Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25153 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. II, 16/09/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 16/09/2021), n.25153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23302/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE

n. 38, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PARAVANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1069/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame proposto da B.A. avverso l’ordinanza del 19.4.2017 con la quale il Tribunale di Brescia aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva respinto l’istanza di protezione, internazionale ed umanitaria, dal medesimo avanzata.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.A., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria stabiliti dalla legge nei giudizi di protezione internazionale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso l’esame della domanda di protezione umanitaria proposta dal richiedente.

Per ragioni di priorità logica occorre esaminare innanzitutto il secondo motivo, attinente alla protezione umanitaria, in relazione al quale va evidenziato che la sentenza impugnata dà atto che il ricorrente aveva “adeguatamente dimostrato con ampia documentazione il pregevole percorso di integrazione intrapreso” (cfr. pag. 7). La frase sottintende un significativo grado di integrazione nel tessuto socio-lavorativo italiano, che – sempre secondo la Corte di merito – era stato dimostrato dal ricorrente mediante la produzione di “ampia documentazione relativa al percorso di integrazione” (cfr. pag. 6).

Il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in merito alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria in presenza dell’allegazione, o dell’accertamento da parte del giudice di merito, di un significativo profilo di radicamento del richiedente in Italia, fondato su indici di stabilità lavorativa o relazionale, la cui radicale modificazione, per effetto del rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello sradicamento, che incentri la valutazione comparativa sul livello di integrazione conseguito dallo straniero in Italia, con attenuazione del rilievo delle condizioni del Paese di origine non eziologicamente ricollegabili alla predetta integrazione. Argomenti, questi, attualmente sottoposti all’esame delle Sezioni Unite giusta l’ordinanza di remissione di questa sezione n. 28316 del 2020.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto dell’ordinanza di remissione di questa sezione, n. 28316 del 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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