Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25152 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. I, 28/11/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 28/11/2011), n.25152
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22248/2008 proposto da:
RESIDENCE IL TULIPANO S.N.C. (c.f. (OMISSIS)), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato SIMONA RINALDI
GALLICANI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGLIA Sandro, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE – FONSPA S.P.A., M.G.,
Z.T.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 492/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 02/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
28/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
che, con ricorso notificato in data 12-15 settembre 2008, la Tulipano snc ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 492/07 con cui è stato dichiarato inammissibile per mancanza di adeguata procura l’appello proposto da essa società avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n. 243/00;
che gli intimati Z.T., M.G. ed il Credito Fondiario ed industriale non hanno svolto attività difensiva;
che, con atto depositato in cancelleria la società ricorrente ha rinunciato al ricorso deducendo che tra le parti era intervenuta transazione della controversia;
che, non essendosi gli intimati costituiti, non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
che il processo va pertanto dichiarato estinto per rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011