Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25149 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 08/10/2019), n.25149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23344-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la Corte Di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GOTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;

– intimati –

avverso la sentenza n. 113/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Milano ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso proposto dal cittadino pakistano A.S. contro il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato (poi rinunciato in sede d’appello) e di protezione sussidiaria o umanitaria, ritenendo – rispettivamente – che le vicende narrate fossero generiche, poco credibili e comunque strettamente personali (con l’aggiunta che il richiedente aveva ammesso di aver distrutto il proprio passaporto per non essere identificato in Italia) e che non fossero state allegate particolari situazioni di vulnerabilità, essendo all’evidenza il ricorrente giunto in Italia per fini lavorativi.

2. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, mentre gli intimati non hanno svolto difese.

3. A seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si denunzia cumulativamente la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan e dell’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3).”.

5. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, “in relazione alla omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

6. Entrambi i motivi sono inammissibili perchè, oltre a prospettare indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione, veicolano violazioni di legge del tutto generiche e adducono censure motivazionali difformi dal paradigma di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che ha circoscritto tale vizio all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, ponendo a carico del ricorrente l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U, 8053/2014; conf. ex multis, Cass. 27415/2018).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate.

8. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, risultando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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