Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25150 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25150

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20588/2015 proposto da:

S.N., rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE

BOCCIA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

APS HOLDING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO FERRANTE, ALESSANDRO DI STEFANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/07/2015 R.G.N. 1015/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato MARIO ALDO COLANTONIO per delega Avvocato RAFFAELE

BOCCIA;

udito l’Avvocato STEFANO FERRANTE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.N. impugnava la sentenza n. 216/13 del Tribunale di Padova con cui venne respinta la sua domanda diretta ad ottenere l’annullamento del licenziamento disciplinare intimatogli dalla APS Holding s.p.a. il 22.6.10 e quindi il 21.7.10 per mancata tempestiva comunicazione ed ingiustificatezza dell’assenza a far data dal 2 giugno 2010 (conseguente lo stato di carcerazione preventiva del lavoratore). Resisteva la società. Con sentenza depositata l’8.7.15, la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il S., affidato a quattro motivi.

Resiste la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1464,2104 e 2119 c.c.; della L. n. 604 del 1966, art. 1; dell’art. 2103 c.c.; del R.D. n. 148 del 1931, art. 45, n. 16, parte seconda, e art. 21, e dell’art. 69 del c.c.n.l. di categoria.

Lamenta che la sentenza impugnata aveva errato nel non considerare che la carcerazione preventiva del lavoratore non poteva essere risolta in base alla disciplina regolante il rapporto degli autoferrotranvieri (e segnatamente il R.D. n. 148 del 1931, art. 21, prevedente l’obbligo dell’agente che si trovi nell’impossibilità di attendere al servizio di avvisare senza indugio l’azienda), bensì in base ai principi generali per cui il lavoratore detenuto si trova nell’impossibilità di chiarire con la direzione aziendale la sua posizione, sicchè un provvedimento restrittivo della libertà personale, che impedisce contatti personali con l’esterno, deve qualificarsi come causa di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione lavorativa, in ordine alla quale opera il meccanismo legale della sospensione del rapporto di lavoro, che rimane in quiescenza, finchè non cessi l’impedimento o l’azienda non dimostri che sia venuto meno il suo interesse alla prosecuzione del vincolo contrattuale (Cass. n. 26115/14, Cass. n. 22536/08).

Il motivo è infondato.

Giova premettere che nessun giudicato interno sulla legittimità del primo (dedotto) licenziamento (in tesi del 22.6.10) può ritenersi sussistere nella specie, come eccepito dalla società controricorrente.

Ed invero la sentenza impugnata ha valutato solo il secondo licenziamento del 21.7.10, affermando chiaramente che il primo recesso (in tesi del 22.6.10) non risultava neppure esaminato dal primo giudice (pag. 5 sentenza impugnata), evidenziando peraltro che tale recesso non risultava neppure recapitato al lavoratore (ibidem), sicchè la questione era estranea all’attuale thema decidendum. Ne consegue che non può essersi formato alcun giudicato interno su tale presunto primo licenziamento, anche per la ragione che l’intera sentenza d’appello non avrebbe potuto statuire su di un licenziamento, il secondo, in realtà inesistente perchè intimato allorquando il rapporto di lavoro non era più in essere in forza del preteso giudicato.

Ciò premesso occorre considerare che la sentenza d’appello ha risolto la controversia sulla base del R.D. n. 148 del 1931, art. 45, (che sanziona con la destituzione il lavoratore arbitrariamente assente per oltre cinque giorni) e dell’art. 21, del detto R.D., prevedente l’obbligo dell’agente che si trovi nell’impossibilità di attendere al servizio di avvisare senza indugio l’azienda.

Osserva la Corte che non v’è dubbio che la carcerazione preventiva del lavoratore non può definirsi assenza arbitraria, nè consenta, in linea di massima, all’imputato di avvisare “senza indugio” l’azienda della sua assenza.

Nella specie, tuttavia, la sentenza impugnata ha evidenziato che a fronte dell’assenza iniziata il 2.6.10, il lavoratore, tramite il suo legale, faceva pervenire comunicazione dell’assenza solo il 5.7.10 e dunque non tempestivamente.

Sebbene, come detto, possa discutersi se lo stato di carcerazione preventiva consenta al lavoratore di far pervenire “senza indugio” la comunicazione dell’assenza, ritiene il Collegio che non possa dubitarsi che la comunicazione 5.7.10 sia comunque in contrasto con la disciplina speciale di cui al citato art. 21, R.D. cit., non essendo stato peraltro dedotto, e tampoco dimostrato, che prima di tale data il S. si trovasse nell’impossibilità di comunicare la sua assenza dal lavoro.

Il motivo è dunque infondato.

2.- Con secondo, subordinato, motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, e della L.n. 300 del 1970, art. 18.

Lamenta in sostanza il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità del caso di specie ad una impossibilità sopravvenuta della prestazione e non già “ad una assenza ingiustificata dal servizio.

3.- Con il terzo, ulteriormente subordinato, motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 1, e della L. n. 300 del 1970, art. 18. Lamenta che la sentenza impugnata, dopo essere venuta a conoscenza dell’evento impeditivo (comunicazione del legale del 28.6.10), avrebbe dovuto solo valutare la persistenza o meno dell’interesse della datrice di lavoro all’adempimento parziale ex art. art. 1464 c.c..

4.- Col il quarto, ulteriormente subordinato, motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2106 c.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, lamentando sempre la nullità della sentenza per mancanza di motivazione circa la lamentata sproporzione tra la sanzione adottata ed il fatto contestato, tanto più che il reato contestato non ineriva il rapporto lavorativo ed il S. non aveva mai ricevuto prima alcuna contestazione disciplinare.

5.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati, basandosi sull’erronea inapplicabilità al rapporto de quo della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui al R.D. n. 148 del 1931, che invece per le ragioni dette, e nei limiti sopra evidenziati inerenti il caso di specie, deve trovare applicazione.

6.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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