Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25156 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25156 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso n. 15533/08 proposto da:
Angela Auriemma, Filomena Panico, Antonio Panico,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Lugo Tevere
Flaminio n. 46 – IV B, rappresentati e difesi dall’Avv.
Silvano Gravina, giusta delega in calce al ricorso;

ricorrenti
contro
Agenzia delle Entrate;

— intimata —
avverso la sentenza n. 545/01/06 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il 23
aprile 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 08/11/2013

udienza del 2 ottobre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Con l’impugnata sentenza n. 545/01/06, depositata il 23
aprile 2006, la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, rigettato l’appello dei contribuenti Auriemma
Angela, Panico Antonio e Panico Filomena, eredi di
Panico Ciro, confermava la decisione n. 621/26/04 della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva
respinto il ricorso proposto dai detti contribuenti
avverso l’avviso di liquidazione n.
98/04016/002960/001; col quale avviso, a seguito di
dichiarazione “sedicente” integrativa relativamente ad
un immobile la cui esistenza i ridetti contribuenti
asserivano di non aver conosciuto al momento della
devoluzione, l’Ufficio aveva provveduto a recuperare la
maggiore imposta di successione ed a irrogare sanzioni.
Con riguardo all’eccezione di difetto di motivazione
dell’impugnato avviso di liquidazione per mancanza
delle indicazioni prescritte dall’art. 34, comma 2,
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, rilevato che trattavasi
di “un atto impositivo scaturente dalla denuncia di
successione presentata dalla parte”, avente quindi
natura diversa da quella d’un “avviso di accertamento
in cui si esprime il potere discrezionale dell’Ufficio

2

Fatto

in ordine alla scelta dei criteri da seguire per
valutare un determinato cespite”, la CTR riteneva che
la richiesta motivazione non fosse necessaria; laddove,
con riferimento invece all’eccepita illegittimità delle
sanzioni comminat4 in ragione della tardività della
dichiarazione, la CTR, richiamato “il dovere degli
eredi di raccogliere i titoli che documentano
l’esistenza dei cespiti da denunciare”, statuiva che
“solo in caso di scoperta di un testamento olografo la
legge consente il differimento del termine di
presentazione della denuncia di successione”.
Contro

la

della

sentenza

CTR,

i

contribuenti

proponevano ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.
Diritto
1.

Col primo motivo, la sentenza veniva censurata a’

sensi

dell’art.

360,

comma

1,

n.

3,

c.p.c.,

deducendosi, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 34 e 54 d.lgs. 31.10.1990 n.
346, dell’art. 7 l. 27.7.2000, n. 212”, questo perché,
secondo i contribuenti, in mancanza delle indicazioni
prescritte dall’art. 34 d.lgs. 346 cit., l’impugnato
avviso doveva esser giudicato mancante di motivazione,
ciò anche in relazione alla più generale previsione di
cui all’art.
“se gli artt.

7 1.

n.

212 cit.

Il quesito era difatti:

34 e 54 d.lgs. n. 346 cit. debbano esser

applicati a tutti gli avvisi di liquidazione di
rettifica d’imposta di successione e di irrogazione

sanzioni ivi compreso l’avviso di liquidazione oggetto
del presente ricorso”.
Il motivo è inammissibile, perché lo stesso non coglie
la ratio decidendi della impugnata sentenza (Cass. sez.
trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. I n. 8401 del
2008). In effetti, come si è avuto cura di evidenziare

d’indicare i motivi di cui all’art. 34 d.lgs. cit. era
da escludersi perché la disposizione in parola non era
applicabile in quanto la dichiarazione “sedicente”
integrativa non era stata oggetto di alcuna rettifica;
invero, secondo la CTR, trattavasi di una mera
liquidazione disciplinata dall’art. 33 d.lgs. n. 346
cit., la quale norma non prevedeva le indicazioni
ch’erano invece richieste in caso di rettifica o
accertamento dell’imponibile.
2. Col secondo complesso motivo, peraltro mancante di
rubrica, i contribuenti esponevano che la CTR,
particolarmente in violazione dell’art. 31, comma 2,
lett. e), d.lgs. n. 346 cit., norma quest’ultima che
stabilisce

che

il termine per la dichiarazione

integrativa deve esser fatto decorrere dalla data di
avvenuta conoscenza dell’evento, erroneamente aveva
ritenuto tardiva la dichiarazione e quindi legittima
l’irrogazione delle sanzioni pur in presenza di prova
documentale costituita da atti notorietà di terzi che
avevano giurato che al momento dell’apertura della
successione i chiamati alla stessa ignoravano
l’esistenza dell’immobile. Il quesito era: “se gli

4

nella parte narrativa, secondo la CTR l’obbligo

resrNTF,

• -ft: -;
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N. 131
JV] A!ERIA •
artt . 28 e 31 d . lgs . n. 346 cit . debbano esser

applicati a tutti i casi in cui vi sia un evento
sopravvenuto non conosciuto dagli eredi e se pertanto
trovano applicazione nel caso di specie attese le
modalità e la successione nel tempo dei fatti e delle
circostanze come sopra descritte”.

stavolta, la

ratio decidendi

anche

dell’impugnata sentenza.

In effetti, come si è ancora avuto cura di evidenziare
nella parte narrativa, la CTR ha negato l’applicabilità
dell’art. 31, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 346 cit.
poiché ha ritenuto che la “scoperta” dell’immobile non
poteva farsi rientrare tra gli eventi “sopravvenuti” di
cui all’art. 28, comma 5 e 6, d.lgs. n. 346 cit. e ciò
in ragione della circostanza che al momento della
chiamata all’eredità l’immobile già esisteva.
3. Poiché il ricorso deve esser rigettato, in mancanza
di costituzione dell’intimata Agenzia delle Entrate, le
spese processuali non debbono esser regolate.

b,t9OSITATO N Cie:’,E!_!..5A
r.rm!

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 2 ottobre 2013

Il motivo è inammissibile non cogliendo,

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