Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25151 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25151 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 291-2008 proposto da:
COCO CARMEN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
PRATI STROZZI 30, presso lo studio dell’avvocato
MOLFESE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –

Data pubblicazione: 08/11/2013

avverso

la

decisione

n.

8789/2006

della

COMM.

TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata 1’08/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8789/8/06, depositata 1’8.11.2006, la CTC
rigettava ricorso proposto da Carmen Coco avverso la sentenza

parzialmente ridotto il valore d’avviamento, accertato
dall’Ufficio del Registro, dell’azienda ceduta dalla contribuente
e da terzi. La CTC affermava, per quanto ancora interessa, che
non poteva essere esaminata, perché nuova, l’eccezione di
disintegrità del contraddittorio, sollevata dalla Coco, per esser
stati proposti dagli altri cointeressati separati ricorsi avverso gli
avvisi d’accertamento loro notificati.
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza,
con due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, deducendo error in iudicando, in
riferimento a “tutte le fonti del nostro ordinamento sia di diritto
sostanziale che di diritto processuale”, nonché violazione e falsa
applicazione dell’art 360, n. 5 cpc, la ricorrente sottopone il
seguente quesito: “dica la Suprema Corte di Cassazione se in
presenza di un litisconsorzio necessario (fatto non controverso)
proposto in primo e secondo grado del giudizio, la richiesta di
litisconsorzio necessario, a norma dell’art. 102 cpc viene
ingiustamente negletto e non esaminato dalla Commissione
Centrale”.
2. Col secondo mezzo, si denuncia la “violazione e falsa

della Commissione Tributaria di II grado di Roma che aveva

applicazione dell’art. 360, 1° co, n. 3 cpc in violazione dell’art.
102 cpc” e si formula il seguente quesito: “dica la Suprema Corte
di Cassazione se la sentenza della Commissione Tributaria

102 cpc relativo al litisconsorzio necessario eccepito nei diversi
gradi del giudizio ma negletto nonostante si tratti di rapporto
inscindibile”.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro
connessione, sono inammissibili. 4. A parte che la ricorrente non
specifica, nel primo motivo, le disposizioni che si assumono
violate, ed individua, in maniera erronea, il parametro di
valutazione, in riferimento all’art. 360, 1° co, n. 3 e 5 cpc,
denunciandosi, con tutte le censure, errores in procedendo, i
motivi sono inammissibili per la loro genericità. 5. L’impugnata
sentenza ha affermato “che dagli atti del fascicolo non risulta che
la questione (relativa al dedotto litisconsorzio, ndr) sia stata
rilevata”, aggiungendo che “tale pregiudiziale è stata introdotta
come motivo nuovo nel presente procedimento e come tale non è
ammissibile”. 6. Entrambi i motivi muovono, per contro, da un
presupposto di segno opposto, senza che siano specificati né gli
atti del giudizio di merito attraverso i quali la questione della
sussistenza del litisconsorzio sarebbe stata introdotta nel
processo, non essendo, al riguardo, sufficiente il mero richiamo
ad una memoria asseritamente inviata a mezzo del servizio
postale alla Commissione Tributaria di secondo grado, o ad

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Centrale, qui impugnata, ha violato e falsamente applicato l’art.

argomenti svolti in sede di discussione; né le ragioni per le quali
tali Sofia Coco e Anna Maria Cardella Palumbo (anodinamente
qualificate “coeredi”) rivestissero la veste di litisconsorti, non

cessionarie dell’azienda, né, ancora il contenuto degli autonomi
ricorsi proposti dalle predette (in narrativa, la ricorrente espone
che i relativi procedimenti avrebbero dovuto esser riuniti in
secondo grado). 7. Tali omissioni appaiono esiziali, tenuto conto
della giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 1052 del 2007)
secondo cui: “nel processo tributario la nozione di litisconsorzio
necessario, quale emergente dalla norma dell’art. 14 del d.lgs. n.
546 del 1992, si configura come fattispecie autonoma rispetto a
quella del litisconsorzio necessario, di cui all’art.. 102 cod. proc.
civ., poiché non detta come quest’ultima, una “norma in bianco”,
ma positivamente indica i presupposti nella inscindibilità della
causa determinata dall’oggetto del ricorso. Sulla base di questi
presupposti, un’ipotesi di litisconsorzio tributario, ai sensi del
citato art. 14, si configura ogni volta che, per effetto della norma
tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione
finanziaria, l’atto impositivo debba essere o sia unitario,
coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur
proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la
singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la
posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto

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essendo neppure chiarito se le stesse fossero cedenti o

all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli
elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione.
La “ratio” della peculiarità della fattispecie del litisconsorzio

dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché
funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e, al rispetto
della loro capacità contributiva”.
8. Ad abundantiam, vanno rilevate l’inidoneità dei quesiti
di cui all’art 366 bis cpc, formulati a conclusione delle due
censure, in quanto gli stessi si traducono nel mero interpello
della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione
di principio, e la mancata formulazione del c.d. quesito di fatto, a
corredo del vizio di motivazione dedotto nell’ambito del primo
motivo, con ulteriore ragione d’inammissibilità.
9. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività
difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

tributario si giustifica sul piano costituzionale quale espressione

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