Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25154 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.M., elettivamente domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Paola Ruggieri Fazzi, con studio in Lecce, via Cavour 33,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Parghelia, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via P. Leonardi Cattolica 3,

presso l’avv. Alessandro Ciufolini, rappresentato e difeso dall’avv.

Maria Caterina Inzillo giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria (Catanzaro), Sez. 6, n. 193/6/08 del 13 novembre 2008,

depositata il 24 novembre 2008, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 25 novembre 2016

dal Presidente e Relatore Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI relativamente ad area edificabile per l’anno 1998 contestato dal contribuente per carenza di motivazione e per la supposta incongruità della valutazione dell’Ufficio in relazione all’effettiva capacità edificatoria dell’area.

La Commissione adita, dopo avere acquisito CTU, escludeva che la potenzialità edificatoria fosse reale per il periodo contestato. La decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe che sulla base di quanto disposto dalla norma ritenuta di carattere interpretativo di cui alla L. n. 213 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, sanciva la decisività della qualificazione dell’area da parte del PRG.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il Comune di Parghelia resiste con controricorso.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, per omessa e insufficiente motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, per essersi la sentenza impugnata sostanzialmente risolta nell’applicazione della normativa richiamata (L. n. 213 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16).

2. Il motivo è inammissibile, anche a prescindere dell’incompatibilità della censura di omessa motivazione – che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio – con una censura di insufficiente motivazione – che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi (v. Cass. n. 19443 del 2011) -, in quanto la censura è priva del quesito di diritto e del necessario momento di sintesi (che non può essere desunto dall’esposizione del motivo, come ha stabilito Cass. S.U. n. 16002 del 2007), giusta l’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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