Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25156 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

R.R., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

viale delle Milizie 38, presso lo studio dell’avv. ANGELOZZI

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Michele

Petrocelli, giusta delega in atti;

– ricorrente –

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POTENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 717/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 08/02/2011 R.G.N.773/09.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata 1’8.2.2011, la Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha determinato in Euro 83.620,35 il debito contributivo di R.R. nei confronti dell’INPS in relazione a tre cartelle esattoriali con le quali gli era stato ingiunto il pagamento di contributi omessi;

che avverso tale pronuncia R.R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello concernente la violazione del principio di non contestazione e l’avvenuta acquisizione ex art. 421 c.p.c. di documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta dalle parti in assenza dei presupposti di legge;

che, con il secondo motivo il ricorrente si duole di violazione dell’art. 116 c.p.c. ovvero di omessa pronuncia per non avere la Corte territoriale debitamente valutato le risultanze della prova orale espletata in primo grado con i testi F.D., M.R., S.A. e L.N.;

che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 437 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto la tardività della istanza di produzione documentale effettuata in occasione delle operazioni di consulenza svolte in secondo grado, in considerazione della mancata allegazione di alcun impedimento a farlo in precedenza;

che, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, D.L. n. 338 del 1989, art. 3, art. 6, commi 9-10, (conv. con L. n. 389 del 1989), art. 12 preleggi e art. 345 c.p.c., nonchè omessa pronuncia, per avere la Corte territoriale ritenuto la novità e inammissibilità del rilievo secondo cui, in relazione all’esiguità del periodo di lavoro irregolare effettuato dai dipendenti per i quali era stata contestata l’omissione contributiva, la fattispecie avrebbe dovuto essere sussunta nell’alveo della denuncia intempestiva, che comporta la decadenza dal beneficio degli sgravi limitatamente al periodo di mancata denuncia, aumentato del 50%;

che, con riguardo al primo motivo, reputa il Collegio di dover dare continuità al principio, invero consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando – come nella specie – la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 20311 del 2011, 10696 del 2007, 16788 del 2006);

che, con riguardo al secondo motivo, premesso che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. da ult. Cass. n. 24434 del 2016), va senz’alto ribadito il consolidato principio di questa Corte secondo cui la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. da ult. Cass. n. 16056 del 2016);

che, con riguardo al terzo motivo, l’evolversi della vicenda processuale che può giustificare la produzione tardiva di documenti che fossero già nella disponibilità della parte è connessa a specifici fatti che incidano sull’ampiezza e la portata del thema decidendum e dunque probandum, quali una domanda riconvenzionale o un intervento di terzo (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. nn. 6969 del 2009, 14696 del 2007, 11922 del 2006, tutte sulla scorta di Cass. S.U. n. 8202 del 2005), e non può viceversa ricollegarsi – come nella specie pretenderebbe parte ricorrente – al fatto che la Corte di merito, nel conferire l’incarico al CTU, gli abbia demandato di esaminare “gli atti di causa e la documentazione aziendale”, dovendosi nell’espressione ravvisare nient’altro che un’endiadi per indicare le produzioni documentali di ambo le parti;

che, con riguardo al quarto motivo, il termine per la proposizione dell’opposizione a cartella esattoriale di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, è da reputarsi perentorio (così già Cass. n. 21365 del 2010 e, da ult. Cass. S.U. n. 23397 del 2016), di talchè correttamente la Corte ha ritenuto che, non avendo la censura relativa alla decadenza dal diritto agli sgravi formato oggetto di esplicita doglianza fin dal ricorso introduttivo del giudizio, essa fosse preclusa in appello;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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