Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25152 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25152 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 19664-2008 proposto da:
PICARDI MAURIZIO, PICARDI GIOVANNI, PICARDI FILIPPO,
PICARDI SILVANA, elettivamente domiciliati in ROMA
VIA S. TOMMASO D’AQUINO 104, presso lo studio
dell’avvocato DE BERARDINIS DANIELA, rappresentati e
difesi dall’avvocato BERGAMO FEDERICO giusta delega a
margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 08/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrentenonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI POZZUOLI, PICARDI
RENATO, PICARDI FULVIO, PICARDI CLAUDIO, PICARDI

GENNARO, PICARDI DARIO, PICARDI ALFREDO, PICARDI
PAOLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 100/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità e rigetto del ricorso.

GUIDO, PICARDI EUGENIO, PICARDI FRANCESCO, PICARDI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 100/51/07, depositata il 25.5.2007, la
CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP di

rettifica del valore dell’appezzamento di terreno venduto da
Silvana, Francesco, Paola e Dario Picardi ai fini dell’imposta di
registro. I giudici d’appello hanno osservato che il terreno,
incluso in “ZTO B1, zona satura”, poteva esser soggetto ad
interventi di ricostruzione, ristrutturazione, trasformazione
interna e restauro, con conseguente accrescimento del valore.
Per la cassazione della sentenza ricorrono, con quattro,
articolati, motivi, Silvana, Maurizio, Filippo e Giovanni Picardi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, preventivamente, rilevato che, tra i quattro
ricorrenti, solo Silvana Picardi è dotata di legittimazione
processuale a proporre il ricorso, in quanto l’unica che ha
partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata,
dovendo, in conseguenza, dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso proposto da Maurizio, Filippo e Giovanni Picardi (i
quali, secondo quanto si legge nel controricorso, sono venditori
pro quota dello stesso terreno, ma destinatari di altro

provvedimento, da loro non impugnato).
2. Col primo motivo, la ricorrente deduce vizio di
motivazione, ex art 360, 10 co, n. 5 cpc, evidenziando che gli

i

Napoli, ha rigettato il ricorso proposto avverso l’avviso di

interventi, di ricostruzione, ristrutturazione, trasformazione
interna e restauro, idonei al miglioramento ed all’accrescimento
del valore della zona, di cui tratta la sentenza, non sono

un appezzamento di terreno che ricade in zona F4, destinata ad
attrezzature collettive, e che non è edificabile.
3. Col secondo motivo, si deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 7 della 1. n. 212 del 2000, 3 della 1. n. 241
del 1990; 51 e 52 del dPR n. 131 del 1986; 24 Cost. La
ricorrente evidenzia che, già in sede di ricorso introduttivo,
aveva censurato, per carenza di motivazione, l’atto impositivo
“consistente in un elenco del tutto generico circa le
caratteristiche di natura e consistenza dell’immobile o la
particolare ubicazione o posizione”, ed aveva dedotto la
violazione delle citate norme, riproponendo tali argomenti,
anche, in appello. La ricorrente formula, in conclusione, i
seguenti quesiti di diritto: a) “Sussiste violazione e falsa
applicazione delle norme innanzi rubricate nell’ipotesi in cui
l’avviso di accertamento non sia supportato da una adeguata e
specifica motivazione?”; b) “Ricorre il vizio di violazione e falsa
applicazione di legge allorquando la motivazione di cui all’atto
impositivo non sia tale da porre il contribuente in condizione di
esercitare compiutamente il diritto di difesa costituzionalmente
sancito ex art 24 Cost?”; c) “Si ravvisa violazione e falsa
applicazione di legge nel caso in cui l’AF ometta di indicare il

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compatibili col fatto che l’oggetto della rettifica è costituito da

criterio adottato per la redazione dell’avviso d’accertamento in
rettifica per valore?”; d) E’ riscontrabile violazione e falsa
applicazione di legge nel caso in cui l’Uffico finanziario ometta

4. Col terzo motivo, si deduce l’error in procedendo e la
violazione degli artt. 2697-2700 cc, nonché dell’art. 115 cpc, in
relazione all’art. 360, 1° co, n. 4 cpc, per non avere il fisco
provato, come era suo onere, la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione del criterio di stima prescelto, e per aver,
ciononostante, la CTR ritenuto legittimo l’accertamento in
rettifica. La ricorrente sottopone, in conclusione, il seguente
quesito di diritto: “Ricorre il vizio di nullità del procedimento ex
art 360 n. 4 cpc, qualora l’AF non abbia fornito prova della
sussistenza dei requisiti imposti dall’art. 51 DPR n. 131/1986?”.
5. Col quarto motivo, la ricorrente deduce, nuovamente
l’error in procedendo e la violazione dell’art 112 cpc in
relazione all’art. 360, 1° co, n. 4 cpc, per non avere la CTR
pronunciato sulle questioni da lei sollevate e sottopone il
seguente quesito: “Si verte in ipotesi di omessa pronuncia
quando la CTR, pur avendo il contribuente riproposto i motivi di
ricorso per cui è risultato soccombente in primo grado, ha
mancato di pronunciarsi in ordine a tali domande?”.
6. I motivi sono, tutti, inammissibili, per inidoneità dei
quesiti di cui all’art. 366 bis cpc, applicabile ratione temporis. In
base a tale norma, la censura con cui si deduce un vizio ex art.

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di allegare la relazione di stima all’atto impositivo?”.

360, 1° co, numeri 1, 2, 3 e 4, cpc deve, all’esito della sua
illustrazione, tradursi in un quesito di diritto volto
all’enunciazione del principio di diritto di cui all’art. 384 cpc,

cpc, è richiesta l’esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso, in relazione al quale la motivazione si assume
rispettivamente, omessa, contraddittoria, o inidonea a giustificare
la decisione (cfr. Cass. n. 4556 del 2009). 7. Questa Corte ha, al
riguardo, precisato (Cass. n. 3530 del 2012) che, in relazione ad
una censura in diritto, il quesito assolve alla funzione di
integrare il punto di congiunzione tra la soluzione del caso
specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, e,
pertanto, non può esser generico o teorico, ma deve esser calato
nella fattispecie concreta, onde far comprendere dalla sua sola
lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la
regola applicabile. 8. Anche la denuncia della violazione dell’art.
112 cpc, in relazione all’art. 360, co 1, n. 4, cpc, da parte del
giudice di merito, deve concludersi con la formulazione del
quesito di diritto, che non può esaurirsi nella enunciazione della
regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,
dovendo, piuttosto, precisare su quale questione il giudice ha
omesso di pronunciare o ha pronunciato oltre i limiti della
domanda (cfr. Cass. n. 4146 del 2011). 9. Il ricorrente che
deduca un vizio di motivazione è, invece, onerato di formulare il
c.d. quesito di fatto, che consenta l’immediata individuazione del

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mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360

fatto decisivo e controverso, non essendo sufficiente che lo
stesso sia rilevabile dal complesso della censura proposta (cfr.
Cass. n 24255 del 2011).

trascritti, formulati a conclusione delle censure contenute nei
motivi secondo, terzo e quarto, non rispecchiano i cennati
parametri (la formulazione di quesiti plurimi è ammissibile,
quando, come nella specie, si verta in ipotesi di motivi che
racchiudono, in sé, denunce di distinte violazioni di legge; cfr.
Cass. SU n. 5624 del 2009). 11. Ed, infatti, la ricorrente,
piuttosto che indicare gli errori di diritto in tesi compiuti dai
giudici d’appello e prospettare le soluzioni giuridiche, a suo
avviso, corrette per la soluzione del caso, si limita a formulare
meri interpelli in ordine alla fondatezza delle propugnate
petizioni di principio del tutto disgiunti dalla considerazione
della fattispecie concreta, ed omette, completamente, di
corredare col c.d. quesito motivazionale il vizio di motivazione,
dedotto col primo motivo.
11. Ad abundantiam, va rilevato che: a) il primo motivo
difetta di autosufficienza, tenuto conto che muove dal
presupposto che la destinazione urbanistica del terreno ceduto
sia diversa rispetto a quella indicata in sentenza (rispettivamente
F4, e ZTO B 1, zona satura) senza trascrivere il contenuto di
detto certificato; b) il secondo motivo è inammissibilmente volto
a censurare, pure prospettando errori nelle valutazioni di fatto,

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10. A tale stregua, risulta evidente che i quesiti, sopra

direttamente l’atto d’accertamento (in relazione alla contestata
legittimità della rettifica, per difetto di motivazione e di
allegazione dei relativi elementi probatori, ad es. i termini di

proposito, tace (tanto che la questione è riproposta, col quarto
motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cpc), in
contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i
motivi per i quali si richiede la cassazione devono presentare a
pena, appunto, d’inammissibilità, i caratteri di specificità,
completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. n.
17125 del 2007); c) il terzo motivo, nel riferirsi alle valutazioni
operate dal Fisco confonde il piano relativo alla motivazione
dell’atto impositivo, con la prova della fondatezza della pretesa che può esser fornita dall’Ufficio in sede giudiziaria- e non
considera che quando, come nella specie, si assume che il
giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia
assolto l’onere probatorio su lei gravante, vi è soltanto un
erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile nel
giudizio di cassazione, solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc
(Cass. n. 19064 del 2006), che non comporta la nullità della
sentenza, come erroneamente postulato dalla ricorrente; d)
l’omessa pronuncia, di cui al quarto motivo, difetta di
autosufficienza, non avendo la ricorrente compiutamente
trascritto, come avrebbe dovuto, le censure, in tesi, pretermesse
da parte del giudice d’appello.

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comparazione utilizzati) senza tener conto che la sentenza, in

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ISENTE
p.96
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N. 131 “VA”
MATERIA TRICUTAWA

12. Le spese del giudizio vanno poste a carico dei
ricorrenti, e si liquidano come da dispositivo.
PQM

Maurizio, Filippo e Giovanni Picardi e rigetta quello proposto da
Silvana Picardi; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in €
4.000,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da

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