validamente sostituita
dalla dichiarazione contenuta nell’istanza di rimborso.
3.

Il ricorso deve essere quindi rigettato e, in

mancanza di costituzione del contribuente, non deve
farsi luogo al regolamento delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

4

comma

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