Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25150 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. II, 16/09/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 16/09/2021), n.25150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25845/2019 proposto da:

E.Q., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5071/2019 del TRIBUNALE di

TORINO, depositato il 02/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

E.Q. ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Torino 2 agosto 2019, n. 5071, che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, ancora in subordine, di quella umanitaria.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è del tutto privo della esposizione dei fatti del processo e nella premessa addirittura parla di provvedimento emesso dal Tribunale di Torino che avrebbe respinto il ricorso fatto valere “contro il provvedimento del Tribunale di Torino competente per il riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria”.

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3, “essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (così Cass. 10072/2018 e Cass. 7025/2020).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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