Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25154 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21816-2015 proposto da:

N.G., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI

LIMATOLA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. – ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso

lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– contorricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/03/2015 R.G.N. 5662/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI LIMATOLA;

udito l’Avvocato ENRICO BOUSIER NIUTTA per delega verbale Avvocato

CARLO BOUSIER NIUTTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9.3.2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare – intimato il 18 luglio 2011 – proposta da N.G. nei confronti di Enel Servizio Elettrico Spa.

La Corte territoriale ha ritenuto accertata la condotta addebitata al ricorrente, nella qualità di consulente di Punto Enel di (OMISSIS), nella parte attinente a ripetuti contatti con persona estranea alla società e all’effettuazione, su richiesta telefonica dello stessa, di una serie di attività relative a rapporti intestati a clienti terzi, rilasciando informazioni su di essi in violazione della normativa sulla tutela ed il trattamento dei dati personali ed utilizzando a tal fine strumenti e sistemi informatici aziendali.

Contrariamente al primo giudice la Corte di Appello ha ritenuto che tale condotta del N. avesse comunque consentito al terzo estraneo all’azienda “di ottenere il disbrigo di pratiche varie al di fuori delle regole aziendali e, quindi, con modalità suscettibili di strumentalizzazioni illecite in danno della società stessa”, cosa poi effettivamente accaduta considerato che il terzo era stato condannato in sede penale per i reati di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato di energia elettrica e ricettazione.

2. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso N.G. con due motivi. Ha resistito la società con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”, per non avere la sentenza impugnata adeguatamente valutato che la sentenza di primo grado aveva “definitivamente ridotta… per numero e valenza, la complessa contestazione disciplinare”, sicchè il licenziamento in tronco doveva considerarsi “sperequato” rispetto agli inadempimenti sanzionabili.

La censura è inammissibile in quanto lamenta vizi di motivazione senza tenere in adeguato conto il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, trascurando le prescrizioni costantemente ribadite dallo stesso Supremo Collegio (v. SS.UU. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015), oltre che dalle Sezioni semplici.

Inoltre è infondata in ragione del consolidato principio secondo cui “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l’infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento” (Cass. n. 454 del 2003; Cass. n. 24574 del 2013; Cass. n. 12195 del 2014).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge e di codice civile, nonchè dell’art. 25 del CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore elettrico per avere la Corte napoletana ritenuto irrimediabilmente incrinato il rapporto fiduciario, senza tenere conto dell’intensità dell’elemento intenzionale, della genericità delle mansioni espletate dal N., della durata ventennale del rapporto, dell’assenza di pregressi illeciti disciplinari.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento.

L’accertamento in ordine alla ricostruzione di detti fatti e del come si siano realizzati nella vicenda storica che origina la controversia compete ai giudici di merito. Ad essi spetta anche la valutazione di tali fatti al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che spieghi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento ed in particolare la lesione del vincolo fiduciario (cfr. Cass. n. 16524 del 2015).

Trattandosi di giudizi di fatto questa Corte può sottoporli a sindacato nei limiti consentiti – come innanzi già precisato – da una prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente. Inoltre il giudice di legittimità, sempre nei limiti di una censura appropriata, può sindacare la sussunzione operata dall’impugnata sentenza della fattispecie concreta nell’alveo dell’art. 2119 c.c. correttamente interpretato. Resta fermo però che i dati fattuali di partenza devono essere quelli accertati e valutati dal giudice del merito: rispetto ad essi può essere verificata in sede di legittimità la corretta riconduzione alla fattispecie astratta. Poichè gli elementi da valutare ai fini dell’integrazione della giusta causa di recesso sono molteplici occorre guardare, nel sindacato di questa Corte, alla rilevanza dei singoli parametri ed al peso specifico attribuito a ciascuno di essi dal giudice del merito, onde verificarne il giudizio complessivo che ne è scaturito dalla loro combinazione e saggiarne la coerenza della sussunzione nell’ambito della clausola generale.

Trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione dei parametri ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve piuttosto denunciare che la combinazione e il peso dei dati fattuali, così come definito dal giudice del merito, non consente comunque la riconduzione alla nozione legale di giusta causa di licenziamento. Altrimenti occorrerà dedurre che è stato omesso l’esame di un parametro tra quelli individuati dalla giurisprudenza ai fini dell’integrazione della giusta causa avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità; ma in tal caso il vizio è attratto nella sfera di applicabilità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con tutti i limiti innanzi ricordati, e solo successivamente potrà essere eventualmente argomentato che l’errata ricostruzione in fatto della fattispecie concreta, determinata dall’omesso esame di un parametro decisivo, ha cagionato altresì un errore di sussunzione rilevante a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per falsa applicazione di legge (in termini: Cass. n. 18715 del 2016).

Nella specie, invece, parte ricorrente in alcun modo specifica perchè quanto accertato e ritenuto dai giudici del merito non sarebbe sussumibile nell’ambito dell’art. 2119 c.c.; piuttosto si limita ad indicare taluni elementi (tra i quali la pretesa tenuità dell’elemento intenzionale, la genericità delle mansioni, la durata del rapporto di lavoro, l’illibatezza disciplinare) che non sarebbero stati correttamente valutati dai giudici territoriali, ma nessuno di detti fatti, anche per la loro stessa pluralità, può ritenersi autonomamente decisivo nel senso sopra specificato, sicchè le doglianze in proposito nella sostanza prospettano una generica rivisitazione del giudizio di merito, evidentemente non consentita in questa sede.

3. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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