Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25155 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25155

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34700-2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

REGGIANI TANIA, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1038/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal cittadino gambiano S.F. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di L’Aquila aveva respinto le sue domande di protezione internazionale e umanitaria, in quanto l’impugnazione era stata proposta non con citazione ma con ricorso, peraltro notificato dopo il termine previsto di 30 giorni, con conseguente impossibilità di applicare il principio di conversione degli atti nulli.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015l, art. 27, comma 1, lett. f, in riferimento all’art. 702-quater c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che l’art. 27 cif non abbia innovato la forma dell’atto introduttivo nel rito sommario di cognizione applicabile alle controversie sulla protezione internazionale, chiarendo che essa è il ricorso e non già la citazione, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 28575/2018).

5. Con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 159 c.p.c., per non avere la Corte territoriale applicato l’istituto della sanatoria, ben possibile a fronte di una iscrizione a ruolo del ricorso nel termine ex lege previsto, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 2907/2014).

6. Le censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

7. In punto di fatto, risulta pacifico che la sentenza di primo grado è stata notificata il 10/07/2017 e che il ricorso in appello è stato depositato il 07/08/2017, iscritto a ruolo il 08/08/2017 e quindi notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, in data 12/02/2018.

8. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. e, l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. ” (Sez. U, 08/11/2018 n. 28575; conf. Cass. 29506/2018, 32059/2018).

9. Deve pertanto ritenersi che erroneamente il giudice a gflo abbia ritenuto inammissibile l’appello perchè proposto con ricorso anzichè con citazione – sia pure seguendo l’esegesi della giurisprudenza di legittimità dell’epoca (Cass. 17420/2017), tanto che le citate Sezioni Unite hanno declinato la vicenda in termini di overrulling processuale – essendo proprio quella la forma prescritta dal legislatore.

10. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per l’esame del ricorso ritualmente e tempestivamente proposto, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo d ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sule spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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