Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25150 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25150 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 29130-2007 proposto da:
EDIL LSSNC DI LAPOLLA MICHELE & SCARCIOLLA FRANCESCO
SNC in persona dei legali rappresentanti,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49,
presso lo studio dell’avvocato BOTZIOS PAOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHITELLI
GIACOMO con procura speciale notarile del Not. Dr.
NICOLA MADIO in MATERA rep. n. 42030 del 20/09/2010;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 08/11/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 60/2007 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata il 04/06/2007;

udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHITELLI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’integrazione del contraddittorio.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La snc EDILIZIA L.S. di Lapolla Michele e Scarciolla Francesco impugnava dinanzi alla CTP di Matera l’awiso
di accertamento con il quale l’Ufficio, sulla base di ricavi non contabilizzati né dichiarati per lire 737.400.000
derivanti dalla cessioni di alcune unità immobiliari ed utilizzando al riguardo sia valori di mercato sia atti
pubblici sia i prezzi dell’Osservatorio UTE di Matera, aveva rideterminato per l’anno 1998 il reddito
d’impresa, rettificandolo da quello dichiarato di lire 53.056.000 a quello di lire 790.456.000.

Con sentenza 60/3/07, depositata il 4-6-07, la CTR Potenza accoglieva l’appello dell’Ufficio; in particolare la
CTR riteneva legittima la rettifica analitica in questione, effettuata coerentemente con le visure catastali e
nella quale ciascuna unità immobiliare era stata valutata al prezzo medio corrente all’epoca del
trasferimento; al riguardo precisava: che l’Ufficio era giunto a tale conclusione per il comportamento
omissivo della società (che non aveva esibito né i contratti preliminari di vendita delle unità immobiliari né i
contratti con cui aveva appaltato a terzi la realizzazione di interventi edilizi sulle dette unità) e per la
mancanza di giustificazione, da parte dei soci, in ordine alla fonte dei finanziamenti societari; che la società,
pur avendone l’onere, non aveva dimostrato, a fronte di un riscontrato comportamento antieconomico, la
congruità dei ricavi dichiarati.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso la società, affidato a due motivi; resisteva l’Agenzia delle Entrate
con controricorso; con istanza depositata il 30-11-2010 la società chiedeva la riunione del giudizio ad altro
pendente dinanzi alla S.C. ed avente ad oggetto ricorso per Cassazione proposto dal socio Scarciolla
Francesco awerso sentenza della CTR Potenza 62/3/07 concernente il suo reddito di partecipazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, come evidenziato da Cass. sez. unite 14815/2008, “in materia tributaria
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche
awerso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti
devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad
alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’att
autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario origi

L’adita CTP accoglieva il ricorso.

ESENTE DA REGIST?t AZIONE
AI SENSI 1)1Th 1) :°R
N. 131 TA.
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Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione
del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo
art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.
Siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie, ove non sono state fatte valere questioni personali,
ed ove non risulta che, nel giudizio di merito e nel presente giudizio di legittimità, abbiano partecipato la

Né la questione può essere superata dalla pendenza del ricorso per cassazione di cui all’istanza di riunione,
atteso che il ricorso proposto dall’altro socio Lapolla Michele è stato già deciso da questa Corte con
ordinanza 8384 del 2010, con la quale è stata dichiarata la nullità dell’intero giudizio e rimesse le parti
dinanzi alla CTP di Matera.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo
esame a contradditorio integro alla CTP di Matera; in considerazione dell’intervento della richiamata
sentenza della Cass. sez. unite solo in corso di giudizio, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo esame alla
CTP di Matera; dichiara compensate interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 26-9-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

società e gli altri soci.

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