Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25153 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, viale del Tempio di Giove 21, presso

l’Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico

Rossi giusta procura speciale per atto del Vice Segretario Generale

di Roma, dott.ssa Mariarosa Turchi, del (OMISSIS), depositato in

atti;

– ricorrente –

Contro

S.C.I.P. – Società di Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via XXIV Maggio 43, presso l’avv. Corrado

Grande (Studio Legale Chiomenti), che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 10, n. 253/10/11 del 29 settembre 2011, depositata l’11

ottobre 2011, notificata il 20 ottobre 2011;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 25 novembre 2016

dal Presidente e Relatore Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Domenico Rossi per la parte ricorrente e Corrado

Grande per la parte controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’atto con il quale il Comune di Roma accertava per l’anno 2002 l’omesso versamento da parte della società S.C.I.P. s.r.l. dell’ICI riguardo a 24.378 immobili siti nel territorio comunale e oggetto dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 410 del 2001 del patrimonio immobiliare di taluni Enti previdenziali (INPS, INPADAI, INAIL, ENPALS, INPADAP, IPOST, IPSEMA) nel quadro dell’operazione c.d. “SCIP 1”: la società pretesa debitrice opponeva il proprio difetto di soggettività passiva del tributo, il quale, peraltro, sosteneva essere stato ritualmente corrisposto dagli Enti previdenziali proprietari degli immobili.

La Commissione adita accoglieva il ricorso sancendo la carenza della soggettiva passiva ICI in capo alla società giusta il D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, (convertito dalla L. n. 410 del 2001).

La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’ente locale propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.

La società di cartolarizzazione resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. I motivi di ricorso possono essere esaminati in una prospettiva unitaria perchè gli stessi convergono in un’unica sostanziale censura della sentenza impugnata in ordine alla interpretazione della disposizione di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 6, e alla supposta qualità di ente gestore attribuita alla società di cartolarizzazione, sviluppata tanto sotto il profilo della violazione di legge (primo motivo), quanto sotto il profilo del vizio di motivazione (secondo motivo).

2. La questione posta all’attenzione di questa Corte di legittimità si presenta invero complessa in quanto sconta le incertezze ingenerate da un perplesso andamento esegetico della prassi amministrativa che ha prodotto sul punto, a distanza di pochi anni, due indirizzi assolutamente antitetici: ed è proprio a tale situazione che soprattutto si devono le diverse posizioni espresse dal giudice di prime cure e dal giudice d’appello.

3. E’ accaduto che il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze – rispondendo ad un quesito con il quale si chiedeva di conoscere quale fosse il trattamento ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) degli immobili che vengono trasferiti alla Società di cartolarizzazione costituita a norma del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 2 convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, nell’ambito della dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici – in un primo momento con la Risoluzione del 7 aprile 2005 n. 1/DPF, affermava:

“il citato D.L. n. 351 del 2001, art. 2 prevede espressamente al comma 6 che soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1. Dal tenore della norma è dato dunque argomentare che la società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici deve essere considerata come soggetto passivo dell’ICI, dal momento in cui, a seguito dell’attivazione della procedura in esame, viene immessa nel possesso dei beni immobili oggetto del trasferimento e provvede quindi a curarne la gestione”.

4. In un secondo momento, lo stesso Dipartimento, in ordine ad un analogo quesito, con la Risoluzione del 22 maggio 2007 n. 1/DPF, affermava che la disposizione di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 2 aveva, invece, introdotto:

“un’eccezione rispetto alle ordinarie regole di definizione della soggettività passiva ai fini ICI, operando una netta distinzione tra il soggetto proprietario degli immobili, vale a dire la S.C.I.P. s.r.l., ed i soggetti gestori e cioè gli Enti ex proprietari degli immobili in questione. Solo questi ultimi, infatti, a norma dei decreti adottati in attuazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 3 sono i soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi dello stesso art. 3, comma 1, lett. d), e che, quindi, per effetto del menzionato art. 2, comma 6 sono i soggetti passivi ai fini ICI. L’espressa previsione di legge non lascia, dunque, alcun dubbio sulla circostanza che alla S.C.I.P. s.r.l. non può essere attribuita la soggettività passiva dell’ICI”.

5. La soluzione da dare al caso prospettato in giudizio richiede di procedere ad un’analisi della normativa di riferimento e delle peculiari caratteristiche delle procedure di cartolarizzazione degli immobili di enti pubblici, non potendo le surrichiamate risoluzioni che esprimere “esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente (oltre che per gli uffici, per la stessa autorità che l’ha emanata e per il giudice)” (Cass. S.U. n. 23031 del 2007; v. anche Cass. n. 6699 del 2014).

6. Dall’analisi delle normativa applicabile emerge quanto segue:

A) il D.L. n. 351 del 2001, art. 2, comma 2, prevede che per ogni operazione di cartolarizzazione da effettuare da parte delle società a questo scopo appositamente costituite “sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I beni così individuati, nonchè ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, dalle società ivi indicate nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni”.

B) Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi nè all’imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonchè le formalità ad essi connesse, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto. Ai fini dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l’imposta era dovuta prima del trasferimento di cui all’art. 3, comma 1”.

C) l’art. 3, comma 1, a sua volta prevede che: “I beni immobili individuati ai sensi dell’art. 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi dell’art. 2, comma 1 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L’inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati: a) il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell’eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli; b) le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazio-ne che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All’atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell’interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione; c) l’immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti; d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di rimuneratività; e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti”.

D) il D.M. 3 novembre 2001, n. 18765 (pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2001) recante “Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all’uopo costituita, dei beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell’Agenzia del demanio” in attuazione di quanto previsto alle surrichiamate norme dispone per quanto qui interessa all’art. unico, comma 4: “La gestione degli immobili trasferiti alla società di carto-larizzazione ai sensi dell’art. 1 e la vendita degli immobili trasferiti alta società di cartolarizzazione, fatta eccezione, per la sola vendita, per quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 7 sono affidate pro-tempore, sino alla data di stipula del contratto di gestione degli immobili di cui all’ultimo capoverso del presente articolo, agli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell’Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di cartolarizzazione rilascia apposita procura generale… Gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell’Agenzia del demanio, nella persona dei relativi presidenti o sostituti, stipulano con la società di cartolarizzazione, in relazione all’operazione di cartolarizzazione, il contratto di gestione degli immobili, assumendo in relazione ad esso gli obblighi riportati nell’allegato 4″.

7. Dal complesso delle disposizioni riportate risulta chiaro che l'”ente gestore” al quale è attribuita la soggettività passiva ai fini ICI è l'”ente proprietario” come tale individuato ai sensi dei decreti dell’Agenzia del demanio (giusta l’art. 3, comma 1, e il D.M. attuativo delle procedure di cartolarizzazione): sicchè la società di cartolarizzazione – nel caso di specie la S.C.I.P. s.r.l. – non è soggetta all’imposta in quanto essa costituisce una “società veicolo” incaricata di porre in essere gli adempimenti necessari per una proficua vendita dei beni.

8. L’identificazione del “gestore” con l’ente proprietario – nel caso gli Enti previdenziali coinvolti nella procedura di cartolarizzazione – è, quindi, normativamente definita e non è previsto da alcuna disposizione che gli eventuali contratti digestione stipulati tra tali enti e la società di cartolarizzazione siano oggetto di una specifica comunicazione all’ente locale nel cui territorio gli “immobili cartoralizzati” si trovino. Sicchè è priva di pregio l’eccezione, sollevata nella memoria ex art. 378 c.p.c. dalla difesa dell’ente locale, relativamente alla mancata comunicazione al Comune dei contratti di gestione stipulati dalla società di cartolarizza-zione, eccezione che appare, peraltro, costituire deduzione di una questione nuova per la prima volta nella fase di legittimità.

9. Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere respinto. L’assenza di precedenti specifici giustifica la compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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