Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25149 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22035-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.V., C.R., F.P.,

F.M., C.M. in proprio e per procura notarile in nome e

per conto di F.V., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PIERO SIVIGLIA, rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE

SAMMARTINO giusta delega a margine;

SERIT SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO

giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 26/2012 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI STEFANO per delega

dell’Avvocato GALLO che ha chiesto il rigetto;

è comparso l’Avvocato SAMMARTINO difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.E., il cui decesso era avvenuto il 24/8/1999, con testamento pubblico del 21/5/1999 aveva nominato i pronipoti, F.P., F.V., F.M., C.R. e C.M., legatari per la quota indivisa del 50% del diritto di proprietà di un immobile sito in (OMISSIS) e benchè i beneficiati fossero nominalmente legatari, diversamente interpretando il testamento della dante causa, il 4/11/1999 accettavano l’eredità con beneficio d’inventario ed il 3/3/2000 presentavano la dichiarazione di successione. L’Agenzia delle Entrate notificava il 16/11/2002, ai predetti contribuenti, avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte dovute per la successione di F.E., sorella ed unica erede universale di F.G., il cui decesso era avvenuto il (OMISSIS), e gli stessi, in quanto tenuti al pagamento anche della imposta di successione di F.G., unitamente ad altri eredi, contestavano, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, la pretesa erariale sotto vari profili e sostenevano la necessità di attendere l’esito del giudizio instaurato dalla dante causa, la quale, il 2/4/1998 aveva donato a terzi la nuda proprietà di tutti gli immobili ricevuti in eredità dal fratello e poi domandato la risoluzione dell’atto di liberalità.

L’Agente della riscossione aveva successivamente provveduto a notificare ai contribuenti le cartelle di pagamento, per il recupero della somma di Euro 232.359,85, oltre diritti e compensi di riscossione, a titolo di imposta di successione, sostitutiva Invim, ipotecaria e catastale, che venivano opposte innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo con esito negativo, stante il rigetto del ricorso dai medesimi proposto.

L’adita Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva invece il gravame contribuenti dei contribuenti osservando che gli stessi, pur avendo accettato l’eredità con beneficio d’Inventario, erano da considerarsi ad ogni effetto legatari e non eredi di F.E., come nelle more stabilito anche dal Tribunale di Palermo, così interpretando la volontà espressa dalla testatrice, resa palese dall’uso nel testamento pubblico della formula “lascio e lego”. Il Giudice di secondo grado evidenziava, inoltre, che i contribuenti neppure avevano beneficiato del suddetto legato in quanto l’immobile oggetto della disposizione era stato alienato a terzi prima della formazione dell’atto mortis causa, come pure stabilito dal Tribunale di Palermo con altra decisione, sicchè la pretesa erariale anche sotto tale profilo si palesava infondata.

Avverso la sentenza n. 26/29/12 della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, che affida ad un unico motivo, cui resistono con controricorso i contribuenti, i quali hanno depositato ex art. 378 c.p.c. memoria difensiva.

Si è costituita in giudizio anche Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., per sostenere la propria estraneità alla controversia e l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il motivo di doglianza la ricorrente Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, art. 68, comma 1, lett. c), per non avere il Giudice di appello considerato che, rispetto all’avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte dovute in relazione alla successione di F.E., la cartella di pagamento è atto di riscossione autonomamente impugnabile, ma solo per vizi propri, e che la CTR di Palermo, con la sentenza n. 87/1/06, in esito ad altro giudizio intentato dai contribuenti, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso n. (OMISSIS) relativo alla imposta dovuta per la successione di F.G., aveva riconosciuto la fondatezza, nel merito, della pretesa tributaria, con conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo sottostante alla cartella medesima, effettuata dall’Ufficio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. c).

Va, anzitutto, disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso.

La dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, ad avviso dei controricorrenti, non rientra tra le ipotesi previste all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma tra quelle previste al n. 4 predetta norma, trattandosi di violazione di disposizioni processuali.

Tuttavia, la notifica degli avvisi di accertamento non è atto processuale in quanto costituente il mero antecedente dell’eventuale instaurazione della lite fiscale (il primo atto processuale del giudizio tributario va individuato nel ricorso del contribuente, opera sul piano sostanziale e si inserisce nell’esercizio dell’attività provvedimentale della Amministrazione in quanto atto (di partecipazione) con il quale la PA, nell’esercizio della potestà autoritativa tributaria, porta a conoscenza del contribuente la propria pretesa.

Quanto, poi, al dedotto difetto di autosufficienza del ricorso, giova osservare che l’onere della parte di rispettare il principio di autosufficienza, al di là di letture oltremodo formalistiche dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, può ritenersi assolto tutte le volte in cui la doglianza come nel caso di specie – risulti specifica e siano indicati con precisione, facilitandone così il reperimento, gli atti, anche processuali, e i documenti cui il ricorrente ha fatto riferimento nell’esporre le sue censure che, nel caso di specie, riprendono quelle svolte nelle fasi di merito del giudizio e contengono i riferimenti temporali e tutte le circostanze di fatto che assumono rilievo ai fini della decisione, avuto anche riguardo alle disposizioni di legge pretesamente violate dal giudice di appello.

Il motivo di ricorso, comunque, è infondato e non merita accoglimento.

L’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata mediante uno specifico atto, costituito dall’avviso di liquidazione, assolvendo la cartella di pagamento alla sola funzione di mezzo di riscossione, e che quest’ultima non può essere impugnata per vizi che attengono ail’accertamento fiscale, potendosi appuntare le doglianze della parte contribuente unicamente sui vizi propri dell’atto, a meno che l’atto stesso non abbia il contenuto sostanziale dell’accertamento e il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta (Cass. n. 23061/2015; n. 1263/2014 n. 16641/2011).

Nella fattispecie in esame, l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), di cui alla richiamata sentenza n. 87/1/06 della CTR di Palermo, in quanto relativo alla imposta dovuta da F.E. in relazione alla successione del fratello, F.G., venne notificato agli odierni controricorrenti perchè la diretta avente causa del de cuius, nelle more, era deceduta e l’avviso in questione aveva ad oggetto la determinazione del valore dei cespiti ereditari, con riferimento alla obbligazione tributaria a carico di F.E. nella sua qualità di erede universale, ma non comprendeva affatto l’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta o dei limiti nei quali essi, per la loro qualità, dovevano ritenersi obbligati.

A ragione, pertanto, i contribuenti assumono che l’avviso di rettifica e liquidazione de quo non contiene alcun accertamento dello status di erede dei destinatari dell’atto impositivo e che, quindi, la relativa questione attenesse ad un vizio proprio della successiva iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento, rimettibile, senza preclusioni, alla decisione del giudice tributario attraverso l’impugnazione di questi ultimi atti.

Pur avendo accettato l’eredità con beneficio d’inventario, essi hanno sempre sostenuto di essere stati nominati, ad ogni effetto, legatari e, quindi, di non essere eredi di F.E., ed hanno contestato radicalmente la pretesa tributaria, impugnando anche l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), in relazione alle maggiori imposte pretesamente dovute all’erario per il debito tributario del de cuius, per l’assenza nell’asse ereditario dell’immobile attribuito con il legato, in quanto oggetto di atto di disposizione da parte di F.E. prima della formazione del testamento.

Il caso in esame, dunque, pone all’attenzione il problema delle questioni pregiudiziali che possono presentarsi al giudice tributario e la cui risoluzione condiziona la decisione sull’obbligazione fiscale.

Come precisato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, “la disciplina del rapporto tributario non contiene una norma di identico contenuto al R.D. n. 1054 del 1924, artt. 28, comma 1, e L. n. 1034 del 1971, art. 1 secondo le quali il giudice amministrativo – in sede di giurisdizione di legittimità – può conoscere incidenter tantum delle questioni attinenti a diritti (eccezion fatta per la querela di falso e per le questioni di stato e capacità delle persone), ossia di questioni normalmente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La dottrina processualistica riconosce generalmente che tali norme costituiscono espressione di un principio generale, per cui non può dubitarsi che anche il giudice tributario possa risolvere – sempre senza efficacia di giudicato – questioni attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando da tale risoluzione dipenda la decisione sull’oggetto del giudizio” (Cass. S.U. n. 467/2000; Cass. n. 25116/2014; n. 5476/2008).

La domanda dei contribuenti aveva ad oggetto l’accertamento negativo della qualità di eredi beneficiati, questione che è stata risolta in via incidentale dal giudice tributario, senza formazione di giudicato sul punto, vuoi nella sentenza qui impugnata, vuoi nella sentenza con cui la CTR ha pronunciato sull’ impugnazione dell’ avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), conclusosi con esito sfavorevole per gli allora appellanti, in quella sede ritenuti obbligati al pagamento del debito fiscale “in quanto eredi” di F.E..

Ed allora l’accertamento dello status di erede in capo agli odierni controricorrenti, non era precluso dalla decisione adottata dalla CTR di Palermo, con la sentenza n. 87/1/06, riconducibile alla risoluzione in via incidentale della questione pregiudiziale devoluta alla cognizione di altro giudice, sicchè risulta mal posta la questione della formazione del giudicato, che presuppone una decisione adottata in un giudizio civile ordinario, qualora la qualità di erede sia contestata in maniera formale.

Nel caso di specie, peraltro, non vi era stata alcuna pronuncia definitiva del giudice ordinario, idonea a conferire certezza in ordine anche al presupposto dell’imposta ed al soggetto passivo di essa, ma soltanto con una sentenza di primo grado – la n. 736/2011 del Tribunale di Palermo – che, come rilevato dalla CTR a sostegno della propria decisione, aveva escluso la qualità di eredi di F.E. in capo ai contribuenti, “malgrado avessero accettato l’eredità con beneficio d’inventario, poichè la fonte della qualità di erede non può essere tale atto, ma l’esistenza di una chiamata all’eredità per testamento o per legge”, così come aveva escluso quella di legatari, “in quanto l’immobile oggetto del legato era stato alienato a terzi prima della formazione del testamento”, come accertato dal medesimo Tribunale di Palermo in altra controversia.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate e sono liquidate come in dispositivo; sussistono giusti motivi per compensare quelle nei confronti dell’Agente della riscossione, che ha sostenuto le ragioni della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei contribuenti, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.500,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge; compensa le spese del giudizio nei confronti dell’Agente della riscossione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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