Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25156 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.S. e A.I., elettivamente domiciliati in

Roma, via Anapo 20, presso l’avv. Carla Rizzo, rappresentati e

difesi dall’avv. Giuseppe Chiocchetti giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Ragoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Lungotevere dei Mellini 10, presso l’avv.

Cristiano Marinese, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Girardi

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di

Trento, Sez. 1, n. 34/1/09 dell’8 aprile 2009, depositata il 22

aprile 2009, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 25 novembre 2016

dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;

Uditi l’avv. Carla Rizzo per delega dell’avv. Giuseppe Chiocchetti

per la parte ricorrente e l’avv. Mauro Colantoni per delega

dell’avv. Andrea Girardi per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini ICI relativamente ad area edificabile per gli anni 2001 e 2002 contestati dal contribuente per la supposta incongruità del valore attribuito in relazione all’effettiva capacità edificatoria dell’area per non aver l’Ufficio considerati i consistenti limiti imposti dal piano di fabbrica.

La Commissione adita escludeva, anche con riferimento alla relazione peritale allegata in atti, che la potenzialità edificatoria fosse reale per il periodo contestato. La decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe che, oltre alla decisività della qualificazione dell’area da parte del PRG, rilevava l’autonoma utilizzabilità dei lotti, nonostante i limiti del piano di fabbrica, e il consistente aspetto di complementarietà con i lotti vicini, che influiva sulla valorizzazione dell’area: sicchè il giudice del merito dichiarava di condividere la valutazione data dal Comune che definiva anche “del tutto cautelativa”.

Avverso tale sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione con unico motivo. Il Comune di Ragoli resiste con controricorso.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, i contribuenti denunciano violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto il terreno in questione non era mai stato in effetti edificabile concretamente.

2. Il motivo è infondato. Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’edificabilità di un’area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi: del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, è norma d’interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, sicchè si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati in tutti i casi in cui venga in rilievo l’utilizzazione edificatoria di terreni (v. Cass. S.U. n. 25506 del 2006; Cass. n. 18655 del 2016).

2.1. Peraltro nel caso di specie, il giudice del merito ha proceduto ad un accertamento di fatto, non adeguatamente censurato nel ricorso, in conseguenza del quale ha ritenuto condivisibile la valutazione dell’area effettuata dall’ente locale.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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