Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25150 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27065-2018 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCA SCHERA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3808/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso proposto dal cittadino nigeriano F.F. contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato (domanda poi non riproposta in d’appello) nonchè della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, ritenendo rispettivamente insussistenti i presupposti della violenza indiscriminata nella regione di provenienza ((OMISSIS), non situata nella zona nord-est della Nigeria dove si registrano attacchi terroristici) e assenti specifiche condizioni di vulnerabilità, anche per l’inverosimiglianza di quanto narrato dal richiedente.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto un motivo di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il motivo proposto il ricorrente chiede “dichiararsi nulla la gravata sentenza per manifesta illogicità e carestia della motivazione”, sul rilievo testuale “che le valutazioni affrontate dal tribunale sono infondate e di poco approfondimento” con riguardo sia all’attuale situazione della Nigeria sia alla credibilità della narrazione del richiedente.

5. La censura è manifestamente inammissibile, perchè del tutto generica e difforme dal paradigma di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che ha circoscritto il vizio motivazionale all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, ponendo a carico del ricorrente l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U, 8053/2014; conf. ex multis, Cass. 27415/2018).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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