Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2515 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2515 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

sul ricorso 16864/2012 proposto da:

Banca Popolare di Ancona S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Celimontana n.38, presso lo studio dell’avvocato Panariti Paolo,
rappresentata e difesa dall’avvocato Cangiano Antonella, giusta
procura in calce al ricorso;
-ricorrente CO ntro
Curatela del Fallimento Rullo Antonio;

Data pubblicazione: 01/02/2018

- intimata avverso il decreto n. 1591/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositato il 04/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Luisa De Renzis che ha chiesto che la Corte di
Cassazione respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla
legge.
La Corte,
Rilevato che:
Il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione allo stato passivo del
Fallimento di Rullo Antonio, titolare dell’impresa individuale Lavori
Generali di Costruzione ed Ingegneria Civile, proposta dalla Banca
Popolare di Ancona, per ottenere, a fronte dell’avvenuta ammissione
al chirografo, l’ammissione in privilegio pignoratizio della somma di
euro 210.000,00, per il saldo debitore del conto corrente n.10398,
comprensivo di interessi al 30/9/09, in virtù di due polizze
assicurative, la prima, stipulata il 28/2/2005 tra il Rullo e la BPB
Assicurazioni Vita s.p.a, e la seconda, il 28/8/2007, tra Rullo e UBI
Assicurazione Vita, costituite in pegno a favore della Banca Popolare
con atti in data 27/4/2005 e 10/10/2007.
Nello specifico e per quanto ancora rileva, il Giudice del merito ha
richiamato il disposto di cui all’art. 1, lett.q) del d.lgs. 170/2004, che
definisce il significato della «prestazione della garanzia» e ha
interpretato l’art.2, comma 1, lett.b), laddove prevede l’applicazione
dello stesso d.lgs. ai contratti di garanzia finanziaria, a condizione che
«la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia
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27/09/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

provata per iscritto», nel senso del riferimento alle attività sottostanti
al concetto di «prestazione di garanzia» vale a dire, per quanto
riguarda il pegno, «la notificazione al debitore della costituzione del
pegno stesso o la sua accettazione da parte del debitore» di cui
all’art. 1 lett.q) d.lgs. 170 nella formulazione

ratione temporis

introdotto dal d.lgs. 24/3/2011, n. 48 ed a decorrere dal 30/6/2011).
Secondo il Tribunale, gli estratti notarili del libro delle garanzie
avrebbero consentito al più di desumere le registrazioni dei contratti
di pegno, senza indicare alcunché in relazione alla data certa ex
art.2704 cod. civ. della notificazione al debitore della costituzione del
pegno o dell’ accettazione da parte di questi; né la riscontrata
carenza probatoria poteva essere superata con la lettera del
28/2/2012 della Aviva Assicurazioni Vita alla Banca Popolare di
Ancona, perché priva di data certa e portante data successiva al
fallimento né dalla prova testimoniale, inammissibile, attesa la forma
scritta ad probationem richiesta dal combinato disposto degli art. 2,
comma 1, lett. b) e art.1, lett.q) del d.lgs. 170/2004, né dalla CTU
che non costituisce mezzo di prova, ma di valutazione della stessa.
Ricorre la Banca, sulla base di quattro motivi.
Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria ex art.380 bis.l.
Considerato che:
Col primo motivo, la Banca denuncia la nullità del procedimento e del
decreto impugnato, atteso che nella specie, il Giudice relatore si è
riservato alla prima udienza «per riferire al Collegio» e poi il Tribunale
ha direttamente deciso l’opposizione, così violandosi l’art. 99, comma
9, legge fall. ed il diritto di difesa(secondo la ricorrente, il giudice
relatore, ove rigettate le richieste istruttorie, avrebbe dovuto fissare

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applicabile (prima della introduzione dell’art. 3, comma 1 bis,

nuova udienza per le conclusioni, così dando alla parte la possibilità di
richiedere memorie conclusionali, come previsto dall’art.99, comma
9, legge fall.).
Col secondo, denuncia l’ultrapetizione del provvedimento impugnato,
nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 cod.

d’ufficio dell’ eccezione di mancanza di data certa del contratto e
dell’accettazione da parte del debitore.
Col terzo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1,
lett.q), 2 e 3 del d.lgs. 170/2004, 2787, comma 4, 2704 cod. civ., e
degli artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione
omessa ed insufficiente.
Sostiene il valore di prova legale della registrazione sul libro delle
garanzie tenuto dalla Banca secondo il d.lgs. 170/2004, che ha dato
attuazione alla direttiva comunitaria 2002/47/CE; che l’art.2 del d.lgs.
cit., in riferimento ai casi in cui può esercitarsi l’escussione diretta,
riconosce in capo all’intermediario professionale un’agevolazione
probatoria, laddove, al fine di provare la data di costituzione della
garanzia, ritiene «sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari
sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 seguenti del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213, e l’annotazione del
contante sul conto di pertinenza» e che l’art.3 esclude ulteriori oneri
probatori rispetto a quelli dell’art.2.
La ricorrente sostiene l’applicabilità dell’art.2787, comma 4, cod. civ.,
quale istituto di credito abilitato ancorchè in via non esclusiva, alle
operazioni di credito su pegno, in base alla generica autorizzazione
all’esercizio del credito; deduce che nel caso l’estratto notarile del
libro delle garanzie prodotto riporta gli elementi essenziali dell’atto

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proc. civ. e 2704 e 2697 cod. civ., sostenendo la non rilevabilità

costitutivo di pegno richiesti dall’art.2787 cod. civ. e che la
vidimazione periodica è successiva all’annotazione.
Col quarto mezzo, la Banca denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art.1, lett.q) in relazione all’art.2 del d.lgs. 170/2004 e degli
artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché il vizio di motivazione.

credito» avendo il pegno ad oggetto particolari «strumenti finanziari »
rientranti nell’ambito di applicazione degli artt.2, comma 1, lett.b) e
3, comma 1, d.lgs. 170/2004, mentre le polizze assicurative oggetto
di causa, cd.

linked policies, sono inquadrabili tra gli strumenti

finanziari, ed in particolare, le polizze cd. index linked e unit linked in
quelle rispettivamente di «valori mobiliari» e «quote di organismo
collettivo del risparmio», richiamate dal combinato disposto dell’art.1,
lett.t) d.lgs. 170/2004 e dall’art.1, comma 2, lett.a) e c) del TUF.
La ricorrente sostiene infine di avere provato l’accettazione da parte
del debitore con la lettera 20/2/2012, inviata ad Aviva Assicurazioni
Vita alla Banca, potendo provare la data con ogni mezzo di prova ex
art.2787, comma 4, cod. civ. e di avere in ogni caso chiesto prova
per testi, perfettamente ammissibile.
Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del
ricorso.
Considerato che:
Il primo mezzo è infondato, atteso che lo svolgimento procedimentale
del giudizio di opposizione allo stato passivo è disciplinato per linee
generali dall’art.99, commi 8, 9 e 10, nel prevedere l’udienza di
comparizione, la trattazione e l’istruzione della controversia, per poi
arrivare alla decisione, lasciando al giudice di dettare i modi ed i
tempi di questa fase del giudizio, secondo lo schema deformalizzato
del procedimento camerale, da cui la piana inapplicabilità di norme
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Si duole della qualificazione operata dal Tribunale, come «pegno di

proprie del giudizio ordinario di cognizione, quale l’art.190 cod. proc.
civ.
Né in ogni caso vi è stata lesione del diritto di difesa, ben potendo la
parte richiedere già nell’udienza di comparizione il termine per la
memoria, di cui al nono comma dell’art.99 legge fall., né, infine, la
ricorrente ha prospettato quale sarebbe stata in tesi la lesione

concreta del proprio diritto di difesa (sul principio, tra le tante, si
vedano le pronunce del 19/3/2014, n. 6330 e del 18/12/2014, n.
26831).
Anche il secondo mezzo va respinto, atteso il principio espresso nella
pronuncia Sez. U. 20/2/2013, n. 4213, secondo cui la mancanza di
data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza
di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto
impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in
senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la
rilevazione d’ufficio dell’eccezione determina la necessità di disporre
la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e
richieste e subordina la decisione nel merito all’effettuazione di detto
adempimento.
I motivi terzo e quarto, strettamente collegati e da valutarsi
congiuntamente, sono sostanzialmente inammissibili.
Il ragionamento del Tribunale è nei seguenti termini: il d.lgs.
170/2004, all’art.2 dispone l’applicazione della normativa in oggetto
ai contratti di garanzia finanziaria a condizione che «la garanzia
finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per
iscritto»(comma 1, lett. b), e l’art.1, lett.q) al fine di ritenere la
prestazione della garanzia, per il pegno o la cessione di credito
richiede nella formulazione

ratione temporis

applicabile «la

notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o la sua
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accettazione da parte del debitore»(è pacificamente inapplicabile il
disposto di cui all’art.3, comma 1

bis del detto decreto, perché

introdotto dal d.lgs. 24/3/2011, n.48, a decorrere dal 30/6/2011,
successivamente quindi alle date dei due contratti di garanzia, che
specificamente ha disposto che«nel caso di pegno o di cessione di

tra le parti del contratto di garanzia finanziaria. Ai fini della loro
opponibilità ai terzi restano fermi i requisiti di notificazione al debitore
o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile»).
Ora, detta interpretazione è contrastata dalla ricorrente, che nega in
radice la natura di pegno di credito, sostenendo che le polizze in
oggetto, cd.

linked policies,

rientrano negli strumenti finanziari

«valori mobiliari» e «quote di organismo di investimento collettivo del
risparmio», di cui all’art.1, lett.

t) del d.lgs. 170/2004 e art.2,

comma 2 lett. a) e c) del TUF, per i quali, in forza del combinato
disposto di cui all’art.2, comma 1 lett. b) e art. 3, comma 1, del d.lgs.
170 cit., l’opponibilità ai terzi del contratto di pegno non richiede
«requisiti ulteriori» rispetto alla « registrazione degli strumenti
finanziari sui conti degli intermediari … e l’annotazione del contante
sui conti di pertinenza».
Detta prospettazione, che non risulta in alcun modo trattata nella
pronuncia impugnata, e in relazione alla quale la parte non indica con
quale atto e quando fosse stata dalla stessa sollevata nel giudizio di
merito, introduce chiaramente una questione nuova nel presente
giudizio, involgente accertamenti di fatto, ovvero l’esame delle polizze
assicurative e la qualificazione delle stesse.
E’ altresì nuova la deduzione di applicazione a sé della normativa di
cui all’art. 2787, comma 4, cod.civ., che parimenti richiede
accertamento di fatto, di cui non v’è traccia nella pronuncia né la
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credito la garanzia che rispetta i requisiti di cui all’articolo 2 è efficace

ricorrente ha dedotto di avere fatto valere detta questione nel
giudizio di merito.
Ciò posto, va rilevata la non incidenza sulla ratio della pronuncia della
deduzione della prova della data certa dell’atto costitutivo del pegno,
posto che la pronuncia impugnata, pur ammettendo che la prova dei

contratti nelle scritture contabili, ha ritenuto che pur tuttavia
mancava la prova della notificazione al debitore della costituzione del
pegno o della accettazione da parte di questi.
Quanto alla deduzione della prova dell’accettazione da parte del
debitore a mezzo della produzione della lettera inviata da Aviva alla
Banca, con allegate le copie delle appendici di polizza, datate
11/5/2005 e 16/10/2007, confermative della presa d’atto da parte
dell’assicurazione della costituzione in pegno, l’odierna ricorrente si è
limitata ad invocare, ai fini della prova della data certa di dette
appendici, l’agevolazione probatoria di cui all’art.2787, comma 4,
cod.civ., prospettazione nuova per quanto sopra già detto, e nel resto
ha richiamato le prove testimoniali, senza censurare il rilievo di
inammissibilità a riguardo fatto valere dal Tribunale.
Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio seguono
la soccombenza; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi
costituito l’intimato Fallimento.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27/9/2017

DEPOSITATO

contratti di pegno potesse essere fornita con la registrazione dei

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