Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25150 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30197/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende per procura;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

K.M., cittadino (OMISSIS), propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, articolato in due motivi, avverso il decreto n. 16387/2019 del Tribunale di Roma, pubblicato in data 26.6.2019, comunicato a mezzo pec il 3.9.2019, con il quale il tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento emesso dalla Unità Dublino che disponeva il suo trasferimento in Finlandia in quanto Stato competente a decidere sulle domande di riconoscimento del diritto alle varie forme di protezione internazionale, avendo già il ricorrente presentato analoga istanza di concessione della protezione internazionale in Finlandia nel 2015, quindi ben prima della presentazione, nel 2018, di analoga istanza in Italia.

Il Ministero ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione delle norme e dei principi ispiratori del Regolamento CE n. 604 del 2013, nonchè il difetto di istruttoria.

Fa riferimento ai criteri fissati dal predetto regolamento (c.d. Regolamento Dublino III) per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale da parte di un cittadino di un paese terzo o apolide.

Sostiene che il provvedimento impugnato – in ciò sembrando far riferimento al provvedimento del Ministero dell’interno, e non al decreto del tribunale – parta del presupposto, che ritiene inaccettabile, che la Finlandia sia un paese membro sicuro.

Quindi, sostiene che l’Italia avrebbe dovuto verificare, prima di spogliarsi della competenza, che la Finlandia non fosse un paese a rischio di esporre l’immigrato alla sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 29 del regolamento UE n. 604 del 2013, nonchè la violazione della Convenzione di Ginevra. Denuncia che l’Italia abbia chiesto alla Finlandia di riprendere in carico il ricorrente, ex art. 18 1b del predetto regolamento, con provvedimento del Ministero dell’Interno, mentre il Ministero stesso avrebbe dovuto trattenere la competenza e decidere nel merito. Denuncia anche la violazione degli obblighi di informazione nei suoi confronti.

Contesta quindi che il Ministero si sia legittimamente spogliato della competenza a provvedere rimettendo gli atti al Paese al quale per primo il richiedente asilo aveva proposto la richiesta.

Il ricorso è inammissibile, in primo luogo per la mancanza di una esposizione benchè sommaria dei fatti di causa e della stessa vicenda personale del ricorrente, che poi si riverbera sull’esposizione e la comprensibilità dei motivi.

Inoltre, esso non si confronta in alcun modo con la decisione del tribunale impugnata ma esclusivamente con l’esito della decisione amministrativa adottata in precedenza dal Ministero, senza che alcuna argomentazione sia effettivamente volta a contestare eventuali errori di diritto al decreto impugnato.

Il decreto, assai accurato, ricostruisce analiticamente il sistema disciplinato dal Regolamento n. 604 del 2013 ed i criteri da seguire per individuare il paese competente a decidere in caso di domande di protezione internazionale presentate a più di un paese membro: il sistema comune Europeo di asilo (CEAS), che trova diretto fondamento nell’art. 78 del TFUE, postula un principio generale di reciproca fiducia tra sistemi di asilo nazionali e di mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali, e comprende un complesso di regole per determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata nel territorio dell’Unione Europea. Tali regole sono contenute nel Regolamento EURODAC n. 603 del 2013 e nel Regolamento n. 604 del 2013 (c.d. Regolamento Dublino), che sancisce all’art. 3, par. 1, che una domanda di protezione internazionale, ovunque presentata, è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

Siffatti criteri, che rivestono carattere cogente, sono stabiliti dagli artt. 7-15, e la loro applicazione è rimessa allo Stato in cui la domanda è presentata per la prima volta (art. 20, par. 2). Il momento di presentazione della domanda di asilo in uno Stato membro rappresenta quindi l’avvio della procedura di determinazione dello Stato avente competenza (art. 20, par. 1).

Il Regolamento inserisce peraltro una deroga generale ai criteri di competenza nell’art. 3, par. 2, comma 2, che opera, in funzione di garanzia individuale, soltanto qualora il trasferimento di un richiedente verso un altro Stato membro designato come competente appaia impossibile, sussistendo fondati motivi per ritenere esistenti carenze sistemiche nelle procedure di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in detto Stato, tali da implicare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Si tratta di una regola di chiusura a tutela del migrante, destinata ad operare, in ambito Europeo, in casi estremi in cui l’assetto interno di un paese membro non dia più le garanzie minime del rispetto dei diritti umani, al punto tale che il migrante possa correre il rischio concreto di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti: condizioni che il decreto impugnato ha pacificamente e motivatamente escluso, facendo riferimento anche a fonti ufficiali, in relazione alla situazione della Finlandia.

Il ricorrente si limita a contestare l’esito della decisione, senza indicare neppure la violazione di legge in cui potrebbe essere incorso il giudice a quo in tale sua valutazione.

La denuncia di mancanza di informazioni – da parte dell’autorità amministrativa – è anch’essa meramente enunciata nel ricorso, mentre è analiticamente ricostruito, nel decreto impugnato, il rispetto del procedimento da parte del Ministero, ed in particolare lo svolgimento della audizione del ricorrente alla presenza di un interprete madrelingua proprio perchè potesse ben comprendere le informazioni che gli venivano fornite e la procedura da seguire, la compilazione da parte sua del formulario per la ripresa in carico, dove lui stesso dava atto di aver presentato in precedenza altra domanda presso un diverso paese UE.

Anche sull’intempestività del trasferimento, non eseguito nel termine di sei mesi (come previsto dall’art. 29 del predetto regolamento), le affermazioni sono volte a censurare il provvedimento amministrativo e non la decisione impugnata, e sono del tutto generiche perchè prive di alcuna indicazione cronologia che faccia riferimento alla fattispecie concreta, che avrebbe dovuto essere dedotto nel corso del procedimento ed in questa sede richiamato e contestualizzato.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensive da parte dell’intimato.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA