Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25154 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28795/2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29,

presso lo studio dell’avvocato Marilena Cardone, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso il decreto n. 15817/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, O.M., cittadino (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma, reso pubblico in data 24 luglio 2019, che ne rigettava l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale che, a sua volta, ne aveva respinto la richiesta di protezione internazionale volta ad ottenere, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

1.1. – A sostegno dell’istanza il richiedente aveva dedotto: di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine perchè minacciato di morte da tale I. per essersi rifiutato di aderire ad un gruppo criminale per commettere omicidi, i cui emissari lo avevano anche ferito alla testa dopo averlo raggiunto nel villaggio dove era riuscito a fuggire; aveva denunciato il mandante (che aveva anche minacciato e ucciso suo fratello) il quale, dapprima veniva arrestato, ma poi “rilasciato perchè ricco”; era quindi fuggito in Libia (dove aveva lavorato in un autolavaggio) e, quindi, in Italia, “dove ha lavorato senza essere pagato”.

2. – Il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il narrato del richiedente non era credibile in quanto riferiva una “vicenda generica e ricca di contraddizioni, soprattutto con riguardo all’affiliazione al gruppo alla morte del fratello per mano del mandante, alla denuncia immediata alla prima fuga dal suo villaggio”; b) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto la vicenda narrata, priva di credibilità, non richiamava “profili di persecuzione diretta e personale” le allegazioni del richiedente non integravano affatto i presupposti di legge della situazione persecutoria atta al riconoscimento dello status di rifugiato;

c) non sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), apparendo a tal riguardo “la vicenda del ricorrente… del tutto irrilevante” e non risultando “nemmeno allegata in ricorso la richiesta di protezione sussidiaria ai sensi” delle anzidette lettere a) e b) del citato art. 14; d) la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non poteva essere riconosciuta in quanto, sulla base del rapporto EASO 2017, lo Stato di Edo non risultava “direttamente coinvolto negli incidenti che di frequente interessano la zona” del Delta del Niger e non era, quindi, configurabile una situazione di conflitto armato o di violenza indiscriminata; e) non poteva essere riconosciuta la protezione umanitaria, non essendo il richiedente in situazione di vulnerabilità, in quanto: – “gli esiti cicatriziali documentati sono ascritti a vicende che il ricorrente non ha allegato nel corso del suo racconto (e quindi non possono essere valutate)”; – la diagnosticata “infezione tubercolare latente” con terapia farmacologica e controlli medici non escludeva, in assenza di allegazioni, un rischio di incolumità personale e violazione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, non avendo il Tribunale, in punto di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), tenuto in considerazione le dichiarazioni dettagliate e congrue del richiedente, fornendo sul diniego della protezione richiesta una motivazione “meramente tautologica e contrastante con gli specifici atti del procedimento”, altresì ignorando le deduzioni in punto di conseguenze di tipo persecutorio e di pericolo di vita che avrebbe comportato il rientro nel Paese di origine di esso richiedente.

1.1. – Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione.

In tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo D.Lgs., poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286/2020).

Ciò posto, va altresì rammentato che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 6897/2020, cfr. anche Cass. n. 27503/2018 e Cass. n. 21142/2019).

Il Tribunale, nell’apprezzamento della credibilità del richiedente (che, come detto, è quaestio facti non censurato alla luce del paradigma di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla stregua del principio enunciato da Cass., S.U., n. 8053/2014), si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e alla luce delle informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale del paese di origine del richiedente (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), prendendo in considerazione ogni circostanza fattuale dedotta in giudizio alla luce di una disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente stesso, senza indulgere “nella capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni” (Cass. n. 8819/2020).

2. – Con il secondo mezzo è dedotta “violazione e/o falsa di norma di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8”, per aver il Tribunale omesso la cooperazione istruttoria “in ordine all’accertamento della situazione oggettiva del paese di origine” ai fini della verifica delle condizioni utili per il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, errando nel ritenere che nella zona di provenienza di esso richiedente “non ci sarebbe violenza generalizzata”, essendo ciò smentito da fonti attendibili del 2016/2018, nonchè omettendo di considerare la situazione persecutoria dedotta e quella di integrazione di esso richiedente in Italia.

2.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 9090/2019).

Il Tribunale ha esaminato la situazione fattuale della realtà sociopolitica del Paese di provenienza del ricorrente, escludendo la sussistenza di una violenza indiscriminata sulla base di fonti accreditate e recenti, nonchè specificatamente individuate nel decreto impugnato.

Per il resto, la censura è volta sostanzialmente a sollecitare un nuovo giudizio di fatto, non consentito in questa sede di legittimità, peraltro svolgendo critiche affatto generiche rispetto all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, limitandosi a postulare l’esistenza di “peggioramento” o “aggravamento” della situazione sulla scorta di documentazione della quale non si riportano, in ricorso, nè i contenuti, nè, ancor prima (e decisivamente), si deduce che è stata prodotto nel giudizio di merito.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, “ex art. 360 c.p.c.”, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo il Tribunale compiuto la necessaria comparazione tra la situazione di vulnerabilità di esso richiedente nel Paese di origine e la situazione di integrazione del medesimo in Italia.

3.1. – Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha motivato adeguatamente in punto di insussistenza di una situazione di vulnerabilità del ricorrente nel caso di rimpatrio nel suo Paese di origine (cfr. sintesi nel “Rilevato che” e pp. 5/6 del decreto), là dove le critiche mosse dal ricorrente si palesano affatto generiche e non pertinenti rispetto all’impianto argomentativo del decreto impugnato.

Sicchè, una volta esclusa la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, non può trovare rilievo la mancata considerazione dell’integrazione socio-lavorativa raggiunta del richiedente in Italia (peraltro, in ricorso neppure specificata) data l’insufficienza di tale fattore, da solo considerato, a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, operando quale presupposto e non quale fattore esclusivo (Cass., S.U., n. 29459/2019).

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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