Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25157 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21087-21118 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CONCETTA LICIA GIOVANNA, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/06/2018;

udita la relazionè della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

H.S., cittadina cinese, impugnò il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, innanzi al Tribunale di Milano che, con decreto del 15.6.18, rigettò il ricorso, osservando che: in via preliminare, non era dirimente (‘indisponibilità della videoregistrazione del colloquio innanzi alla suddetta Commissione, in quanto il D.L. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, non prevedono alcun automatismo tra mancanza di videoregistrazione e fissazione dell’udienza di comparizione del ricorrente; in ogni caso, la Commissione aveva esaminato le ragioni che avevano spinto la ricorrente a lasciare il proprio Paese; la narrazione circa l’asserita persecuzione per motivi religiosi non era credibile per le numerose incoerenze intrinseche, per cui non ricorrevano i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato, nè quelli della protezione sussidiaria, che non erano stati neppure allegati dalla ricorrente, ovvero del permesso umanitario.

H.S. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo che denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, non avendo il Tribunale fissato l’udienza di comparizione delle parti in mancanza della videoregistrazione del colloquio reso dalla ricorrente innanzi alla Commissione territoriale.

Non si è costituito il Ministero.

Il Consigliere relatore ha formulato la proposta ex art. 380bis; la ricorrente non ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

L’unico motivo di ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 17717 del 2018: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale”.

In particolare, non può trovare validazione il ragionamento svolto dal Tribunale a quo, con riferimento alla mancata entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’obbligo di videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo, in quanto, la previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificata dal D.L. n. 13 del 2017, riguardante l’obbligatoriètà dell’udienza, è stata prevista come immediatamente efficace e non soggetta alla vacatio dei 180 giorni stabiliti nell’art. 21 (relativo alle disposizioni transitorie).

Il rito, così come disciplinato, pertanto, ha stabilito che nell’assenza oggettiva di una documentazione capace di dare la possibilità di compiere una valutazione del resoconto “vivo” della dichiarazione resa dal richiedente asilo, fosse indispensabile assicurare la decisione per il tramite dell’udienza.

In sostanza, l’obbligo processuale è una conseguenza della oggettiva mancanza di quegli (e non di altri) strumenti documentali, il cui difetto comporta – indipendentemente dalle disposizioni emanate dall’Amministrazione – l’obbligo dell’udienza, con applicazione immediata.

Sicchè può enunciarsi il seguente principio di diritto:

In tema di richiesta di asilo da parte di cittadini di Paesi terzi, il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la “vacatio legis” riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

Di conseguenza, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1a sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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