Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2515 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2515 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28430-2012 proposto da:
CERRUTI ANNA MARIA CRRNMR57A57F839N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato APRILE GIUSEPPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIZZOLLA PROSPERO, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – quale successore ex lege
dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Napoli in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

5 Si-

Data pubblicazione: 05/02/2014

avverso la sentenza n. 202/23/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 10.3.2011, depositata il 07/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARAC CI OLO.

Ric. 2012 n. 28430 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.493/38/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Cerruti Anna Maria- ed ha così confermato l’avviso di classamento di
unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere esente da vizi l’atto di
classamento. Ed invero l’Agenzia aveva ampiamente documentato e provato quali
sono i dati tipici del fabbricato in oggetto e quali sono quelli degli immobili presenti
nella medesima zona (oggetto dell’applicazione dei parametri comparativi valorizzati
in giudizio), così come appariva anche pregevole la zona urbana in cui l’immobile è
ubicato, con migliorie ed incrementi delle infrastrutture.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.3 della legge
n.241/1990, ed altre disposizioni di legge) la ricorrente —dopo avere premesso che il
menzionato art.58 della legge n.662/1996 prevede in particolare che il processo di
riclassamento prende avvio su richiesta del comune, per le microzone individuate con
apposito procedimento, previa verifica dell’esistenza dei presupposti da parte
dell’Agenzia- censura la decisione per avere erroneamente omesso di considerare che
l’atto di accertamento non era validamente motivato, non essendosi dato conto delle

5 1’1-

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letti gli atti depositati

ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto sulle cui basi la rendita catastale
dell’immobile è stata variata.
Il ricorso merita di essere accolto.
Risulta da entrambi gli atti difensivi di parte che l’avviso dell’Agenzia del Territorio
appare conseguente alla richiesta del Comune di Napoli di provvedere alla verifica

serie di fabbricati con classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo
rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che
l’attribuzione di rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1
dicembre 1949, ii. 1142, nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio
1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo
conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue
caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un
dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali,
nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito
significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane,
riconoscendo però che la motivazione specifica del provvedimento era limitata
all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione —diversamente da come è stato ritenuto dal giudice di meritoappare insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento,
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)

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degli attuali classamenti ed all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una

ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in

si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- il motivo di ricorso appare
manifestamente fondato e la sentenza impugnata sia meritevole di cassazione.
Consegue da ciò che la Corte potrà provvedere anche nel merito -accogliendo
l’impugnazione del contribuente ed annullando l’avviso di classamento in questioneapparendo già dagli atti di causa che il predetto avviso non è rispettoso del principio
di diritto dianzi trascritto e non essendoci esigenza di nuovi accertamenti di fatto.
Roma, 5 maggio 2013

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato una memoria, sostanzialmente adesiva alle
conclusioni della relazione, nel mentre l’Agenzia ha depositato un “atto di rinuncia”
che appare del tutto frustrano, non essendo essa ricorrente;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui

che le spese di lite possono essere regolate

secondo il criterio della

compensazione, atteso che soluzione della controversia è determinata da indirizzo
giurisprudenziale conformatosi medio tempore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,

tutti i gradi.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

annulla il provvedimento impositivo qui impugnato. Compensa tra le parti le spese di

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