Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25153 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25153 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA
sul ricorso 27792-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2691

contro
SPEED TRIPLE SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato GATTO
MENOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO MACALUSO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 08/11/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 12/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito per il controricorrente l’Avvocato PATRIZI
delega Avvocato MACALUSO che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

GIOVANNA C. SAMBITO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.r.l. Speed Triple, cessionaria di due rami d’azienda
relativi all’attività di vendita di autoveicoli, ha impugnato

elevato i valori dichiarati nell’atto di acquisto. La CTP adita ha
respinto il ricorso, ma la decisione è stata riformata dalla CTR
della Lombardia, che, per quanto ancora interessa, ha ritenuto
che la rettifica del valore di avviamento, che aveva determinato
l’accertamento, si era basata su informazioni acquisite presso il
cedente, che non erano state allegate all’atto impositivo
notificato alla contribuente, in violazione dell’art. 52, co 2 bis,
del dPR n. 131 del 1986.
Per la cassazione della sentenza ricorre, con due mezzi,
l’Agenzia delle Entrate. La contribuente resiste con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 52, co 2 bis, del dPR n. 131 del 1986, in
relazione all’art. 360, 1° co, n. 3 cpc. La ricorrente evidenzia
che, nel ritenere illegittimo l’avviso di rettifica per la mancata
allegazione delle informazioni date dal cedente e non conosciute
dalla contribuente, la CTR non ha considerato, da una parte, che
il contenuto essenziale di tali informazioni era stato riprodotto
nell’atto impositivo, e dall’altra, che le predette informazioni non
erano state l’unico elemento sul quale si era fondata la rettifica.

l’avviso d’accertamento col quale l’Ufficio del registro aveva

2. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di
motivazione ex art 360, 1° co, n. 5 cpc, non avendo la CTR
esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto che il contenuto

riprodotto nell’atto impugnato.
3. L’eccezione d’inammissibilità dei motivi di ricorso,
asseritamente volti a sollecitare un nuovo esame di merito, è
infondata. Ed infatti, pur prospettando formalmente anche la
violazione di legge, la ricorrente denuncia, in realtà, solo, il vizio
di motivazione, da parte dei giudici del merito, laddove contesta
l’adeguatezza della motivazione relativa ai presupposti fattuali
della sanzione di nullità dell’atto impositivo, prevista dell’art.
52, co 2 bis, del dPR. n. 131 del 1986. 4. Così delimitata, la
censura è fondata.
5. L’art. 52, co 2 bis, del dPR. n. 131 del 1986, dispone
che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne
riproduca il contenuto essenziale”. 6. Ciò che rileva, dunque, è
che l’atto richiamato sia conosciuto dal contribuente o sia stato
da lui, in precedenza, ricevuto o che di tale atto ne sia stato
riprodotto il contenuto essenziale, al fine di consentire al
contribuente di conoscere nel modo più compiuto i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche poste dall’ufficio finanziario a

2

essenziale delle informazioni acquisite dal cendente era stato

fondamento dell’atto impositivo, e di porlo in condizioni di
apprestare un’adeguata difesa.
7. Nel dichiarare la nullità dell’atto di accertamento,

determinata “sulla base di informazioni prodotte dal cedente a
seguito di invito dell’Ufficio, particolarmente in ordine ai ricavi
medi annui di due esercizi”, che non erano state allegate all’atto
impositivo, ha, bensì, affermato che tali informazioni non
potevano ritenersi note all’acquirente, dato che “la conoscenza
dei dati economici relativi ai rami d’azienda ceduti, facendo
semplicemente riferimento ad un’opera di accertamento circa la
bontà dell’affare, benché sia usuale, non può presumersi
effettuata da parte della cessionaria”, ma ha, del tutto, omesso di
dar conto di aver sufficientemente esaminato il punto, decisivo,
inerente alla riproduzione in seno all’avviso di accertamento
(trascritto nel ricorso), del contenuto essenziale degli atti
richiamati, in presenza della quale, a norma dell’art. 52, co 2 bis,
del dPR. n. 131 del 1986, non sussiste l’onere di allegazione
degli atti stessi. 8. Ciò tenuto conto del principio, secondo cui. la
motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la
funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili
dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di
consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, e che
pertanto, fermo restando l’onere della prova gravante
sull’Amministrazione, è sufficiente l’enunciazione dei criteri

3

l’impugnata sentenza, dopo aver rilevato che la rettifica era stata

,

eSENTE D

Al SENSI

.

N. 131 TA;3. ALL.

– N.5
MATERIA TRIBUTARIA

astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma
non anche gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di
essi, in quanto il contribuente, presa conoscenza del criterio di

l’infondatezza della pretesa erariale (da ultimo, cfr. Cass. n.
14027 del 2012, in tema di imposta sulle successioni).
9. La sentenza va, dunque, cassata con rinvio ad altra
sezione della CTR della Lombardia, che provvederà ad una
nuova valutazione di merito, alla stregua degli esposti principi,
ed, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della
Lombardia.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

valutazione adottato, è in condizione di contestare e documentare

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