Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2515 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Nativi Gloria, per

legge domiciliato nella cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

CO.RI.MA. DESIGN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv. Piccinini Michele e Luigi Ottavi,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via

degli Scialoia, n. 6;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

CO.RI.MA. DESIGN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv. Michele Piccinini e Luigi Ottavi,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via

degli Scialoia, n. 6;

– ricorrente in via incidentale –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona

dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 730 in data 26

giugno 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Luigi Ottavi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Con sentenza n. 730 depositata il 26 giugno 2009, poi corretta con ordinanza del 7 ottobre 2009, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento dell’appello del Condominio di (OMISSIS) contro CO.RI.MA. Design s.r.l., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione arbitrale; ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; ha condannato la società appellata al pagamento delle spese processuali in favore del condominio appellante.

Per la cassazione della sentenza della Corte di appello il Condominio ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 gennaio 2010, sulla base di un motivo. Ha resistito, con controricorso, la società CO.RI.MA. Design a r.l., la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

L’unico motivo del ricorso principale, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 è inammissibile, perchè non si conclude con il prescritto quesito di diritto, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rations temporis applicabile.

Per la stessa ragione è inammissibile l’unico motivo in cui si articola il ricorso incidentale (violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti: artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, entrambi i ricorsi – da riunire ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti contro la stessa sentenza – devono essere dichiarati inammissibili;

che la reciproca soccombenza impone di compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara entrambi inammissibili e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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