Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25151 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 683-2012 proposto da:

D.L.A. nq di erede di P.T., elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. PALUMBO 26 C/O EP SPA, rappresentato e

difeso dagli Avvocati GIULIO GAETA, GUIDO GAETA (avviso postale ex

art. 135) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

DE.LI.AN. elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO

EMILIO 71 presso lo studio dell’Avvocato ROMANO ANGELO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato LUPO ALFREDO giusta delega a

margine;

– ricorso successivo –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI,

D.L.A.;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 221/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIULIO GAETA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato LUPO che si riporta agli

atti;

è comparso l’Avvocato ROCCHITTA difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. D.L.A. e De.Li.An. impugnavano l’avviso di liquidazione notificato il 23 giugno 2004 con cui era stata riliquidata l’imposta di successione in morte di P.T., deceduta il (OMISSIS), in Euro 129.001,74. La commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza numero 262 pronunciata il 16 giugno 2005 e depositata al 30 giugno 2005, accoglieva il ricorso. In data 15 settembre 2006 e 21 settembre 2006 l’agenzia delle entrate notificava ai due eredi un nuovo avviso di liquidazione con il quale chiedeva il pagamento dell’importo complessivo di Euro 124.890,00 motivando l’atto impositivo sulla base del fatto che imposte, sanzioni ed interessi erano dovuti in dipendenza della successione di P.T. relativamente alla sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale di Napoli numero 262 depositata il 30 giugno 2005.

Avverso tale avviso di accertamento proponevano ricorso i contribuenti e la commissione tributaria provinciale di Napoli lo accoglieva rilevando che l’atto impugnato difettava di motivazione e che, inoltre, l’avviso di liquidazione era stato notificato oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27, comma 2. Avverso la sentenza della CTP proponeva appello l’agenzia delle entrate e la commissione tributaria regionale della Campania lo accoglieva sul rilievo che, con la sentenza numero 262 pronunciata dalla commissione tributaria provinciale di Napoli il 16 giugno 2005 e depositata il 30 giugno 2005, era stata determinata in modo definitivo la base imponibile dell’imposta di successione, per il che dal deposito di tale sentenza decorreva per l’agenzia delle entrate il termine prescrizionale decennale di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41 per richiedere le imposte dovute.

2. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto distinti ricorsi D.L.A., svolgendo un motivo, e De.Li.An., svolgendo quattro motivi. Entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

3. D.L.A., con l’unico motivo, deduce contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27. Sostiene che da un lato la CTR ha rilevato che nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di liquidazione notificato il 23 giugno 2004 era stato accolto il ricorso con conseguente annullamento dell’avviso di liquidazione, dall’altro, in palese contraddizione, ha ritenuto che, stando alla motivazione della sentenza, l’ufficio avrebbe potuto notificare un nuovo avviso di liquidazione nel termine prescrizionale decennale.

Inoltre la CTR è incorsa in errore di diritto perchè il termine decennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1990, art. 41 avrebbe potuto decorre solo se con la sentenza 262 depositata il 30 giugno 2005 fosse stata determinata la base imponibile dell’imposta di successione mentre ciò non era avvenuto.

4. De.Li.An. con il primo ed il secondo motivo di ricorso deduce omessa insufficiente contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte da D.L.A..

5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., ed omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR, con la sentenza impugnata, ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni svolte dai contribuenti aventi ad oggetto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e di liquidazione impugnato.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non ha tenuto conto che, non avendo l’ufficio di impugnato la sentenza della CTP nella parte in cui era stato affermato la nullità dell’avviso di liquidazione per difetto di motivazione, sul punto si era formato il giudicato.

7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

8. Osserva la Corte che il motivo di ricorso svolto da D.L.A. è ammissibile e fondato. In ordine all’ammissibilità si osserva che, in generale, che i motivi che deducono “violazione di legge e difetto e contraddittorietà della motivazione” appaiono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, sia sostanziale che processuale e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).

Deve, peraltro, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione in cui si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora, come nel caso di specie, ciascuna questione rinvii all’altra al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009).

Il motivo è, poi, fondato in quanto con la sentenza n. 262 pronunciata dalla CTP di Napoli il 16 giugno 2005 e depositata al 30 giugno 2005, prodotta in allegato al ricorso, l’originario avviso di liquidazione notificato il 23.6.2004 era stato annullato sul rilievo che la sinteticità della motivazione, recante il mero richiamo al D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 21 e 24, non consentiva di capire il percorso logico in base al quale l’ufficio aveva emesso l’atto impositivo. Ne deriva che, non essendo stata determinata, con tale sentenza, la base imponibile dell’imposta di successione, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non si verte in tema di imposta definitivamente accertata per la cui esazione si applica il termine decennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1990, art. 41, comma 2, e l’ufficio, nell’emettere il nuovo avviso di liquidazione, avrebbe dovuto osservare il termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1990, art. 27.

9. I motivi di ricorso svolti da De.Li.An. rimangono assorbiti.

8. I ricorsi vanno, dunque, accolti e l’impugnata sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario dei contribuenti va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione delle alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere ai contribuenti le spese processuali di questo giudizio che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, per ciascuna parte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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