Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25152 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28264/2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico II 4,

presso lo studio dell’avvocato Mario Antonio Angelelli, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 15704/2019, depositato il

29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, T.M., cittadino della (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma, reso pubblico in data 29 maggio 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale, a sua volta, respingeva la domanda volta ad ottenere il riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, nonchè della protezione umanitaria.

A sostegno dell’istanza il richiedente, di etnia malinke, alleata dell’etnia (OMISSIS), deduceva di essere stato costretto a lasciare il suo Paese d’origine tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 a causa di uno scontro etnico tra i guerze e i (OMISSIS) nella città di (OMISSIS) dove egli abitava, temendo per la propria vita minacciata dai (OMISSIS) e per il rischio di essere arrestato e condannato in ragione della partecipazione agli scontri avvenuti nel 2013.

2. – Il Tribunale di Roma, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il racconto del richiedente non forniva elementi per ritenere sussistenti motivi di persecuzione tali da consentire il riconoscimento dello status di rifugiato; b) nè lo stesso racconto consentiva “la valutazione concreta di situazioni individualizzate di rischio” riconducibili del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), risultando “del tutto generico il racconto del ricorrente in merito alla partecipazione agli scontri… e al pericolo da questi tenuto in caso di rimpatrio”, essendo, peraltro, inverosimile la circostanza del rientro in Guinea a dicembre 2015 proprio quando a marzo dello stesso anno erano iniziati i processi per gli scontri del 2013; c) non trovava riscontro nelle fonti esterne la dichiarazione per cui “in Africa non c’è alcuna documentazione della polizia per ricerche e arresti”; d) era inverosimile la dedotta circostanza dell’aggressione subita nel (OMISSIS) poichè le fonti esterne davano conto di scontri etnici solo in occasione delle elezioni presidenziali ed era contraddittoria la dichiarazione sul timore di essere arrestato da “funzionari di altre etnie” allorquando al potere c’erano proprio i (OMISSIS); e) non sussistevano i presupposti per la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del citato art. 14, dando conto le fonti esterne che, nonostante “la normalizzazione politico-istituzionale degli ultimi anni… le condizioni di vita della popolazione rimangono precarie, alimentando malcontento e manifestazioni, che sempre più spesso recentemente sfociano in violenze di massa”, sicchè persiste il rischio “che le manifestazioni degenerino in scontri con morti e feriti”; f) il ricorrente non aveva “evidenziato ragioni particolari di specifica vulnerabilità che suggeriscano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “motivazione carente e apparente nell’applicare all’esame della domanda di protezione internazionale”, in tutte le sue forme, le norme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in punto di principio dell’onere di prova attenuato e di parametri di verifica della credibilità del richiedente.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione delle norme di legge sull’esame della domanda di protezione internazionale”, in tutte le sue forme, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, “ai fini di una valutazione legittima sulla credibilità e fondatezza” della domanda anzidetta.

2.1. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, possono trovare accoglimento solo per quanto di ragione, ossia in relazione alla domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

2.1.1. – In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità della motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa o incomprensibile”, al di fuori delle quali, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass. n. 23940/2017 e Cass., S.U., n. 8053/2014).

2.1.2. – Nella specie, la motivazione del decreto impugnato in punto di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sorretta da un contenuto non inferiore al “minimo costituzionale”, avendo il Tribunale (cfr. sintesi nel “Rilevato che”), con apprezzamento di fatto ad esso rimesso, evidenziato, in modo intelligibile, le ragioni di insussistenza dei presupposti per le misure di protezione richieste, operando tale valutazione in conformità anche a quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ossia tramite non soltanto un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, senza indulgere “nella capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni” (Cass. n. 8819/2020).

2.2.2. – Diversamente è da ritenere quanto alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del citato art. 14, lett. c), per cui la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018).

Il Tribunale ha reso sul punto una motivazione al di sotto del “minimo costituzionale”, poichè, in palese contraddizione con le ritenute premesse di legge e senza argomentazioni chiarificatrici, ha escluso che sussistessero i cennati presupposti di detta forma di protezione nonostante, però, abbia messo in evidenza che la situazione del Paese di origine del T. è tale, anche in epoca più recente (2019), da sfociare “in violenze di massa” e “scontri con morti e feriti” (cfr. sintesi nel “Rilevato che”), dando, quindi, contezza di condizioni che potrebbero pure integrare quel grado di violenza indicato dal citato art. 14, lett. c).

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “motivazione apparente in violazione e falsa applicazione” dell’art. 3 CEDU, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, in riferimento alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari per aver escluso erroneamente, e in forza di un giudizio solo apparente in punto di comparazione, la sussistenza di condizioni di vulnerabilità e di integrazione.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3 CEDU, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, in riferimento alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari per aver escluso erroneamente, e in forza di un giudizio solo apparente in punto di comparazione, la sussistenza di condizioni di vulnerabilità e di integrazione.

4.1.- Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

Quanto innanzi evidenziato in punto di motivazione non rispettosa del “minimo costituzionale” rileva anche nel giudizio di comparazione al quale è tenuto il giudice del merito nel delibare la domanda di protezione umanitaria (Cass., S.U., n. 29459/2019).

Nella specie, in riferimento al profilo della vulnerabilità del richiedente, lo stesso Tribunale ne ha escluso la ricorrenza per la mancanza di “specifici fattori”, nonostante, però, abbia dato conto, in modo irriducibilmente contraddittorio, di una situazione di instabilità della Guinea tale da determinarsi “in violenze di massa” e “scontri con morti e feriti” e, dunque, in condizioni di rischio di subire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali individuali dello stesso richiedente (Cass. n. 27336/2018).

4. – Ne consegue l’accoglimento del ricorso per quanto concerne soltanto le domande di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e di permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ragione di motivazione resa al di sotto del “minimo costituzionale” consentito.

Il decreto impugnato va, dunque, cassato in relazione ai profili di censura accolti e la causa rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;

cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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