Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25158 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.M. e D.P.G., in proprio e quali eredi di

V.V., elettivamente domiciliate in Roma, viale delle Milizie 4,

presso l’avv. Stefano Cattarulla, rappresentate e difese dagli

avv.ti Fabrizio Granata e Concetta Gambino giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Parghelia, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via P. Leonardi Cattolica 3,

presso l’avv. Alessandro Ciufolini, rappresentato e difeso dall’avv.

Maria Caterina Inzillo giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria (Catanzaro), Sez. 4, n. 106/4/11 del 17 novembre 2011,

depositata il 30 novembre 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 25 novembre 2016

dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;

Udita l’avv. Concetta Gambino per le parti ricorrenti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia origina dall’impugnazione da parte del dante causa delle attuali ricorrenti di un avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2002 su alcune aree di sua proprietà ritenute, erroneamente a suo avviso, edificabili e peraltro parzialmente di proprietà di terzi: il contribuente eccepiva inoltre la decadenza dell’ente locale dal potere di accertamento.

La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo il difetto di motivazione dell’atto impositivo. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che sulla base di quanto disposto dalla norma ritenuta di carattere interpretativo di cui alla L. n. 213 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, sanciva la decisività della qualificazione dell’area da parte del PRG.

Avverso tale sentenza le eredi del contribuente propongono ricorso per cassazione con tre motivi.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Preliminarmente all’esposizione dei motivi, le parti ricorrenti giustificano la tardività del propria impugnazione, proposta al di là del termine lungo previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, con la propria ignoranza del processo determinata dalla mancata comunicazione dell’avviso d’udienza e dalla tardiva comunicazione da parte della cancelleria del deposito della sentenza impugnata.

2. Le ragioni addotte non sono tali da legittimare la tardiva proposizione del ricorso alla luce del consolidato orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “Nel processo tributario l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, presuppone che la parte dimostri l’ignoranza del processo, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Nè assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato” (Cass. n. 23323 del 2013; nella medesima prospettiva v. Cass. n. 6692 del 2015, la quale afferma che: “Nel processo tributario la nullità derivante dalla omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 c.p.c.. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall’erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato”).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per tardività. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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