Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25156 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 28/11/2011), n.25156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in Roma

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi ((OMISSIS)), giusta

procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, sezione I

civile, emesso il 9 dicembre 2008, depositato il 9 gennaio 2008,

R.G.V.G. procedimenti riuniti nn. 2179/08, 2181/08, 2183/08;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 27 settembre

2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo per

trattazione con altri ricorsi connessi. Nel merito inammissibilità

o, in subordine, rigetto del ricorso;

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione

semplificata della decisione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe relativo alla equa riparazione richiesta ex L. n. 89 del 2001, per la durata non ragionevole della durata del procedimento in pendenza davanti al T.A.R. Campania e avente ad oggetto la sua richiesta di annullamento delle note a firma del dirigente del Settore Trattamento Economico della Regione Campania con cui gli era stata rappresentata la sua posizione debitoria, in quanto dipendente di ruolo dell’amministrazione regionale campana e per l’effetto dell’applicazione del quinto C.C.N.L..

Il ricorrente propone tre motivi di ricorso avverso il decreto della Corte di appello di Napoli che, a suo giudizio, accogliendo solo parzialmente (nella misura di complessivi 5.680,00 Euro) la domanda, non si è attenuta alla normativa e alla giurisprudenza nazionale ed europea in base alla quale egli aveva diritto a percepire una equa riparazione pari a 1.500,00 Euro per ogni anno di durata del processo oltre a Euro 2.000,00 a titolo di bonus previsto in relazione alle cause di lavoro o previdenziali.

Non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), e specificamente art. 6 paragrafo 1 C.E.D.U. e violazione della L. n. 89 del 2001 in relazione alla mancata applicazione della normativa della C.E.D.U. in ipotesi di contrasto con la normativa nazionale o di lacunosità di quest’ultima. Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’articolo 2 costituisce applicazione dell’art. 6 paragrafo 1 C.E.D.U. e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la C.E.D.U. ovvero di lacuna della legge nazionale si deve applicare la C.E.D.U..

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) e specificamente della L. n. 794 del 1942, art. 24, degli artt. 91 e 92 c.p.c., della normativa sulle tariffe professionali, in relazione all’obbligo del giudice, nel caso in cui è depositata una nota spese specifica, di non disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.

Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

può il giudice, nel liquidare le spese, ed in presenza di nota spesse specifica, disattendere la stessa, liquidando spese, diritti e onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5, art. 132 c.p.c.). Secondo il ricorrente la Corte di appello ha omesso di motivare perchè le voci tariffarie indicate nella nota spese andavano disattese e in particolare ha omesso di indicare le voci da eliminare e gli importi da ridurre.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il quesito di diritto formulato è del tutto generico e non ha alcuna attinenza al decisum del decreto impugnato.

Il secondo e terzo motivo sono manifestamente infondati dato che la parte ricorrente non ha, specificamente e analiticamente, indicato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, le voci e gli importi richiesti e spettanti ma si è limitata a una denuncia generica dell’inosservanza delle voci e degli importi indicati nella nota spese (cfr. Cass. civ. 2011/6950, 2005/21325, 2006/9082).

Il ricorso deve essere rigettato e nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione non avendo svolto difese il Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA