Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25154 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33141-2018 proposto da:

Y.J., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Oddone Anna Rosa, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Torino;

– intimati –

avverso la sentenza n. 875/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto dal cittadino nigeriano Y.J. contro il rigetto delle sue domande di protezione internazionale o umanitaria. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno svolto difese. A seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Il ricorrente censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), e l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sulla protezione internazionale e umanitaria; in particolare, si duole che la sentenza contenga semplici enunciazioni di conferma dell’ordinanza di primo grado, senza valutare la documentazione medica prodotta.

3. Al di là della genericità dei motivi e della loro difformità dal paradigma di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorso è radicalmente inammissibile poichè non censura l’unica ratio decidendi del difetto di specificità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

4. Nulla va disposto sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso rincipale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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