Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25151 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30009-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA FROLDI, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 595/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 d’al Consigliere Relatore Dott.ssa VELLA

PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato l’ordinanza con cui il ‘fribunale di Ancona aveva respinto il ricorso proposto dal cittadino ghanese A.M. contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, ritenendo che il racconto narrato fosse per varie ragioni generico e contraddittorio, sì da rendere il richiedente poco credibile, e che non ricorressero i presupposti nè per la protezione sussidiaria nè per quella umanitaria.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3, comma 5”, per avere la Corte d’appello “omesso di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e nel ricorso di primo grado ascoltando il richiedente”, senza assolvere l’obbligo di cooperazione istruttoria, concludendo che “risulta evidente la contraddizione della motivazione del decreto impugnato”.

5. La censura è del tutto generica, ellittica e afferente valutazioni di merito della Corte territoriale, peraltro assai ampiamente e puntualmente motivate su tutti gli aspetti esaminati, sia con riguardo alla genericità, scarsa verosimiglianza, contradditorietà, scarsa plausibilità, assenza di elementi individualizzanti e mancanza assoluta di riscontri del narrato, sia con riguardo alle condizioni del Ghana (ritenuto sulla base di fonti ufficiali qualificate “uno degli Stati africani in pur essendo riscontrabili situazioni di criticità, a causa della presenza di fenomeni di matrice terroristica, al criminalità risulta attestata su livelli non allarmanti, dovendosi considerare, peraltro, che le autorità locali hanno disposto l’innalzamento delle misure di sicurezza con maggiori controlli su tutto il territorio”), sia con riguardo alla mancata allegazione di specifiche situazioni di vulnerabilità fondanti l’invocata protezione umanitaria.

6. Merita comunque rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte: i) la credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, chiamato a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed è perciò censurabile in cassazione solo nei rigorosi limiti attualmente prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (qui non rispettati), ovvero come mancanza assoluta della motivazione perchè inesistente, apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile (qui non dedotta), restando esclusa sia la rilevanza della sua pretesa insufficienza, sia l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura o interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi appunto di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019, in un caso analogo in cui era stata dedotta la violazione di norme di legge, ma si mirava ad una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dal tribunale; cfr. Cass. 27502/2018); li) anche l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) – da interpretare in conformità alle fonti normative e giurisprudenziali Eurounitarie (direttive 2004/83/C1 e 2011/95/UE; Corte giust. 17/0/2009, Elgafaji; 30/01/2014, Diakite) – implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, parimenti censurabile nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 30105/2018, 32064/2018).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giungo 2019.

Depositato in cancelleria il 8 ottobre 2019

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