Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25152 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22248/2008 proposto da:

RESIDENCE IL TULIPANO S.N.C. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato SIMONA RINALDI

GALLICANI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGLIA Sandro, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE – FONSPA S.P.A., M.G.,

Z.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 492/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 02/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

che, con ricorso notificato in data 12-15 settembre 2008, la Tulipano snc ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 492/07 con cui è stato dichiarato inammissibile per mancanza di adeguata procura l’appello proposto da essa società avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 243/00;

che gli intimati Z.T., M.G. ed il Credito Fondiario ed industriale non hanno svolto attività difensiva;

che, con atto depositato in cancelleria la società ricorrente ha rinunciato al ricorso deducendo che tra le parti era intervenuta transazione della controversia;

che, non essendosi gli intimati costituiti, non vi è luogo a pronuncia sulle spese;

che il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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