Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25155 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25155 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 20627-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2694

MATTEI NAZZARENO, MATTEI AGOSTINO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA A. CANTORE 17, presso lo
studio dell’avvocato DE ANGELIS CARMEN TIZIANA,
rappresentati e difesi dall’avvocato ZIZZI VINCENZO
giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 08/11/2013

- controricorrenti –

avverso

la

n.

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di LATINA,

470/2008

della

depositata il

30/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZIZZI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 470/40/08, depositata il 30.6.2008, la
CTR del Lazio, confermando la decisione della CTP di Latina,

dell’appezzamento di terreno acquistato da Agostino e Nazareno
Mattei. I giudici d’appello hanno osservato che il terreno,
incluso in zona C4, secondo il PRG del Comune di Terracina,
non poteva esser considerato edificabile, in assenza di uno
strumento attuativo.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della
sentenza con un motivo. I contribuenti resistono con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 51 e 52 del dPR n. 131 del 1986, 36 del
DL n. 223 del 2006, come modificato dalla 1. n. 248 del 2006, in
relazione all’art 360, 1° co, n. 3 cpc, per avere la CTR ritenuto le
aree acquistate non edificabili per la mancata adozione del piano
particolareggiato, nonostante le aree stesse fossero incluse,
secondo le previsioni del PRG in “zona C4 espansione e
ristrutturazione residenziale con indice di fabbricabilità pari a
0,50 mc/mq”.
2. Il motivo è fondato. Nel ritenere necessaria l’adozione
di uno strumento attuativo, i giudici d’appello non hanno tenuto
conto che il principio secondo cui vanno ricomprese nella

i

ha annullato la rettifica ai fini dell’imposta di registro del valore

:

categoria di suoli edificatori le aree la cui destinazione
edificatoria sia prevista dallo strumento urbanistico generale
approvato dal Comune, a prescindere dall’approvazione

nell’ordinamento fiscale con l’emanazione del dl n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, con la 1. n. 248 del 2006,
che, all’art. 36, comma secondo, ha, espressamente, disposto, ai
fini, tra l’altro, delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della
regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. 3.
Tale norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ha natura
interpretativa, in quanto non fornisce un nuovo criterio di
valutazione, ma si limita a chiarire che il beneficio della
tassazione su base catastale, prevista per i terreni agricoli, non
compete quando si tratti di suoli la cui vocazione edificatoria sia
stata formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non
operativo (cfr. in tema di ICI, SU n. 25506 del 2006 e, da ultimo,
Cass. n. 19225 del 2012),
4. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, e non
essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può esser decisa
nel merito col rigetto del ricorso introduttivo.

regionale e dall’esistenza di strumenti attuativi, è stato codificato,

5. Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti,
essendosi la giurisprudenza consolidata in epoca successiva alla
proposizione del ricorso.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le
spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

PQM

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