Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25149 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep.24/10/2017), n. 25149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21847-2014 proposto da:
BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso
lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CESARE POZZOLI, ANGELO GIUSEPPE CHIELLO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO
174, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DI CELMO, rappresentato
e difeso dall’avvocato LUCIANO CALOJA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
BANCO DI NAPOLI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso
lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CESARE POZZOLI, ANGELO GIUSEPPE CHIELLO,
giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1284/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 11/03/2014 R.G.N. 2197/13;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
principale per quanto di ragione; ricorso incidentale condizionato
assorbito;
udito l’Avvocato GIANFRANCO LIUZZI per delega verbale Avvocato CARLO
FERZI;
udito l’Avvocato LUCIANO CALOJA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1284/2014, depositata l’11 marzo 2014, la Corte di appello di Napoli respingeva il gravame di Banco di Napoli S.p.A. e confermava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato a M.S. in data 18 settembre 2008 all’esito di procedura di riduzione di personale ai sensi della L. n. 223 del 1991, sul rilievo della omessa trasmissione della comunicazione ex art. 4, comma 9 stessa legge alla Commissione regionale permanente tripartita della Regione Campania, conseguentemente ritenendo assorbite le ulteriori censure e superfluo l’esame dell’appello incidentale.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Banco di Napoli S.p.A. con quattro motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi, a cui ha resistito a sua volta il Banco con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, art. 4, comma 12, e art. 5, comma 3, e dell’art. 12disp. gen., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la sentenza omesso di considerare il fatto che la comunicazione ex art. 4, comma 9, era stata trasmessa – con l’unica eccezione della Commissione regionale tripartita della Regione Campania – a tutti i destinatari di legge, con la conseguenza che la fattispecie concreta non era esattamente sovrapponibile all’ipotesi sanzionata dalla L. n. 223 del 1991, art. 4,comma 12.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle stesse norme già richiamate nel primo per non avere la Corte di merito considerato che la finalità della comunicazione, di cui all’art. 4, comma 9, è unica e che ogni singolo adempimento previsto dalla norma non può che essere valutato unitariamente in funzione del raggiungimento o meno dello scopo di rendere trasparente l’esercizio del potere di recesso, consentendo alle organizzazioni sindacali, agli uffici del lavoro e soprattutto ai lavoratori interessati di controllare la regolarità del relativo esercizio e della scelta che lo precede.
Con il terzo motivo viene ulteriormente dedotta la violazione e falsa applicazione delle medesime norme di legge ed inoltre dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per avere la Corte di merito ritenuto, anche incorrendo in una motivazione contraddittoria, che la necessità della comunicazione alla Commissione tripartita non fosse venuta meno in considerazione della esclusione dei lavoratori appartenenti al settore del credito dal novero degli aventi diritto all’indennità di mobilità.
Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, avendo la Corte, nel valutare la rilevanza della mancata trasmissione della comunicazione ex art. 4, comma 9, alla Commissione tripartita, trascurato di considerare la peculiarità del criterio di scelta (quello della pensionabilità) convenuto in sede sindacale, criterio che esclude margini di discrezionalità e permette conseguentemente di individuare in via automatica il modo con il quale il datore di lavoro è pervenuto alla scelta del dipendente da licenziare.
I motivi così proposti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso principale è fondato e deve essere accolto.
E’, infatti, ormai consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale “in materia di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della strumentalità delle formè, valido anche per il procedimento amministrativo, non può essere dichiarata l’inefficacia del licenziamento laddove, nell’ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, – che, in base all’art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le liste di mobilità – ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell’indennità di mobilità” (Cass. n. 12122/2015; conformi, fra le altre: Cass. n. 13788/2015; Cass. n. 14429/2015; Cass. n. 17103/2016; Cass. n. 4269/2017).
Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.
Come, infatti, più volte precisato da questa Corte, “il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, cioè una soccombenza; esso, pertanto, deve essere considerato inammissibile quando proposto dalla parte vittoriosa. Peraltro, le tesi, considerate assorbite e, quindi, non considerate dalla sentenza impugnata, possono essere eventualmente riproposte davanti al giudice di rinvio, in caso di accoglimento del ricorso principale” (cfr., fra le molte, Cass. n. 9637/2001).
Ne consegue che, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 1284/2014 della Corte di appello di Napoli deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, farà applicazione del richiamato principio di diritto, valutando, ove riproposte, le ulteriori questioni dedotte in giudizio e ritenute assorbite.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017