Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25154 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25154 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 27850-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

IBM ITALIA SPA in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI
9, presso lo studio dell’avvocato PERRONE LEONARDO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TARDELLA GIANMARCO, con procura notarile del Not. Dr.

Data pubblicazione: 08/11/2013

LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI in MILANO rep. n. 89729 del
21/11/2008;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 63/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata 1’08/07/2008;

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato TARDELLA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IBM Italia S.p.A. ha impugnato l’avviso
d’accertamento col quale l’Ufficio del registro aveva elevato il

d’azienda. La CTP adita ha accolto il ricorso, con decisione
confermata dalla CTR della Lombardia, che ha rilevato
l’intervenuta formazione del giudicato interno, per avere
l’Ufficio censurato solo la statuizione relativa alla ritenuta
carenza di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione,
omettendo d’impugnare le statuizioni con cui la rettifica era stata
ritenuta infondata nel merito e la statuizione sulle sanzioni.
Per la cassazione della sentenza, ricorre l’Agenzia delle
Entrate, con tre mezzi. La contribuente resiste con controricorso,
successivamente illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Disattese le eccezioni d’inammissibilità del ricorso, che
censura l’unica ratio decidendi che sorregge l’impugnata
sentenza (esistenza del giudicato interno), con conseguente
sussistenza dell’interesse della ricorrente all’esame del ricorso,
con i primi due motivi, l’Agenzia deduce vizio di motivazione,
ex art. 360, 1° co, n. 5 cpc, per avere la CTR: a) ritenuto che la
decisione di primo grado fosse intervenuta anche relativamente
alla fondatezza, nel merito, dell’accertamento, senza dar conto
delle ragioni per le quali era pervenuta a detto convincimento; b)
male interpretato l’atto d’appello, che conteneva gli argomenti di

i

valore da lei dichiarato nell’atto di acquisto di un ramo

merito (attribuzione al ramo d’azienda ceduta di una parte del
reddito dichiarato dalla cedente, in assenza di contabilità
separata relativa a detto ramo) idonei ad escludere la formazione

formazione del giudicato interno (il primo nega che la sentenza
abbia emesso la statuizione di merito, ed il secondo deduce, in
via subordinata, che il relativo capo è stato impugnato), sono
inammissibili.
3. Ed, infatti, il principio secondo cui la Corte di
cassazione non è vincolata dall’interpretazione compiuta dai
giudici di appello nell’interpretazione degli atti processuali per
accertare se su una determinata questione si sia formato il
giudicato (Cass. 11322/2003), va però coordinato con quelli che
regolano la formazione progressiva del giudicato stesso, sì che,
qualora il giudice di secondo grado abbia affermato la
preclusione di una domanda per l’esistenza sulla stessa del
giudicato, la parte, ove intenda impedire il passaggio in
giudicato della relativa statuizione, ha l’onere di impugnarla (cfr.
Cass. n. 19918 del 2008) proponendo motivi che siano
ammissibili, in relazione ai termini in cui sono esposti, con la
conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di
tale ammissibilità -questione preliminare ad ogni altra- diventa
possibile valutarne la fondatezza. 4. Nella specie, come non ha
mancato di rilevare la controricorrente, i motivi non sono
corredati dal quesito di cui all’art. 366 bis cpc, applicabile

2

del giudicato. 2. I motivi, che attengono entrambi alla contestata

ratione temporis, a norma del quale la censura con cui si deduce
un vizio ex art. 360, 1° co, numeri 1, 2, 3 e 4, cpc deve, all’esito
della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto finalizzato

mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360
cpc, è richiesta l’esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso, in relazione al quale la motivazione si assume
rispettivamente, omessa, contraddittoria, o inidonea a giustificare
la decisione (Cass. n. 4556 del 2009).
5. Inoltre, erronea è la deduzione dei motivi in termini
d’insufficienza della motivazione, in quanto dall’assimilazione
del giudicato agli “elementi normativi” (Cass. SU n. 226 del
2001, e successiva consolidata giurisprudenza), comporta che
l’interpretazione del giudicato deve essere trattata alla stregua
dell’interpretazione delle norme piuttosto che dell’interpretazione
dei negozi e degli atti giuridici, cosicché il relativo vizio avrebbe
dovuto esser denunciato in relazione al parametro di cui all’art.
360, 1° co n. 3 cpc. 6. Mette conto, al riguardo, di precisare che
le SU di questa Corte, con la sentenza n. 1731 del 2013, hanno,
bensì, ritenuto non necessaria l’esatta indicazione numerica, tra
le cinque previste dall’art. 360, 1° co, cpc, del motivo di ricorso
o l’adozione di formule sacramentali, semprecchè, però, il
motivo stesso -diversamente che nella specie- faccia inequivoco
riferimento al tipo di violazione effettivamente denunciata,
dovendo, in caso contrario, dichiararsene l’inammissibilità.

3

all’enunciazione del principio di diritto di cui all’art. 384 cpc,

ESENTE DÀ REGI.ST AZIONE
AI SENSI Da r’.■ .-*A.
N. 131 TA-. ALI__ – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

7. L’intervenuta formazione del giudicato interno assorbe
l’esame del terzo motivo, in punto di sanzioni, e rende irrilevante
l’esame dell’incidenza, nei confronti della controricorrente, del

solidale (dedotto in sede di memoria), essendo, appunto,
intangibile l’annullamento della rettifica nei confronti della
controricorrente e prevalendo tale giudicato diretto sull’efficacia
riflessa di quello invocato (cfr. Cass. n. 14814 del 2011).
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si
liquidano in € 4.700,00, di cui € 200,00 per spese, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Il esiden

giudicato esterno formatosi in favore della cedente coobbligata

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