Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25157 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Province 114 B/23,

presso l’avv. Paola D’Amico, rappresentato e difeso dall’avv. Elvira

Di Mezzo giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Genziana di T.A. & C. s.n.c., in persona

del legale rappresentate pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 1, n. 598/1/13 del 2 luglio 2013, depositata l’8

ottobre 2013, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 25 novembre 2016

dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella esattoriale conseguente ad avviso di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 1997 al 1999.

La Commissione accoglieva il ricorso rilevando la carente motivazione della cartella impugnata e l’indimostrata notifica dell’avviso di accertamento presupposto. L’appello proposto dall’ente locale per reclamare la tempestiva e corretta notifica dell’atto impositivo prodromico era dichiarato inammissibile, con la sentenza in epigrafe, in quanto la copia notificata dell’appello non risultava depositata nella segreteria del giudice a quo, ma soltanto spedita in data 20 dicembre 2011 con raccomandata A.R. n. 5938 e ricevuta in data 22 dicembre 2011.

Avverso tale sentenza il Comune di Guidonia Montecelio propone ricorso per cassazione con due motivi, di cui il secondo consiste nella richiesta di condanna della controparte alle spese. La società contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo l’ente locale ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, per aver il giudice d’appello fatto conseguire l’inammissibilità dell’impugnazione alla spedizione per posta (con avvenuta ricezione) alla Segreteria del giudice a quo della copia notificata dell’appello, conseguenza non prevista dalla legge e in contrasto con le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sul punto.

2. La censura è fondata in base al principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, il deposito di copia dell’appello nella segreteria della commissione tributaria di primo grado, previsto, a pena d’inammissibilità, ove il ricorso non sia notificato a mezzo ufficiale giudiziario del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo (oggi abrogato dal D.Lgs. n. 175 del 2014), può avvenire anche a mezzo posta con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto e non da quella di spedizione, non derivando da tale irritualità una sanzione di nullità in mancanza di una esplicita disposizione in tal senso” (Cass. n. 24669 del 2015).

3. Va quindi accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per la valutazione del merito della controversia. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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