Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25157 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 28/11/2011), n.25157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. Dogliotti Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma Via Berengario 7, presso lo studio dell’avv.to

Carlo Fede rappresentato e difeso dall’avv.to PISANU Luciano, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma Viale dei Quattro Venti 80, presso lo studio dell’avv.to

Giovanni Caracciolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti CUGUSI

Agostino e Enzo Sedda, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2008 della Corte di appello di Cagliari,

emessa il 16 novembre 2007, depositata il 18 gennaio 2008, nella

procedura iscritta al n. 320/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 20 settembre

2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Pisanu per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

con condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.R. proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli da C.L. unitamente alla sentenza, in data 21 gennaio 2003, del Tribunale di Cagliari che aveva condannato la società Lastra di Danilo Miotto & C. s.a.s. e il socio accomandatario M.D. al pagamento della somma di L. 268.969.834 in favore del C.. M. ha opposto la sua qualità di socio accomandante (per un quota del valore di L. 100.000) e ha negato qualsiasi partecipazione all’amministrazione della società.

C.L., costituendosi in giudizio, ha affermato invece l’ingerenza di M.R. nell’amministrazione della s.a.s. e ha chiesto dichiararsi il suo obbligo di rispondere illimitatamente nei confronti dei terzi.

M.R. ha proposto successivamente opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso l’esecuzione immobiliare promossa dal C..

I due giudizi sono stati riuniti e il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1173/06, ha ritenuto l’opponente obbligato nei soli limiti della quota conferita quale socio accomandante della s.a.s.

Lastra di Danilo Miotto & C. e ha dichiarato l’inefficacia del precetto.

L’appello proposto da C.L. avverso la decisione predetta è stato respinto dalla Corte di appello di Cagliari (con sentenza n. 17/2008).

Ricorre per cassazione C.L. affidandosi a due motivi di ricorso.

Si difende con controricorso M.R. eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia ex art. 360, n. 4 in relazione alL’art. 112 c.p.c..

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha infatti omesso la formulazione della sintesi del primo motivo di ricorso con il quale ha censurato la motivazione contravvenendo così alla prescrizione posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla controversia, al fine di chiarire la indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero al fine di chiarire l’indicazione delle ragioni per le quali si assume la insufficienza della motivazione adottata a sostegno della decisione.

Il ricorrente non ha parimenti formulato, incorrendo nella sanzione di inammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c., il prescritto quesito di diritto in relazione al secondo motivo di ricorso. Sul punto si richiama la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cassazione sezione lavoro n. 4146 del 21 febbraio 2011) secondo cui il motivo di ricorso per cassazione, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis C.P.C., che non può essere generica (esaurendosi nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), nè può omettere di precisare su quale questione il giudice aveva omesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i limiti della domanda.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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